Studio Sabatino Pizzano • Stampa Articolo
← Torna all'articolo
Enti Sportivi & Terzo Settore
Lavoro sportivo
Enti Sportivi & Terzo Settore Lavoro sportivo
2 MIN LETTURA 07/01/2025

Comunicazione posticipata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore sportivo

Sintesi Operativa
Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica e sto per avviare una collaborazione con un nuovo istruttore. So che normalmente l’inizio di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa va comunicato prima che il rapporto abbia inizio, ma mi chiedo se nel nostro caso, trattandosi di lavoro sportivo, esistano delle regole diverse. Come devo comportarmi per essere in regola con gli adempimenti? L'approfondimento chiarisce il regime tributario e contributivo applicabile, gli adempimenti verso il RASD e le correlate tutele di esenzione.
QR Articolo Leggi online
Sono il presidente di una piccola associazione sportiva dilettantistica e sto per avviare una collaborazione con un nuovo istruttore. So che normalmente l’inizio di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa va comunicato prima che il rapporto abbia inizio, ma mi chiedo se nel nostro caso, trattandosi di lavoro sportivo, esistano delle regole diverse. Come devo comportarmi per essere in regola con gli adempimenti?

1

La sua domanda tocca un punto importante della normativa sul lavoro sportivo, che effettivamente prevede un’eccezione alla regola generale sulla comunicazione preventiva dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Nel caso del lavoro sportivo, la comunicazione può essere effettuata in tempi diversi rispetto a quelli ordinari, come stabilito dall’art. 28 comma 3 del decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici. Questa norma prevede che la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al centro per l’impiego. Inoltre, il comma 5 dello stesso articolo specifica che tale adempimento deve essere effettuato entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto di lavoro.

Questa disposizione offre una maggiore flessibilità alle associazioni e società sportive dilettantistiche, consentendo loro di gestire le comunicazioni in modo più agevole, specialmente in un settore caratterizzato da frequenti variazioni e collaborazioni di breve durata.

È importante sottolineare che questa eccezione si applica specificamente al lavoro sportivo e non alle altre forme di collaborazione. Pertanto, nel suo caso, potrà procedere con l’avvio della collaborazione con il nuovo istruttore e avrà tempo fino al trentesimo giorno del mese successivo per effettuare la comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche. Questo adempimento sarà sufficiente e equivalente alla comunicazione al centro per l’impiego, garantendo così la piena regolarità della posizione del collaboratore e dell’associazione sportiva.

✉️ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI
Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.
QR Newsletter Iscriviti Gratis
Studio Pizzano Studio Sabatino Pizzano
Dottore Commercialista • Revisore Legale
Sede: Via Sant'Alessio 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • www.studiopizzano.it
Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (07/01/2025). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.