Tag: lavoro sportivo autonomo

  • La Certificazione Unica 2026 Sportivi dilettanti potrebbe non aspettare l’autunno.

    La Certificazione Unica 2026 Sportivi dilettanti potrebbe non aspettare l’autunno.

    Domanda del cliente

    Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. Pertanto se la scadenza è il 31.10.2026 dette CU non dovranno essere inserite nei modelli dichiarativi (Unico o 730) anche noi siamo d’accordo con quanto da voi sostenuto, però vi chiediamo conferma di quanto sopra esposto con eventuali riferimenti normativi in quanto tutte le circolari delle federazioni sportive riportano come scadenza quella del 16.03 per l’invio delle suddette CU e si presume in questo caso l’indicazione della CU nel quadro C del modello Unico.

    In merito alla sua richiesta, è importante fare una distinzione tra le scadenze di invio della Certificazione Unica (CU) e le regole di compilazione della dichiarazione dei redditi (Modello Redditi PF / ex Unico o 730).

    Sulla scadenza dell’invio della CU (16 marzo vs 31 ottobre)

    È vero che i compensi di lavoro sportivo dilettantistico non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino a 15.000 euro ai sensi dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021: questo significa che non generano IRPEF e non concorrono al reddito complessivo. Tuttavia, con la Riforma dello Sport entrata in vigore dal 1° luglio 2023, questi compensi non sono più qualificati come redditi diversi (vecchio art. 67, comma 1, lett. m, TUIR), ma come redditi di lavoro dipendente o assimilato, oppure di lavoro autonomo, a seconda del tipo di rapporto.

    Premesso ciò, la questione, pur comprensibile alla luce delle indicazioni contenute nelle circolari delle federazioni sportive, trova in realtà una soluzione abbastanza netta già nella lettera della norma. L’art. 4, comma 6-quinquies del DPR n. 322/1998 –   come modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2025 – prevede che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, ovvero il 31 ottobre 2026 (che quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 novembre 2026).

    Prima di affrontare il merito della scadenza, è però opportuno chiarire un malinteso tecnico che si è diffuso in parte della letteratura specializzata e che ha contribuito a generare la confusione sulla quale si sta ponendo l’attenzione: quello relativo alla distinzione tra redditi “esenti” e redditi “non imponibili”. Alcuni commentatori hanno sostenuto che i compensi sportivi sotto i 15.000 euro non sarebbero tecnicamente “esenti” – categoria alla quale la norma del DPR 322/1998 espressamente si riferisce – bensì semplicemente “non imponibili”, in quanto l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021 utilizza la locuzione “non concorrono a formare il reddito imponibile” anziché “sono esenti da imposta“. Da questa distinzione lessicale hanno tratto la conclusione che il differimento al 31 ottobre non sarebbe applicabile e che la scadenza da rispettare resti quella ordinaria del 16 marzo. Il ragionamento, pur non privo di una certa eleganza dogmatica, sconta tuttavia un errore metodologico di fondo: si ferma alla prima parte della norma – quella sui “redditi esenti” – senza considerare che la disposizione prosegue con una seconda e distinta categoria, quella dei redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, collegata alla prima dalla congiunzione disgiuntiva “o”. Questa “o” non è un dettaglio secondario: sul piano della logica giuridica, essa rende le due categorie autonome e alternative, nel senso che è sufficiente che ricorra anche una sola di esse per beneficiare del differimento. Pertanto, anche chi volesse sostenere – con qualche fondamento teorico – che i compensi sportivi sotto soglia non siano “esenti” in senso stretto, non potrebbe comunque negare che si tratti di somme non dichiarabili tramite la precompilata: l’Agenzia delle Entrate non li utilizza per costruire la dichiarazione 730 precompilata del percipiente. Sono, per definizione strutturale, estranei al meccanismo della precompilata. Il malinteso, in altri termini, è nato da una lettura parziale e atomistica della norma, che ha isolato il sintagma “redditi esenti” ignorando la clausola alternativa immediatamente successiva, la quale – da sola – è più che sufficiente a ricondurre i compensi sportivi sotto i 15.000 euro nell’alveo delle CU trasmissibili entro il 31 ottobre. A confermare questa interpretazione sistematica non è soltanto la dottrina, ma lo stesso Dipartimento dello Sport i una comunicazione ufficiale del Dipartimento per lo Sport del Ministero, rilasciata nel 2024 in risposta a un quesito formale presentato dalla US ACLI. In quella sede, il Dipartimento per lo Sport ha espressamente confermato che le ASD e le SSD possono trasmettere le CU relative a compensi di lavoro sportivo fino alla soglia di 15.000 euro entro il 31 ottobre 2025, in applicazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 6-quinquies del DPR n. 322/1998 e della Risoluzione n. 13/2024 dell’Agenzia delle Entrate.

    Pertanto, Le circolari delle federazioni sportive che indicano la scadenza del 16 marzo si collocano quindi su una posizione prudenziale e conservativa, dettata dall’esigenza di uniformità operativa per gli enti affiliati e dal timore di esporli al rischio sanzionatorio di 100 euro per CU in assenza di un chiarimento ufficiale espressamente riferito alla CU 2026; si tratta, tuttavia, di una scelta che non trova base nella norma primaria, la quale offre invece piena copertura giuridica al differimento. Ne consegue, in risposta al quesito, che le CU relative a compensi di collaborazione sportiva inferiori a 15.000 euro possono legittimamente essere trasmesse entro il 2 novembre.

    Sull’inserimento della CU nel Modello Redditi (Quadro RC / ex Quadro C).

    Indipendentemente dalla data di scadenza per l’invio telematico della CU, le istruzioni del Modello Redditi 2026 smentiscono l’ipotesi secondo cui i compensi sportivi sotto i 15.000 euro non debbano mai essere inseriti nei modelli dichiarativi.

    Ecco cosa stabiliscono le istruzioni ufficiali:

    • Esonero dalla dichiarazione: Se il contribuente possiede esclusivamente compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche (o professionismo under 23) per un importo uguale o inferiore a 15.000 euro, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo specifico caso, non avendo altri redditi, non compilerà alcun modello.
    • Obbligo di indicazione se si presenta la dichiarazione: Se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi (ad esempio perché possiede anche altri redditi da lavoro dipendente, fabbricati, o per fruire di detrazioni), i compensi sportivi devono essere obbligatoriamente indicati nel Quadro RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), anche se inferiori a 15.000 euro ed esenti.

    Le istruzioni specificano chiaramente i passaggi per la compilazione nel caso di lavoratore sportivo:

    • Nel rigo da RC1 a RC3, colonna 1, va indicato il codice “8” (redditi percepiti dai lavoratori sportivi dilettanti) o “9” (sportivi professionisti under 23).
    • Nella colonna 3 del medesimo rigo, si deve “riportare l’intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente”.
    • Tali redditi risultano imponibili ai fini IRPEF solo per la parte eccedente i 15.000 euro. La verifica del superamento del limite tiene conto anche di eventuali altri compensi sportivi indicati in altri quadri (come RL o RE).
    • La quota esente (fino a 15.000 euro) andrà poi indicata nel rigo RC5, colonna 4 (“Quota esente lavoro sportivo”).

    Regole analoghe valgono anche nel caso in cui il lavoro sportivo dilettantistico (sempre entro la soglia esente dei 15.000 euro) sia svolto in forma di lavoro autonomo occasionale (Quadro RL), in regime di contabilità ordinaria/semplificata (Quadro RE), o in regime forfetario (Quadro LM), dove i compensi rilevano integralmente ai fini del calcolo del limite dei ricavi per la permanenza nel regime

    Anche in questo caso, la dottrina non è unanime. La posizione più rigorosa è che poiché si tratta tecnicamente di redditi (anche se esenti), essi andrebbero comunque indicati nel modello dichiarativo del percipiente – quadro C del 730 o quadro RC del Modello Redditi PF per le co.co.co. sportive – precisando però l’importo esente, con il risultato di un reddito imponibile IRPEF pari a zero. La posizione opposta, più diffusa nella prassi operativa e più aderente al dato letterale della norma, è che sotto i 15.000 euro il collaboratore non abbia alcun obbligo dichiarativo in relazione a questi compensi, esattamente come avveniva sotto la vecchia disciplina per i compensi sotto i 10.000 euro. Questo orientamento è supportato dal fatto che la CU relativa a tali compensi viene trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre (non il 16 marzo), proprio perché non alimenta la dichiarazione precompilata.

    In assenza di una circolare ministeriale o di una risposta a interpello aggiornata che chiarisca definitivamente il punto post-riforma, il comportamento più prudente è il seguente: se il collaboratore ha esclusivamente compensi sportivi sotto i 15.000 euro, non ha obbligo di presentare la dichiarazione; se invece presenta la dichiarazione per altri redditi, l’indicazione dei compensi esenti è consigliabile per trasparenza, ma non dovrebbe essere sanzionabile l’omissione, poiché il reddito imponibile IRPEF rimane in ogni caso pari a zero e la norma non prevede espressamente tale obbligo per la quota esente.

  • Lavoratore sportivo autonomo in regime forfettario: attenzione alla causa ostativa se si proviene da una collaborazione con la stessa ASD

    Lavoratore sportivo autonomo in regime forfettario: attenzione alla causa ostativa se si proviene da una collaborazione con la stessa ASD

    Domanda del cliente

    Le sottopongo il seguente quesito interpretativo in materia di regime forfettario, con particolare riferimento alla causa ostativa di cui all’art. 1, comma 57, lett. d-bis), L. 190/2014, in relazione alla nuova disciplina del lavoro sportivo di cui al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. Il caso riguarda un collaboratore sportivo di una ASD che, nell’anno 2025, ha svolto attività per quattro mesi percependo compensi complessivi pari a euro 3.000, nell’ambito del rapporto di collaborazione sportiva disciplinato dalla riforma dello sport. Nel gennaio 2026 il medesimo soggetto apre partita IVA aderendo al regime forfettario, esercitando attività di lavoratore sportivo autonomo. Tale attività verrà svolta esclusivamente nei confronti della stessa ASD con cui aveva collaborato nell’anno precedente. Il dubbio interpretativo riguarda l’applicabilità della causa ostativa prevista dalla lett. d-bis), secondo cui non possono avvalersi del regime forfettario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali siano in corso rapporti di lavoro o siano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta (ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi).
    Si chiede pertanto:

    • se la collaborazione sportiva instaurata nel 2025, ai sensi del D.Lgs. 36/2021, possa qualificarsi come “rapporto di lavoro” rilevante ai fini della causa ostativa in esame;
    • se lo svolgimento dell’attività autonoma nel 2026 esclusivamente nei confronti della medesima ASD determini automaticamente l’inapplicabilità del regime forfettario già in fase di accesso;
    • quale sia la corretta modalità di verifica nel periodo d’imposta successivo, con particolare riferimento al criterio della “prevalenza” e al momento in cui debba essere accertata l’eventuale decadenza dal regime.

    il caso da Lei illustrato è stato affrontato in modo diretto dalla Direzione Regionale delle Entrate del Piemonte con l’Interpello n. 901-137/2025 del giugno 2025, che rappresenta oggi il principale riferimento interpretativo sulla materia, pur non avendo valore vincolante erga omnes.​

    Sul primo quesito – Qualificazione della collaborazione sportiva come “rapporto di lavoro” rilevante ai fini della causa ostativa.

    La DRE Piemonte ha chiarito in modo inequivocabile che il D.lgs. 36/2021, che disciplina il lavoro sportivo riformato, non introduce né regimi speciali ai fini IVA né regimi forfettari di determinazione del reddito. I compensi percepiti nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa sportiva di cui all’art. 25, co. 2, D.lgs. 36/2021 sono qualificati, ai fini IRPEF, come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, co. 1, lett. c-bis), TUIR, e pertanto rientrano pienamente nella nozione di “rapporti di lavoro” rilevanti ai fini della causa ostativa di cui alla lett. d-bis). Né la modesta entità del compenso percepito (3.000 euro) né la breve durata del rapporto (4 mesi) assumono valenza derogatoria rispetto alla qualificazione giuridica del rapporto: ciò che rileva è l’avvenuta percezione di redditi assimilati al lavoro dipendente nell’ambito del biennio di osservazione (2024-2025).

    Sul secondo quesito – Inapplicabilità del regime forfettario già in fase di accesso.

    Occorre qui richiamare la Circolare n. 9/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che la verifica della causa ostativa di cui alla lett. d-bis) non opera preventivamente al momento dell’apertura della partita IVA, bensì ex post, al termine del primo periodo d’imposta. Ciò significa che il soggetto può legittimamente accedere al regime forfettario all’atto dell’apertura della partita IVA nel gennaio 2026, non essendo la causa ostativa un elemento che impedisce formalmente l’ingresso nel regime, ma che ne determina la decadenza qualora, a consuntivo, risulti violato il requisito della prevalenza. Tuttavia, nel caso di specie, lo svolgimento dell’attività autonoma nel 2026 esclusivamente nei confronti della medesima ASD rende pressoché certa – già in termini previsionali – la violazione del criterio della prevalenza al termine del periodo d’imposta, con conseguente obbligo di fuoriuscita dal regime a partire dal 2027.

    Sul terzo quesito – Modalità di verifica della prevalenza e decadenza dal regime.

    Il criterio della prevalenza si ritiene integrato quando i ricavi o compensi percepiti nel corso dell’anno nei confronti del soggetto che era stato committente (o datore di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta) superano il 50% del totale dei ricavi/compensi conseguiti nel medesimo anno. La verifica va effettuata al 31 dicembre dell’anno di imposta, con effetto sulla perdita del regime a partire dal periodo d’imposta successivo, come confermato dalla Circ. 9/E/2019 e ribadito nella risposta all’Interpello n. 285/2022. Nel caso concreto, poiché i ricavi derivano al 100% dalla medesima ASD, la soglia del 50% sarà necessariamente e automaticamente superata, e pertanto alla fine del 2026 il soggetto dovrà abbandonare il regime forfettario con efficacia dal 1° gennaio 2027.

    Un ulteriore elemento di particolare rilievo pratico riguarda la preclusione all’aliquota agevolata del 5% per il quinquennio di start-up di cui all’art. 1, co. 65, L. 190/2014: la DRE Piemonte ha espressamente negato tale beneficio, sul presupposto che l’attività professionale autonoma costituisca mera prosecuzione di quella precedentemente svolta in forma di collaborazione sportiva coordinata e continuativa, venendo meno il requisito della “nuova” iniziativa economica richiesto dalla norma. L’aliquota applicabile sarà quindi quella ordinaria del 15%, senza possibilità di fruire del regime agevolato quinquennale.

    In via conclusiva, il consiglio operativo è di valutare con estrema attenzione l’opportunità di mantenere il regime forfettario già a partire dall’accesso, tenendo in considerazione che – data la struttura del rapporto esclusivo con la ASD – la decadenza al termine del 2026 è matematicamente certa, e che l’imposta sostitutiva applicabile sarà il 15% e non il 5%. Per eventuali profili difensivi, potrebbe essere utile presentare un’istanza di interpello preventivo alla DRE competente per territorio, analogamente a quanto fatto nel caso piemontese, per cristallizzare la posizione dell’Amministrazione locale, fermo restando che l’orientamento espresso dalla DRE Piemonte è oggi l’unico riferimento interpretativo disponibile in materia