Credito d’imposta gasolio autotrasporto: proroga al 20 settembre 2026
Il credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto slitta al 20 settembre 2026, ma l'assistenza Sogei si ferma già il 18: guida a scadenze e requisiti.
Leggi l'analisiRassegna specialistica di articoli, circolari operative, orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione sul tema Credito d'imposta.
Il credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto slitta al 20 settembre 2026, ma l'assistenza Sogei si ferma già il 18: guida a scadenze e requisiti.
Leggi l'analisiIl credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto slitta al 20 settembre 2026, ma l'assistenza Sogei si ferma già il 18: guida a scadenze e requisiti.
Il beneficio ristora fino al 70% del maggior costo del gasolio da trazione tra marzo e agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio, e va richiesto sulla piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro le ore 23:59 del 20 settembre 2026 (termine prorogato dal 15 settembre). Il passaggio delicato è il File_fatture.xlsx: nome invariato, importi al netto dell'IVA con virgola e due decimali, sigla CARB o NOCARB in base alla presenza delle targhe in fattura. Un errore di formato fa scartare l'istanza, e rifarla sotto scadenza fa perdere posizioni nell'ordine di concessione.
Il decreto Omnibus n. 148/2026 colloca nel reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi realizzati dai professionisti sui crediti d’imposta acquistati, distinguendo cessione e compensazione e prevedendo l’imposta sostitutiva del 26%. La nuova qualificazione può incidere sulla base imponibile previdenziale, ma il punto resta da verificare con la Cassa di appartenenza. Chi sceglie l’applicazione retroattiva al 2024 deve inoltre considerare che la dichiarazione integrativa può far decadere dal concordato preventivo biennale già accettato per il 2025 e il 2026.
Per il credito d’imposta Transizione 5.0, il periodo da indicare nel quadro RU non coincide necessariamente con l’anno di completamento dell’investimento: rileva quello in cui il GSE comunica al beneficiario l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione. Un investimento concluso nel 2025 ma comunicato nel 2026 confluirà quindi nel modello Redditi 2027, non nel Redditi 2026. Lo stesso criterio esclude da quest’ultimo modello il credito degli esodati 5.0, comunicato dal GSE a partire dal 29 aprile 2026 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 38/2026.
Il decreto attuativo riconosce alle imprese di autotrasporto merci un credito d’imposta fino al 70% dell’aumento di spesa per il gasolio sostenuto tra marzo e giugno 2026, confrontato con il prezzo medio MASE di febbraio. Sono ammessi i veicoli di almeno 7,5 tonnellate, Euro 5 o superiore, appartenenti a imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori o titolari di licenza per conto proprio. L’agevolazione, fino a 300 milioni, sarà utilizzabile in compensazione con F24 entro il 2026, dopo domanda sulla piattaforma ADM e approvazione degli importi spettanti.
La dichiarazione integrativa non consente a una società consolidante di sostituire il rimborso del credito Ires con una cessione infragruppo. Per l’Agenzia delle Entrate, l’articolo 2, comma 8-ter, del Dpr 322/1998 permette di cambiare la richiesta di rimborso in compensazione, mentre il comma 8 corregge errori od omissioni e non decisioni legittime divenute scomode. Anche l’articolo 43-ter del Dpr 602/1973 non trasforma il credito in un bene cedibile se l’opzione originaria non lo consente: il gruppo deve quindi rispettare la scelta dichiarativa già esercitata.
La legge di bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento per beni 4.0 e impianti destinati all’autoproduzione di energia, con una maggiorazione del costo fiscale pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro e decrescente oltre tale soglia. L’impresa deve trasmettere al GSE cinque comunicazioni e, se somma altre agevolazioni sugli stessi investimenti, deve sottrarre dalla base gli importi già ricevuti. Il cumulo è escluso con il credito d’imposta 4.0 della legge 207/2024; con Transizione 5.0 opera invece una successione temporale, perché la misura non è attiva nel 2026.
La società di persone che non utilizza interamente un credito d’imposta può attribuirne la quota residua ai soci in proporzione agli utili, come modalità collegata alla trasparenza fiscale dell’articolo 5 del TUIR, non come cessione ordinaria. Il socio indica la provenienza nel quadro RU, sezione III-A, e può compensare solo dopo aver trasmesso il modello. Nel rigo RN35 riporta soltanto la parte usata per ridurre l’IRPEF, entro l’imposta netta; il codice 62 non va indicato in F24 per i crediti già tracciati nel RU. Il prospetto di raccordo evita duplicazioni.