Sono confuso riguardo alle recenti modifiche normative sui rimborsi spese ai volontari. Fino a poco tempo fa potevamo rimborsare le spese dei nostri volontari fino a 150 euro mensili tramite autocertificazione, ma ho sentito che ci sono stati dei cambiamenti. Può spiegarmi qual è l’interpretazione corretta da dare ai rimborsi autocertificati previsti alla seconda parte del comma 2 dell’art. 29 D.lgs. n. 36/2021? Possiamo ancora utilizzare le autocertificazioni per i rimborsi spese? Se sì, quali sono i limiti e le procedure da seguire per essere in regola?
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La possibilità di riconoscere rimborsi autocertificati ai volontari delle associazioni sportive dilettantistiche è stata abrogata dal D.L. 31 maggio 2024 n. 71. Questa modalità di rimborso, che era rimasta in vigore dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024, non è più consentita. Durante il periodo di validità, la norma permetteva il rimborso di spese autocertificate fino a un massimo di 150 euro mensili, non come tetto assoluto di spesa, ma come limite per l’autocertificazione invece della documentazione analitica. Per usufruire di questa modalità, era necessaria una delibera del consiglio direttivo (o altro organo competente secondo lo statuto) che specificasse le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali era ammessa l’autocertificazione.
La norma richiedeva una precisa indicazione delle attività e delle tipologie di spese rimborsabili tramite autocertificazione, escludendo riferimenti generici. È importante sottolineare che, anche quando era in vigore, questa disposizione non derogava al divieto di rimborso forfettario. Le spese autocertificate dovevano comunque riferirsi a spese effettivamente sostenute dal volontario nell’ambito della sua attività per l’associazione.
Le autocertificazioni, rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, erano e sono soggette a sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, con conseguenze potenzialmente gravi sia per il volontario che per l’associazione. Alla luce dell’abrogazione di questa modalità di rimborso, l’associazione dovrà ora attenersi alle nuove disposizioni vigenti che prevedono un rimborso forfettario fino ad un massimo di 400 euro mensili da corrispondere al volontario solo in occasione di eventi sportivi.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.