Argomento Normativo

ZES unica

Rassegna specialistica di articoli, circolari operative, orientamenti di prassi dell'Agenzia delle Entrate e pronunce della Cassazione sul tema ZES unica.

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Aggiornato il 17 luglio 2026

Tutti gli articoli di ZES unica

16lug 2026
ZES Unica

Credito d’imposta ZES: l’errata classificazione contabile non rende inesistente il bonus

Un avviso di recupero che contesta il credito d’imposta ZES perché un bene è stato iscritto in bilancio tra gli “altri beni” invece che tra impianti o attrezzature non basta, di per sé, a dichiarare il credito inesistente. Il bilancio racconta come l’impresa rappresenta il proprio patrimonio, ma è la legge – l’articolo 16 del decreto-legge 124/2023 – a stabilire quando un investimento è agevolabile, e lo fa guardando alla natura strumentale del bene e al suo ruolo nel progetto industriale, non all’etichetta contabile scelta secondo l’OIC 16.

1lug 2026
ZES Unica

Sale and lease back ZES unica: credito salvo se il bene resta in azienda

Un’impresa che ha maturato il credito d’imposta ZES unica può cedere in sale and lease back i beni agevolati senza perdere il beneficio, ma solo se l’operazione conserva la sostanza dell’investimento: il bene deve restare fisicamente nella struttura produttiva agevolata, il godimento deve ritornare in modo contestuale e la causa dell’operazione deve essere genuinamente finanziaria. Il quadro operativo definisce i requisiti di accesso al beneficio, i criteri di perizia tecnica asseverata e i vincoli di non cumulabilità.

28mag 2026
ZES Unica

Credito ZES beni a noleggio: quando l’agevolazione è ammessa

L’analisi richiede di verificare quattro requisiti chiave che l’Agenzia delle Entrate esamina in concreto: la qualificazione del rapporto come noleggio e non come locazione onerosa di cose mobili, il collegamento funzionale del bene con una struttura produttiva radicata nel territorio agevolato, il carattere di investimento iniziale – non di mera sostituzione – dell’acquisto, e la corretta classificazione contabile dei beni nelle voci di bilancio previste dalla norma agevolativa in conformità all’OIC 16.

18mag 2026
ZES Unica

Credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica: codice tributo 7041 in F24

Con la risoluzione n. 18 del 15 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 7041, che consente alle imprese beneficiarie di compensare in F24 il credito d’imposta aggiuntivo ZES Unica previsto dall’art. 1, comma 448, della legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025). Il credito – pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa ZES 2025 – porta il beneficio complessivo al 75% dell’importo originariamente richiesto.

11mag 2026
ZES Unica

Bonus investimenti ZES unica 2026: prima comunicazione entro fine maggio

Si avvicina la scadenza della prima comunicazione per la prenotazione del bonus ZES unica 2026 relativo agli investimenti effettuati, o da effettuare, nel corso del 2026. Nella prassi se ne parla come dell’appuntamento di fine maggio, da presidiare entro il 31 maggio 2026. Tecnicamente, però, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate fissa la finestra dal 31 marzo al 30 maggio 2026; poiché il 30 maggio cade di sabato, il termine operativo slitta al 1° giugno 2026.

6mag 2026
ZES Unica

Credito di imposta ZES 2026, fascicolo e certificazione decidono il bonus

Il credito ZES 2026 entra in una fase più lunga, più strutturata e anche più esigente. La misura non vive più dentro una sola annualità: la disciplina guarda al triennio 2026-2028, si allarga anche alle aree assistite di Marche e Umbria e impone alle imprese un metodo documentale molto più rigoroso. La comunicazione preventiva serve a prenotare il beneficio. La comunicazione integrativa, invece, diventa il punto in cui il progetto deve reggere davanti ai documenti, ai pagamenti, alla contabilità e alla certificazione delle spese.

5mag 2026
ZES Unica

Credito ZES unica e cumulo: perché gli aiuti richiesti tagliano il bonus

Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica può coesistere con altri incentivi, ma il meccanismo operativo del modello di comunicazione rischia di comprimere il beneficio più del necessario. Il nodo non riguarda la cumulabilità in astratto, che in linea di principio esiste nel rispetto dei massimali europei: il problema nasce quando il modello impone di indicare anche gli aiuti soltanto richiesti – e non ancora ottenuti – trattandoli come se fossero già acquisiti.