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2 MIN LETTURA 22/10/2024

Abrogazione dei rimborsi autocertificati per i volontari sportivi: nuove regole e adempimenti

Sintesi Operativa
Sono confuso riguardo alle recenti modifiche normative sui rimborsi spese ai volontari. Fino a poco tempo fa potevamo rimborsare le spese dei nostri volontari fino a 150 euro mensili tramite autocertificazione, ma ho sentito che ci sono stati dei cambiamenti. Può spiegarmi qual è l’interpretazione corretta da dare ai rimborsi autocertificati previsti alla seconda parte del comma 2 dell’art. 29 D.lgs. n. 36/2021? Possiamo ancora utilizzare le autocertificazioni per i rimborsi spese?.
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Sono confuso riguardo alle recenti modifiche normative sui rimborsi spese ai volontari. Fino a poco tempo fa potevamo rimborsare le spese dei nostri volontari fino a 150 euro mensili tramite autocertificazione, ma ho sentito che ci sono stati dei cambiamenti. Può spiegarmi qual è l’interpretazione corretta da dare ai rimborsi autocertificati previsti alla seconda parte del comma 2 dell’art. 29 D.lgs. n. 36/2021? Possiamo ancora utilizzare le autocertificazioni per i rimborsi spese? Se sì, quali sono i limiti e le procedure da seguire per essere in regola?

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La possibilità di riconoscere rimborsi autocertificati ai volontari delle associazioni sportive dilettantistiche è stata abrogata dal D.L. 31 maggio 2024 n. 71. Questa modalità di rimborso, che era rimasta in vigore dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024, non è più consentita. Durante il periodo di validità, la norma permetteva il rimborso di spese autocertificate fino a un massimo di 150 euro mensili, non come tetto assoluto di spesa, ma come limite per l’autocertificazione invece della documentazione analitica. Per usufruire di questa modalità, era necessaria una delibera del consiglio direttivo (o altro organo competente secondo lo statuto) che specificasse le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali era ammessa l’autocertificazione.

La norma richiedeva una precisa indicazione delle attività e delle tipologie di spese rimborsabili tramite autocertificazione, escludendo riferimenti generici. È importante sottolineare che, anche quando era in vigore, questa disposizione non derogava al divieto di rimborso forfettario. Le spese autocertificate dovevano comunque riferirsi a spese effettivamente sostenute dal volontario nell’ambito della sua attività per l’associazione.

Le autocertificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, erano e sono soggette a sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, con conseguenze potenzialmente gravi sia per il volontario che per l’associazione. Alla luce dell’abrogazione di questa modalità di rimborso, l’associazione dovrà ora attenersi alle nuove disposizioni vigenti che prevedono un rimborso forfettario fino ad un massimo di 400 euro mensili da corrispondere al volontario solo in occasione di eventi sportivi.

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Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (22/10/2024). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.