Credito d’imposta ZES: l’errata classificazione contabile non rende inesistente il bonus
Per il credito d’imposta ZES, l’iscrizione di un bene nella voce “altri beni”, anziché tra impianti o attrezzature, non dimostra da sola l’inesistenza del bonus. La spettanza dipende dalla natura strumentale dell’investimento e dal suo ruolo nel progetto produttivo previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023, non dall’etichetta scelta in bilancio secondo l’OIC 16. Anche un bene non classificato nelle categorie canoniche può essere agevolabile se funzionalmente essenziale; l’errore contabile va distinto dal credito non spettante e da quello inesistente.
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