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  • Accantonamenti per rischi: la voce B12 e il nodo fiscale

    Accantonamenti per rischi: la voce B12 e il nodo fiscale

    Una causa legale ancora aperta, una fideiussione prestata a favore di terzi che rischia di essere escussa: sono situazioni che il codice civile impone di rappresentare in bilancio già prima che l’esborso diventi certo, attraverso la voce B12 del conto economico. Una prudenza contabile che, però, quasi mai trova corrispondenza sul piano fiscale, dove l’elenco degli accantonamenti deducibili resta tassativo e decisamente più stringente.

    La definizione civilistica di accantonamento per rischi

    Ai sensi dell’art. 2424-bis, comma 3, del codice civile, gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati esclusivamente a coprire perdite o debiti aventi natura determinata, di esistenza certa (nel caso degli oneri) o probabile (nel caso dei rischi), dei quali alla chiusura dell’esercizio risultano indeterminati o l’ammontare o la data di manifestazione. È una definizione che traccia un confine preciso rispetto ad altre poste del passivo: un fondo rischi non nasce per coprire perdite generiche o rischi d’impresa nel loro complesso, ma situazioni specifiche e individuabili, sulle quali sia possibile formulare una stima ragionevole, ancorché non definitiva.

    Dove si colloca B12 nella classificazione del conto economico

    Secondo l’OIC 12, gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri vanno iscritti, in base al criterio della classificazione per natura, nelle voci più specifiche del conto economico, ripartite tra le classi B, C e D. Solo quando non è possibile individuare una correlazione puntuale tra la natura dell’accantonamento e una voce specifica, l’importo confluisce nella voce B12 “accantonamenti per rischi” o nella voce B13 “altri accantonamenti”. Restano fuori da questa classificazione gli accantonamenti ai fondi per imposte relativi a contenziosi, che vanno imputati rispettivamente alla voce B14 se riguardano imposte indirette o alla voce 20 se riguardano imposte dirette, e gli accantonamenti ai fondi rischi di natura finanziaria, come quelli relativi a contratti su strumenti finanziari derivati, da classificare alle voci C17 o C17-bis. Tra gli esempi tipici di accantonamenti riconducibili alla voce B12 figurano il fondo rischi per cause in corso, il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (tipicamente fideiussioni) e il fondo rischi per crediti ceduti.

    Il fondo rischi per cause legali in corso

    Quando un’impresa viene citata in giudizio, esiste per definizione il rischio di dover sostenere oneri futuri qualora l’esito della controversia si riveli sfavorevole. Poiché i tempi di definizione delle cause civili sono generalmente lunghi e si protraggono ben oltre l’esercizio in cui la controversia ha avuto origine, occorre valutare, esercizio per esercizio, l’opportunità di uno stanziamento a fronte del rischio di soccombenza. L’accantonamento può essere effettuato solo quando l’evento è certo o probabile, non quando è meramente possibile: una distinzione, questa tra probabile e possibile, che l’OIC 31 (principio dedicato ai fondi per rischi e oneri) mutua dalla prassi contabile internazionale e che richiede un aggiornamento della valutazione a ogni chiusura di bilancio, in base all’evoluzione della procedura processuale.

    Il fondo rischi per garanzie prestate a terzi

    Analoga logica vale per le garanzie prestate a terzi, come le fideiussioni concesse a favore di società del gruppo o di partner commerciali. Se il rischio di escussione della garanzia diventa probabile, ad esempio a seguito del peggioramento della situazione patrimoniale del debitore garantito, l’impresa deve rilevare uno specifico accantonamento, proporzionato alla stima dell’importo che si ritiene ragionevolmente dovrà essere corrisposto. Anche in questo caso, come per il fondo rischi da cause legali, l’accantonamento presuppone un giudizio di probabilità, non di mera eventualità: un rischio remoto o meramente ipotetico non giustifica alcuno stanziamento, ma va eventualmente segnalato in nota integrativa tra gli impegni e le garanzie prestate.

    L’indeducibilità fiscale: l’elenco tassativo dell’art. 107

    Sul fronte tributario, la regola generale è la totale indeducibilità degli accantonamenti che non trovano un fondamento specifico nella normativa. Ai sensi dell’art. 107 del D.P.R. 917/1986, non sono infatti ammesse deduzioni fiscali per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati dalla norma: gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili, quelli per la sostituzione e il ripristino dei beni gratuitamente devolvibili al termine di una concessione, e quelli relativi a operazioni e concorsi a premio. Il fondo rischi per cause in corso e il fondo rischi per garanzie prestate a terzi non rientrano in questo elenco tassativo: la loro costituzione, per quanto correttamente imposta dai principi contabili, comporta quindi in tutti i casi una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi, con conseguente tassazione anticipata rispetto al momento in cui l’onere diventerà effettivamente certo.

    Un esempio di accantonamento per contenzioso con un fornitore

    Falegnameria Conti S.r.l. viene convenuta in giudizio da un cliente che lamenta vizi nella fornitura di un lotto di infissi, con una richiesta danni di 60.000 euro. I legali della società, sentito anche un consulente tecnico, stimano probabile la soccombenza per un importo di 35.000 euro, ritenendo invece remota la possibilità di una condanna per l’intero importo richiesto. L’accantonamento al fondo rischi per cause in corso, pari a 35.000 euro, viene imputato alla voce B12 del conto economico, con contropartita nel passivo dello stato patrimoniale. Non essendo l’accantonamento ricompreso nell’elenco tassativo dell’art. 107 del Tuir, la società opera una variazione in aumento di pari importo nel modello Redditi. Poiché l’onere è probabile ma non ancora certo, e la sua deducibilità fiscale è solo rinviata, non esclusa, si generano imposte anticipate per 8.400 euro (35.000 x 24%), che si riverseranno nell’esercizio in cui la sentenza, o un’eventuale transazione, renderà certo l’esborso e la relativa deduzione fiscale.

    Un esempio di accantonamento per fideiussione

    Sempre a titolo esemplificativo, si ipotizzi che Falegnameria Conti abbia prestato una fideiussione a favore di una società collegata, a garanzia di un mutuo bancario di 200.000 euro. Nel corso dell’esercizio la situazione patrimoniale della collegata peggiora sensibilmente, al punto che gli amministratori ritengono probabile un’escussione parziale della garanzia per 50.000 euro. Anche in questo caso l’accantonamento al fondo rischi per garanzie prestate, pari a 50.000 euro, segue lo stesso trattamento fiscale: variazione in aumento in dichiarazione e iscrizione di imposte anticipate per 12.000 euro (50.000 x 24%), da riassorbire quando l’escussione, se effettivamente si verifica, diventerà definitiva.

    Esempio Importo accantonato Imposte anticipate (24%)
    Fondo rischi cause in corso (Falegnameria Conti) 35.000 euro 8.400 euro
    Fondo rischi garanzie prestate (fideiussione collegata) 50.000 euro 12.000 euro

    Le novità OIC 31 sull’attualizzazione dei fondi

    Gli emendamenti ai principi contabili nazionali pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità l’8 dicembre 2025 hanno interessato anche l’OIC 31, dedicato ai fondi per rischi e oneri. La novità più rilevante riguarda le modalità di esposizione in conto economico degli effetti derivanti dall’attualizzazione dei fondi, in particolare quelli relativi a oneri futuri di smantellamento e ripristino di beni. Il principio aggiornato distingue con chiarezza gli effetti dovuti al semplice trascorrere del tempo (il cosiddetto unwinding, cioè l’incremento del fondo per l’avvicinarsi della scadenza) da quelli derivanti dalla revisione del tasso di attualizzazione utilizzato per la stima. Entrambe le componenti, quando rilevanti, devono ora essere evidenziate separatamente in una nuova voce della classe C del conto economico, dedicata espressamente agli effetti dell’attualizzazione dei fondi oneri, con l’obiettivo dichiarato di migliorare la leggibilità del bilancio e l’analisi della gestione finanziaria. Le nuove disposizioni si applicano ai bilanci degli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2026, con facoltà di applicazione anticipata ai bilanci relativi al 2025.

    La differenza tra fondi rischi e fondi oneri, spesso confusa in pratica

    Nella prassi contabile capita non di rado che i fondi rischi e i fondi oneri vengano trattati come sinonimi, ma la distinzione ha conseguenze operative precise. I fondi oneri, come quello per lavori ciclici di manutenzione su beni gratuitamente devolvibili, riguardano passività di esistenza certa, la cui unica incertezza riguarda l’ammontare o il momento esatto della manifestazione: alcuni di questi, come si è visto, godono di un riconoscimento fiscale espresso ai sensi dell’art. 107 del Tuir. I fondi rischi, come quelli per cause in corso o per garanzie prestate, riguardano invece passività la cui stessa esistenza è probabile, non certa: una circostanza che, salvo le eccezioni tassative già richiamate, li colloca sistematicamente fuori dal perimetro della deducibilità fiscale immediata.

    Un presidio di trasparenza, non un margine di manovra sul reddito

    Proprio perché gli accantonamenti per rischi restano quasi sempre indeducibili, capita che alcune imprese ne sottovalutino l’importanza, quasi fossero un mero adempimento contabile privo di riflessi pratici. È un errore di prospettiva: un fondo rischi correttamente stanziato, e periodicamente aggiornato in base all’evoluzione delle circostanze, rappresenta uno degli indicatori più significativi della solidità del bilancio agli occhi di banche, fornitori e revisori. Un contenzioso rilevante non accantonato, o accantonato in misura palesemente insufficiente, è tra le prime anomalie che un organo di controllo o un revisore tende a rilevare in sede di verifica del bilancio.

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  • Imposte sul reddito dell’esercizio (voce 20): correnti e differite

    Imposte sul reddito dell’esercizio (voce 20): correnti e differite

    La voce 20 chiude, in senso sostanziale, il conto economico prima della determinazione dell’utile o della perdita: accoglie l’intero carico fiscale diretto dell’impresa, comprendendo IRES, IRAP e le eventuali imposte sostitutive, distinte in imposte correnti da un lato e imposte differite e anticipate dall’altro. Una voce apparentemente meccanica, ma che in realtà richiede un lavoro di analisi tra bilancio civilistico e dichiarazione fiscale tutt’altro che banale.

    La distinzione tra imposte correnti, differite e anticipate

    Le imposte correnti rappresentano il debito tributario riferibile al reddito imponibile dell’esercizio, con contropartita nella voce D12 del passivo (debiti tributari). Le imposte differite, invece, riguardano quella parte del carico fiscale che, pur maturata nell’esercizio in corso secondo competenza economica, si renderà esigibile solo in esercizi futuri: derivano da differenze temporanee imponibili e trovano contropartita nel fondo imposte differite, voce B2 del passivo. Le imposte anticipate, infine, nascono da differenze temporanee deducibili o dal riporto a nuovo di perdite fiscali, e sono iscritte tra le attività nella voce CII5-ter, ma vengono esposte nella voce 20 del conto economico con segno negativo, riducendo l’onere fiscale complessivo di competenza.

    Differenze temporanee e differenze permanenti: una distinzione da non confondere

    L’OIC 25 impone di distinguere le differenze temporanee, destinate ad annullarsi negli esercizi successivi generando imposte differite o anticipate, dalle differenze permanenti, che invece non si annullano mai e non producono alcun effetto sulla fiscalità differita. Le differenze temporanee imponibili (che generano imposte differite) emergono, ad esempio, da componenti negativi dedotti fiscalmente prima della loro competenza economica, o da componenti positivi tassati in esercizi successivi rispetto a quello di imputazione a conto economico. Le differenze temporanee deducibili (che generano imposte anticipate) si verificano nel caso opposto: componenti negativi deducibili solo in esercizi futuri, o componenti positivi già tassati prima della loro competenza civilistica. Le differenze permanenti, come i costi indeducibili o i proventi esenti, restano invece del tutto estranee a questo meccanismo.

    Tipologia di differenza Effetto sulla fiscalità
    Temporanea imponibile in esercizi futuri Genera imposte differite (fondo B2)
    Temporanea deducibile in esercizi futuri Genera imposte anticipate (credito CII5-ter)
    Permanente (mai annullata) Nessun effetto sulla fiscalità differita

    La ragionevole certezza: il presupposto per iscrivere le imposte anticipate

    Le attività per imposte anticipate, in ossequio al principio di prudenza, possono essere iscritte solo quando esiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero. Tale certezza si considera comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali della società, per un periodo di tempo ragionevole, da cui risultino redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze deducibili che si annulleranno, oppure quando esistono già imposte differite relative a differenze imponibili sufficienti a coprire l’effetto delle differenze deducibili. Se in un dato esercizio questi requisiti non sussistono, l’imposta anticipata non iscritta può comunque essere rilevata in un esercizio successivo, non appena la ragionevole certezza si manifesti.

    La deduzione IRAP dalle imposte dirette: due canali distinti

    L’articolo 99 del Tuir esclude dalla deduzione le imposte sui redditi e quelle con rivalsa, anche facoltativa, ma ammette due specifiche forme di deduzione dell’IRAP dal reddito imponibile Ires o Irpef. La prima riguarda il 100% dell’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente e assimilato, al netto delle altre deduzioni già spettanti ai sensi del D.Lgs. 446/1997. La seconda consiste in una deduzione forfettaria del 10% dell’IRAP complessivamente versata, applicabile quando concorrono alla base imponibile interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione ai fini del tributo regionale. Entrambe le deduzioni operano secondo il principio di cassa, cioè con riferimento a quanto effettivamente versato nell’anno (saldo dell’anno precedente più acconti dell’anno in corso), nei limiti dell’IRAP realmente dovuta.

    Un esempio di calcolo delle imposte anticipate su un accantonamento

    Si immagini una società che, nell’esercizio, effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti per 180.000 euro, fiscalmente non ancora deducibile (perché eccedente il plafond ordinario e non riconducibile a perdite certe e precise), rilevante solo ai fini Ires e non ai fini Irap in quanto le perdite su crediti non concorrono alla base imponibile regionale. L’imposta anticipata da iscrivere sarà pari al 24% di 180.000 euro, cioè 43.200 euro, da girocontare negli esercizi successivi man mano che l’accantonamento diventerà fiscalmente deducibile, ad esempio al momento della definitiva perdita del credito.

    La novità della Cassazione sull’imputazione di costi e proventi da sentenze

    Un tema di stretta attualità riguarda l’imputazione temporale di componenti di reddito derivanti da provvedimenti giudiziari: con la sentenza n. 24485/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando elementi attivi o passivi emergono da un provvedimento relativo a un giudizio di cui è parte il contribuente, questi non vanno contabilizzati finché il provvedimento resta impugnabile o impugnato, ma solo quando divengono definitivi. Si tratta di un principio di derivazione semplice, non rafforzata, che riverbera i propri effetti anche sul piano fiscale: oneri anche rilevanti, derivanti da sentenze non definitive, restano quindi irrilevanti sia contabilmente sia fiscalmente fino alla conclusione del contenzioso. Sul piano civilistico, gli amministratori che rilevano un provento da una sentenza suscettibile di essere riformata in un grado successivo dovrebbero valutare con prudenza la distribuibilità dell’utile che ne deriva, tema su cui il collegio sindacale, ove presente, è chiamato a esprimere le proprie osservazioni ai sensi dell’articolo 2429 del Codice Civile.

    Cosa deve figurare nella nota integrativa

    L’articolo 2427, numero 14, del Codice Civile richiede un apposito prospetto in nota integrativa che descriva le differenze temporanee alla base delle imposte differite e anticipate, indicando l’aliquota applicata, le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto, e le voci escluse dal computo con le relative motivazioni. Va inoltre indicato l’ammontare delle imposte anticipate riferite a perdite fiscali, con le ragioni della loro iscrizione o, se non iscritte, della mancata iscrizione: un’informativa che, sebbene non obbligatoria per il bilancio in forma abbreviata, resta comunque un elemento di trasparenza molto apprezzato da chi legge il bilancio.

    Perché la gestione della fiscalità differita richiede un monitoraggio costante

    Il calcolo delle imposte anticipate e differite non è un adempimento da fine esercizio isolato: richiede di tracciare, anno dopo anno, i tempi di riversamento di ciascuna differenza temporanea e di aggiornare le aliquote fiscali applicate ogni volta che la normativa cambia. Una gestione approssimativa di questa voce, oltre a produrre errori nella determinazione dell’utile distribuibile, può generare disallineamenti difficili da ricostruire negli esercizi successivi, soprattutto quando le differenze temporanee si accumulano su più annualità e riguardano voci eterogenee del bilancio.

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  • Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverle e come calcolarle

    Imposte anticipate in bilancio: quando iscriverle e come calcolarle

    Tra le voci più tecniche dello stato patrimoniale c’è la C.II.5-ter, dedicata alle imposte anticipate. Nasce da una semplice constatazione: bilancio civilistico e dichiarazione dei redditi non sempre viaggiano allo stesso passo, e questo genera differenze che vanno gestite con attenzione.

    Perché nascono le differenze temporanee deducibili

    Le imposte sul reddito hanno natura di oneri sostenuti nella produzione del risultato d’esercizio. Per il principio di competenza, nel bilancio devono comparire anche le imposte che, pur riferendosi a esercizi futuri, sono esigibili sull’anno in corso. Si tratta delle cosiddette differenze temporanee deducibili: nascono quando l’imponibile fiscale supera il reddito civilistico prima delle imposte, ad esempio a causa di componenti negativi rinviati a esercizi successivi per limiti fiscali specifici. Un caso tipico è la svalutazione dei crediti, deducibile secondo quanto previsto dall’art. 106 del Tuir solo entro lo 0,50% annuo, con la parte eccedente rinviata agli esercizi in cui il credito si trasforma in perdita definitiva.

    Altri esempi: manutenzioni, ammortamenti, spese di rappresentanza

    Generano imposte anticipate anche le limitazioni previste per gli accantonamenti a fondi del passivo, per l’ammortamento dei beni materiali e immateriali, secondo quanto previsto rispettivamente dagli artt. 102 e 103 del Tuir, e per le spese di manutenzione che eccedono il 5% del costo dei beni ammortizzabili. Rientrano nella stessa categoria le spese di rappresentanza a deducibilità differita e i componenti rilevati per cassa, come alcuni contributi alle associazioni di categoria. Sono situazioni diverse tra loro, ma accomunate da un unico effetto: un carico fiscale corrente superiore alle imposte di competenza indicate a conto economico.

    La ragionevole certezza del recupero: non basta la teoria

    Le attività per imposte anticipate non si iscrivono automaticamente. Secondo il principio della prudenza, servono elementi concreti che dimostrino la ragionevole certezza del loro recupero futuro. La certezza si considera comprovata quando esiste una proiezione dei risultati fiscali per un periodo di tempo ragionevole, da cui risultino redditi imponibili sufficienti ad assorbire le differenze che si annulleranno, oppure quando esistono imposte differite passive di segno opposto, capaci di compensare l’effetto. L’importo iscritto va rivisto ogni anno: se i requisiti vengono meno, l’attività per imposte anticipate va stornata; se emergono in un secondo momento, l’iscrizione diventa allora obbligatoria.

    Le perdite fiscali riportabili generano imposte anticipate

    Non solo differenze temporanee: anche il riporto a nuovo di perdite fiscali può originare un’attività per imposte anticipate. Il beneficio, tuttavia, non ha natura di credito certo verso l’Erario, ma di vantaggio futuro subordinato all’esistenza di redditi imponibili sufficienti ad assorbirlo. Anche qui vale il medesimo test di ragionevole certezza già visto per le differenze temporanee: pianificazione fiscale attendibile, oppure differenze imponibili di segno opposto destinate ad annullarsi negli stessi esercizi. Va inoltre ricordato che, in nessun caso, è ammessa l’attualizzazione delle attività per imposte anticipate.

    La novità 2025-2026: l’Ires premiale al 20%

    Nel calcolo delle imposte differite conta anche l’aliquota che si prevede sarà in vigore negli esercizi in cui le differenze si riverseranno. La legge di Bilancio 2025 ha introdotto, in via sperimentale per l’anno d’imposta 2025, una riduzione dell’aliquota Ires di quattro punti, dal 24% al 20%, per le imprese che reinvestono in azienda almeno l’80% degli utili in beni strumentali, innovazione tecnologica o nuove assunzioni. I codici tributo per l’Ires premiale sono stati istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 57/E del 17 ottobre 2025. Chi rientra in questa disciplina deve verificare, esercizio per esercizio, quale aliquota applicare al calcolo delle proprie imposte anticipate.

    Un esempio: fondo svalutazione crediti eccedente il limite fiscale

    La Chimica Sereno Srl accantona nell’esercizio un fondo svalutazione crediti civilisticamente corretto per € 180.000, ma fiscalmente deducibile, ai sensi dell’art. 106 del Tuir, solo per € 30.000 (0,50% dei crediti in bilancio). La differenza temporanea deducibile è pari a € 150.000. Applicando l’aliquota Ires ordinaria del 24%, l’impresa iscrive un credito per imposte anticipate di € 36.000 (150.000 x 24%), perché ha ragionevole certezza di generare, negli esercizi successivi, redditi imponibili sufficienti ad assorbire la deduzione rinviata.

    L’anno seguente, un cliente insolvente genera una perdita su crediti di € 40.000, interamente coperta dal fondo già stanziato. La quota di imposte anticipate da girocontare a conto economico è pari a 40.000 x 24% = € 9.600, che riduce progressivamente il credito residuo iscritto in C.II.5-ter.

    Voce Importo
    Svalutazione civilistica crediti € 180.000
    Quota deducibile (0,50% Tuir) € 30.000
    Differenza temporanea deducibile € 150.000
    Imposte anticipate (aliquota 24%) € 36.000
    Giroconto anno successivo (perdita coperta) € 9.600

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