Nel caso di cessione a titolo oneroso di un bene strumentale 4.0 durante il periodo di sorveglianza, il meccanismo del recapture comporta l’esclusione dell’intero valore del bene dalla base di calcolo originaria o solo dell’importo ricavato dalla vendita? Ad esempio, se acquisto a 100 ottenendo un credito di 40 e rivendo a 80, il credito residuo si ridetermina su 20 (100-80) oppure si azzera totalmente?
Risposta dello Studio
La cessione del bene agevolato nel periodo di sorveglianza comporta l’esclusione dell’intero costo di acquisizione dalla base di calcolo originaria, azzerando di fatto il relativo beneficio fiscale nel caso dell’esempio proposto. La normativa di riferimento, specificamente l’articolo 1, comma 1060 della Legge 178/2020 (e analogamente il comma 193 della Legge 160/2019 per gli investimenti precedenti), stabilisce che qualora i beni agevolati siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o interconnessione, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Questo significa che il calcolo non tiene conto del prezzo di rivendita o della plusvalenza realizzata, ma impone di ricalcolare il credito come se quel bene non fosse mai stato acquistato, obbligando il beneficiario a restituire la quota di credito eventualmente già utilizzata in compensazione, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, e a stornare l’eventuale credito residuo non ancora fruito. Nel caso pratico esposto, avendo acquistato il bene a 100 e rivendendolo durante il periodo di osservazione senza attuare il meccanismo di sostituzione (che permetterebbe di mantenere il beneficio a determinate condizioni), la base imponibile di 100 viene interamente stornata e il credito di 40 deve essere interamente restituito, non residuando alcun bonus pari a 8 come ipotizzato.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. Pertanto se la scadenza è il 31.10.2026 dette CU non dovranno essere inserite nei modelli dichiarativi (Unico o 730) anche noi siamo d’accordo con quanto da voi sostenuto, però vi chiediamo conferma di