Transizione 5.0

Aggiornamenti e approfondimenti su Transizione 5.0.

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Aggiornato il 12 agosto 2026

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12ago 2026
Transizione 5.0

Iperammortamento, il termine di 60 giorni è di calendario

Per l’iperammortamento, i 60 giorni entro cui l’impresa deve inviare al GSE la comunicazione di conferma dopo l’esito positivo si contano come giorni di calendario, non lavorativi. La diversa indicazione delle istruzioni operative di giugno 2026 non modifica il decreto. La conferma deve documentare progetto, condizioni e acconto minimo del 20%; per i beni in leasing il requisito segue regole specifiche. Occorre ricostruire la data di notifica, controllare la scadenza e correggere tempestivamente dati errati o rinunciare con modalità tracciabili.

5ago 2026
Transizione 5.0

Transizione 5.0: la comunicazione GSE decide l’anno di dichiarazione

Per il credito d’imposta Transizione 5.0, il periodo da indicare nel quadro RU non coincide necessariamente con l’anno di completamento dell’investimento: rileva quello in cui il GSE comunica al beneficiario l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione. Un investimento concluso nel 2025 ma comunicato nel 2026 confluirà quindi nel modello Redditi 2027, non nel Redditi 2026. Lo stesso criterio esclude da quest’ultimo modello il credito degli esodati 5.0, comunicato dal GSE a partire dal 29 aprile 2026 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 38/2026.

27lug 2026
Transizione 5.0

Come compilare la comunicazione di conferma iperammortamento: guida completa

Le imprese con esito positivo della comunicazione preventiva possono trasmettere al GSE la conferma dell’iperammortamento entro 60 giorni dalla notifica. La pratica deve provare, per bene, un acconto almeno pari al 20% del costo e, per il leasing, la stipula del contratto e l’ordine della concedente. Non sono ammessi nuovi beni o maggiori costi rispetto alla preventiva. La conferma non consente di utilizzare il beneficio: servono la comunicazione di completamento e l’entrata in funzione del bene nello stesso periodo d’imposta, dal quale decorre la maggiorazione.

21lug 2026
Transizione 5.0

Al via le comunicazioni di conferma Iperammortamento

Le imprese con comunicazione preventiva accolta possono inviare al GSE la conferma dell’investimento per il nuovo iper-ammortamento, entro 60 giorni dalla notifica dell’esito positivo. Devono attestare il pagamento di almeno il 20% del costo di ciascun bene agevolato e indicare gli estremi delle fatture ammissibili; per i beni acquisiti in leasing sono previste semplificazioni documentali. Se il piano, i beni o gli importi cambiano rispetto alla preventiva, la conferma può essere respinta per la parte eccedente, impedendo il perfezionamento dell’agevolazione.

17lug 2026
Transizione 5.0

Iperammortamento e regole di cumulo: come evitare errori nel calcolo

La legge di bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento per beni 4.0 e impianti destinati all’autoproduzione di energia, con una maggiorazione del costo fiscale pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro e decrescente oltre tale soglia. L’impresa deve trasmettere al GSE cinque comunicazioni e, se somma altre agevolazioni sugli stessi investimenti, deve sottrarre dalla base gli importi già ricevuti. Il cumulo è escluso con il credito d’imposta 4.0 della legge 207/2024; con Transizione 5.0 opera invece una successione temporale, perché la misura non è attiva nel 2026.

14lug 2026
Transizione 5.0

Iper ammortamento 2026 e beni ordinati nel 2025

Un bene ordinato nel 2025 può accedere all’iper ammortamento 2026 se la consegna o spedizione avviene nel 2026, perché ai fini dell’articolo 109 del TUIR rileva il momento di effettuazione dell’investimento, non l’ordine. Il nuovo incentivo non è cumulabile con il credito 4.0 sullo stesso macchinario. L’impresa deve scegliere il beneficio, documentare la decisione e, se la consegna supera il 30 giugno 2026, ricostruire la mancata fruizione del vecchio credito prima di attivare la procedura GSE. La ricezione materiale non basta se mancano gli altri requisiti.

13lug 2026
Transizione 5.0

Dicitura in fattura iperammortamento 2026: è obbligatoria?

Per gli investimenti agevolati dal nuovo iperammortamento 2026 non risulta obbligatoria una specifica dicitura in fattura, a differenza del credito d’imposta Transizione 4.0 disciplinato dalla legge n. 178/2020. L’impresa deve però ricostruire puntualmente l’investimento e conservare fatture, DDT e documenti collegati, indicando i dati nella conferma prevista dal decreto 7 maggio 2026. È quindi prudente inserire un richiamo alla legge n. 199/2025 senza dichiarare anticipatamente l’agevolabilità del bene, che dipende dall’insieme dei requisiti.

1lug 2026
Transizione 5.0

Iperammortamento 2026 domanda unica per più beni e regole GSE

L’iperammortamento 2026 consente alle imprese di riunire in una sola pratica GSE più beni strumentali, ma ogni cespite deve rientrare negli Allegati IV o V, essere prodotto in UE o SEE, interconnesso e sostenuto singolarmente da perizia asseverata, prove tecniche e certificazione contabile. La maggiorazione del costo, applicabile agli investimenti dal 2026 al 30 settembre 2028, opera soltanto ai fini IRES e IRPEF, con aliquote progressive del 180%, 100% e 50%, e richiede fascicoli coerenti per revamping, cantieri e infrastrutture IT/OT.