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  • Rimborsi forfetari volontari sportivi: quando scatta la ritenuta

    Rimborsi forfetari volontari sportivi: quando scatta la ritenuta

    I rimborsi forfetari volontari sportivi, presentati dalla riforma dello sport come lo strumento leggero per ristorare chi collabora gratuitamente, si rivelano meno semplici di quanto sembrasse. La circolare 7/E del 7 agosto 2026 conferma che quei rimborsi concorrono alla soglia annua di 15.000 euro del lavoro sportivo dilettantistico e chiarisce che cosa accade quando la soglia viene oltrepassata: la somma assume rilevanza reddituale e l’ente erogante deve applicare la ritenuta d’acconto dell’art. 25 del DPR 600/1973. Il punto delicato è l’importo su cui la ritenuta si calcola, che cambia a seconda del momento in cui la soglia viene attraversata.

    La disciplina di partenza: i volontari dell’art. 29

    Società e associazioni sportive, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettono a disposizione tempo e capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni comprendono lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti.

    Il comma 2 dell’art. 29 del D.Lgs. 36/2021 stabilisce che tali prestazioni non possono essere retribuite in alcun modo, ma ammette il riconoscimento di rimborsi forfetari per le spese sostenute, nel limite complessivo di 400 euro mensili (il tetto originario di 150 euro è stato elevato dal correttivo), in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dagli organismi sportivi. Il riconoscimento è subordinato a una delibera preventiva dell’ente, che individui le tipologie di spesa e le attività di volontariato ammesse a questa modalità di rimborso.

    A carico degli enti eroganti c’è poi un adempimento spesso trascurato: la comunicazione, con cadenza trimestrale e tramite l’apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), dei nominativi dei volontari che hanno ricevuto i rimborsi e dell’importo corrisposto a ciascuno.

    Due limiti diversi, che però si parlano

    Il primo limite è il tetto dei 400 euro mensili: entro quella misura i rimborsi non concorrono a formare il reddito del volontario. È un tetto riferito al singolo volontario e non al singolo ente erogante, il che significa che i rimborsi ricevuti nello stesso periodo da più soggetti vanno considerati insieme. Per questo la dichiarazione che il percettore rilascia al momento del pagamento deve riguardare tutte le somme ricevute a quel titolo e tutti i rapporti in essere.

    Il secondo limite è la soglia di 15.000 euro dell’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021, entro la quale i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali. Qui sta lo snodo: i rimborsi forfetari, pur non costituendo di per sé reddito in capo al volontario, concorrono comunque al raggiungimento della soglia dei 15.000 euro, per espressa previsione dello stesso art. 29.

    I due limiti restano distinti e vanno presidiati entrambi. Il rispetto del tetto mensile non mette al riparo dal superamento della soglia annua, e viceversa.

    Che cosa cambia sopra i 15.000 euro

    Il quesito posto all’Agenzia riguardava il caso critico: il volontario che, nello stesso anno solare, abbia già superato i 15.000 euro per effetto di compensi di lavoro sportivo dilettantistico percepiti da altri enti nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo.

    La risposta è che i rimborsi forfetari erogati a quel soggetto vanno computati ai fini della determinazione dell’eccedenza imponibile e che tali somme assumono rilevanza reddituale quale reddito di lavoro autonomo. L’eccedenza rispetto alla soglia è assoggettata a tassazione secondo il rapporto di lavoro sussistente, nel medesimo anno solare, fra l’ente che ha corrisposto le somme in eccedenza e il percettore. Sul piano operativo, il sostituto d’imposta che eroga compensi derivanti da un contratto di lavoro autonomo sportivo nell’area del dilettantismo applica la ritenuta d’acconto dell’art. 25 del DPR 600/1973, nella misura del 20 per cento, sulla parte che eccede i 15.000 euro.

    Le due situazioni tipiche, con i numeri

    La circolare distingue due scenari che portano a esiti molto diversi. Li riprendiamo con importi di esempio, perché è la sequenza temporale, e non l’entità del rimborso, a determinare quanto diventa imponibile.

    Primo scenario: soglia già superata prima del rimborso

    A giugno un volontario riceve un rimborso forfetario mensile di 350 euro e dichiara all’ente erogante di avere già percepito da altri enti sportivi, nell’ambito di rapporti di lavoro autonomo, compensi per complessivi 16.000 euro. Poiché la soglia di 15.000 euro è stata oltrepassata prima e altrove, l’intero importo di 350 euro concorre alla formazione del reddito imponibile del volontario a titolo di lavoro autonomo: non c’è alcuna franchigia residua da consumare. L’ente che eroga il rimborso applica quindi la ritenuta sull’intero importo che paga.

    Secondo scenario: è il rimborso ad attraversare la soglia

    Sempre a giugno, un volontario percepisce un rimborso forfetario di 380 euro e dichiara di avere percepito da altri enti sportivi compensi di lavoro sportivo autonomo per 14.800 euro. I 380 euro si sommano ai compensi già percepiti: il totale è 15.180 euro. Concorre alla formazione del reddito imponibile, a titolo di lavoro autonomo, la sola eccedenza di 180 euro, mentre i restanti 200 euro restano coperti dalla franchigia. La ritenuta si applica solo sui 180 euro, e gli enti che hanno pagato fino alla concorrenza dei 15.000 euro non ne applicano alcuna, sempre che abbiano ricevuto all’atto del pagamento l’autocertificazione prevista dall’art. 36.

    Situazione Compensi già percepiti da altri enti Rimborso del mese Quota imponibile del rimborso Ritenuta dell’ente che eroga il rimborso
    Soglia già superata 16.000 euro 350 euro 350 euro, per intero Sull’intero rimborso di 350 euro
    Soglia attraversata dal rimborso 14.800 euro 380 euro 180 euro Sui soli 180 euro eccedenti

    L’errore da non fare: la ritenuta non si applica al cumulo

    Vale la pena isolare un passaggio che nella pratica genera errori. Nel primo scenario il volontario ha un’eccedenza complessiva di 1.350 euro (16.350 meno 15.000), ma l’ente che eroga il rimborso non deve calcolare la ritenuta su quella somma: opera come sostituto d’imposta solo sulle somme che eroga lui, cioè sui 350 euro. I 1.000 euro che già eccedevano la soglia riguardano i rapporti con gli altri enti, ai quali competono i relativi obblighi di sostituzione.

    La regola pratica è che ciascun sostituto guarda alla soglia per stabilire se e da quale punto la propria erogazione è imponibile, poi applica la ritenuta solo su ciò che paga. Sommare compensi altrui e rimborsi propri in un’unica base di calcolo porta a una ritenuta duplicata e a una Certificazione Unica sbagliata.

    L’autocertificazione diventa lo snodo del sistema

    L’art. 36 prevede che il lavoratore sportivo rilasci all’atto del pagamento un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Entrambi gli scenari poggiano su quella dichiarazione: è l’autocertificazione a dire all’ente se deve o non deve applicare la ritenuta, e da quale importo.

    Ne discende una conseguenza operativa non banale. L’ente che eroga rimborsi forfetari ai volontari non può fermarsi alla delibera preventiva e alla comunicazione periodica sul RASD: deve raccogliere, a ogni pagamento, una dichiarazione aggiornata sui compensi e sui rimborsi sportivi già percepiti nell’anno da qualunque altro ente. Senza quel dato non è in grado di determinare il proprio comportamento come sostituto d’imposta, e il rischio non ricade sul solo percettore.

    La circolare si muove sul piano fiscale. Il versante contributivo segue regole e soglie proprie e va verificato separatamente, senza trasporre automaticamente le conclusioni raggiunte qui.

    Il nodo interpretativo aperto

    La qualificazione dell’eccedenza come reddito di lavoro autonomo è la parte più discutibile del capitolo. L’art. 29 definisce la prestazione del volontario come gratuita e vieta che sia retribuita in alcun modo; il rimborso forfetario è, per costruzione normativa, un ristoro di spese e non un corrispettivo. La circolare, però, àncora la tassazione dell’eccedenza al rapporto di lavoro sussistente fra ente erogante e percettore, quando con il volontario un rapporto di lavoro per definizione non esiste.

    Il risultato pratico è che un ente che si avvale solo di volontari può trovarsi a dover operare una ritenuta d’acconto su somme che la legge qualifica come non retributive, per effetto di erogazioni fatte da soggetti terzi sui quali non ha alcun controllo, con il conseguente obbligo di certificazione. È un profilo su cui è ragionevole attendersi ulteriori chiarimenti; nel frattempo la condotta prudente è quella di applicare la ritenuta quando l’autocertificazione segnala il superamento della soglia, documentando per iscritto la dichiarazione ricevuta.

    Gli adempimenti dell’ente, in ordine

    Adempimento Quando Perché
    Delibera preventiva su tipologie di spesa e attività ammesse Prima di erogare qualunque rimborso Condizione di legittimità del rimborso forfetario
    Verifica del tetto di 400 euro mensili per volontario A ogni erogazione Il tetto è riferito al volontario, non all’ente
    Raccolta dell’autocertificazione sui compensi e rimborsi dell’anno All’atto di ogni pagamento Determina se e su quanto applicare la ritenuta
    Monitoraggio della soglia annua di 15.000 euro A ogni erogazione Stabilisce il momento in cui il rimborso diventa imponibile
    Comunicazione dei nominativi e degli importi sul RASD Con cadenza trimestrale Obbligo di trasparenza a carico dell’ente erogante

    Il quinto presidio, quello sulla soglia annua, è l’unico che dipende da informazioni che l’ente non possiede: gli arrivano dal volontario e dalla sua dichiarazione. Ed è proprio quello che decide se e quando scatta la ritenuta.

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  • RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti

    RASD, attività sportiva o didattica: una sola basta per restare iscritti

    Chi iscrive un ente sportivo dilettantistico al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) si imbatte in un dubbio meno banale di quanto sembri: per mantenere l’iscrizione e le agevolazioni fiscali e previdenziali collegate, occorre svolgere insieme attività sportiva, didattica e formativa, oppure ne basta una sola? Il decreto legislativo 36/2021, il regolamento del Registro e persino i diversi articoli dello stesso regolamento usano formule testuali diverse, “nonché”, “e/o”, “o”, che si prestano a letture opposte. La questione non è accademica: dalla risposta dipende se un ente che organizza solo corsi di avviamento, o solo squadre agonistiche, rischi la cancellazione in sede di verifica triennale dei requisiti. Il Registro, interpellato direttamente attraverso la sezione Help del proprio sito, ha risposto che è sufficiente una delle tre attività. Manca però un chiarimento ufficiale in forma di circolare o provvedimento, e la prudenza resta d’obbligo.

    Cos’è il RASD e perché la sua iscrizione non è più un dettaglio burocratico

    Il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche nasce con il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, uno dei provvedimenti attuativi della riforma dello sport voluta dalla legge delega 86/2019. È tenuto dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della società Sport e Salute Spa per la gestione operativa. Con l’entrata a regime della riforma, l’iscrizione al RASD ha smesso di essere un adempimento meramente dichiarativo: è oggi l’iscrizione stessa a certificare, a tutti gli effetti di legge, la natura dilettantistica dell’attività sportiva svolta da un’associazione o da una società. Significa che senza iscrizione un ente non può accedere al regime fiscale agevolato riservato al settore, alle esenzioni previste per i compensi dei collaboratori sportivi, alla contribuzione previdenziale agevolata per i lavoratori sportivi e ai contributi pubblici destinati al mondo dilettantistico. La posta in gioco, quindi, non riguarda soltanto un elenco amministrativo, ma l’accesso concreto a benefici economici che per molte piccole realtà sportive fanno la differenza tra sostenibilità e chiusura.

    Chi deve iscriversi e quali forme giuridiche sono ammesse

    Possono iscriversi al RASD le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali o cooperativa senza scopo di lucro, e gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS (il Registro unico nazionale del Terzo settore) che svolgono in via secondaria attività sportiva dilettantistica. In tutti i casi l’ente deve essere affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, anche paralimpico, deve avere sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea e almeno una sede operativa in Italia, e deve perseguire l’assenza di scopo di lucro sia nello statuto sia nella gestione concreta. È proprio a partire da questa cornice generale che si innesta il nodo interpretativo: la legge, infatti, non si limita a chiedere lo svolgimento di un’attività sportiva in senso stretto, ma allarga la definizione a un ventaglio più ampio di attività collegate.

    Le attività previste dalla legge: sportiva, didattica, formativa (art. 2, dlgs 36/2021)

    L’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 36/2021 definisce l’associazione o la società sportiva dilettantistica come il soggetto giuridico affiliato a una Federazione sportiva nazionale, a una Disciplina sportiva associata o a un Ente di promozione sportiva, comunque iscritto al Registro, che svolge, senza scopo di lucro, “attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. La congiunzione scelta dal legislatore, “nonché”, è quella che tipicamente si usa per aggiungere qualcosa a un elenco già completo: la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza appaiono così come componenti ulteriori, ma collegate, della stessa nozione di attività sportiva dilettantistica, non come tre compiti distinti e obbligatoriamente cumulativi. Il regolamento del Registro, dal canto suo, dedica il proprio articolo 2 a fornire le definizioni operative di “attività sportiva”, “attività didattica” e “attività formativa”: per conoscerle nel dettaglio il Registro stesso rimanda, nella sezione “Help” del proprio sito, al testo del regolamento.

    L’oggetto sociale statutario: l’art. 7 del dlgs 36/2021 e la formula “ivi compresa”

    Un secondo tassello si trova nell’articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, che disciplina il contenuto dello statuto degli enti sportivi dilettantistici. La norma prevede espressamente che nell’oggetto sociale si debba fare specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, “ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. Qui la formula cambia rispetto all’articolo 2: “ivi compresa” non aggiunge un elenco di attività parallele, ma ricomprende didattica, formazione, preparazione e assistenza dentro il perimetro della più ampia attività sportiva dilettantistica, quasi fossero sue articolazioni interne piuttosto che requisiti autonomi da sommare l’uno all’altro. È il primo indizio testuale a favore di una lettura alternativa, non cumulativa, del requisito.

    I requisiti ulteriori per l’iscrizione: l’art. 5 del regolamento, tra “e/o” e i 180 giorni

    Il regolamento del RASD, approvato con decreto del Dipartimento per lo Sport del 27 marzo 2023 e successivamente aggiornato, scende nel dettaglio operativo con il proprio articolo 5, che elenca i requisiti ulteriori necessari per l’iscrizione e, di conseguenza, per la permanenza nel Registro. Alla lettera e) del comma 1 figura lo svolgimento effettivo e comprovato di “attività sportiva, attività didattica e/o formativa”. Lo stesso articolo 5 precisa poi che gli enti devono trasmettere, con apposita dichiarazione e tramite l’organismo sportivo di affiliazione, attraverso la piattaforma del Registro, tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di iscrizione, l’avvio di almeno un’attività sportiva o didattica o formativa. Per questa fase iniziale la formula è inequivocabile: la congiunzione “o”, ripetuta tre volte, indica un’alternativa, non una somma, e non lascia dubbi sul fatto che nei primi sei mesi di vita basti avviare una sola delle tre attività per essere in regola.

    Perché la stessa materia usa formule diverse

    Il nodo si sposta allora sulla fase successiva ai primi 180 giorni, quella della permanenza nel tempo, verificata con cadenza triennale. Qui il dubbio nasce proprio dal fatto che uno stesso articolo, il 5 del regolamento, prima usa “e/o” per descrivere il requisito generale, e subito dopo usa “o” ripetuto tre volte per descrivere l’adempimento operativo del primo avvio: due formule diverse nello stesso testo, riferite alla stessa materia. A questo si aggiunge la lettura combinata con l’articolo 2 del decreto legislativo 36/2021 (“nonché”, che suggerisce una somma) e con l’articolo 7 dello stesso decreto (“ivi compresa”, che suggerisce invece che didattica e formazione siano componenti interne dell’attività sportiva). Esiste infine una terza possibile lettura, più prudente, della punteggiatura dell’articolo 5 del regolamento: la virgola dopo “attività sportiva” e la congiunzione “e/o” tra “didattica” e “formativa” potrebbero indicare che l’attività sportiva resti sempre necessaria, e che a essa vada affiancata almeno una tra didattica e formativa. Nessuna di queste letture è priva di appigli testuali, ed è proprio questa pluralità di ricostruzioni plausibili a rendere il dubbio interpretativo concreto, non teorico.

    La verifica triennale dei requisiti: cosa controlla davvero il Dipartimento per lo Sport

    L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 39/2021 prevede che il Dipartimento per lo Sport proceda, con cadenza triennale, a una revisione dei dati per verificare la permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro. Il primo ciclo triennale si è concluso il 31 agosto 2025: gli enti già iscritti hanno dovuto accedere al portale del RASD con lo SPID del legale rappresentante, verificare la correttezza dei dati inseriti, aggiornare i documenti (statuto, atto costitutivo, verbali) se nel frattempo modificati, e confermare le attività sportive, didattiche e formative svolte. In questa fase di controllo, che tiene conto delle attività effettivamente svolte nel periodo precedente, il dubbio interpretativo si trasforma in un rischio concreto: se il Registro dovesse pretendere la prova di tutte e tre le attività, molti enti che ne svolgono solo una, magari solo corsi di formazione dei tecnici senza attività agonistica, si troverebbero privi dei requisiti pur avendo sempre operato in buona fede.

    La risposta del RASD: nella sezione Help basta una attività su tre

    Su questo specifico dubbio, un professionista che si occupa di diritto sportivo ha interpellato direttamente il Registro attraverso la sezione Help del sito istituzionale, ottenendo una risposta netta: ai fini del superamento delle verifiche triennali e della permanenza nel Registro, è sufficiente svolgere almeno una tra le tre attività, sportiva, didattica o formativa. È una lettura che trova conferma anche in alcuni commenti tecnici circolati tra gli operatori del settore sportivo dilettantistico, secondo cui didattica, formazione, preparazione e assistenza vanno considerate componenti della più ampia nozione di attività sportiva, non requisiti ulteriori e distinti da sommare a essa. Va detto con chiarezza, però, che questa risposta è stata fornita attraverso un canale di assistenza online, non attraverso una circolare, un provvedimento o una FAQ ufficiale pubblicata sul sito del Registro con valore interpretativo generale. Non vincola quindi il Dipartimento per lo Sport in occasione di controlli futuri, né può essere invocata con la stessa forza di un atto di prassi formale.

    Cosa cambia in pratica per gli enti sportivi dilettantistici

    In attesa di un chiarimento ufficiale, la lettura più coerente con l’articolo 7 del decreto legislativo 36/2021, con l’articolo 5 del regolamento e con la risposta ottenuta dal Registro è quella alternativa: un ente che svolge stabilmente anche una sola tra attività sportiva, didattica e formativa non dovrebbe essere considerato carente dei requisiti per la permanenza nel RASD. Questo non significa che gli enti possano trascurare la documentazione: conviene comunque conservare con cura tesseramenti, calendari di corsi, programmi didattici, materiale informativo e i rapporti trasmessi dall’organismo sportivo di affiliazione, in modo da poter dimostrare in ogni momento, con dati verificabili, l’attività realmente svolta. È altrettanto importante che l’oggetto sociale indicato nello statuto rispecchi con precisione le attività concretamente esercitate: uno statuto che elenca sportiva, didattica e formativa quando l’ente pratica solo la prima può generare, in sede di controllo, dubbi non sull’attività effettivamente svolta ma sulla coerenza tra dichiarato e reale.

    Le conseguenze di una cancellazione dal Registro

    Se in sede di verifica triennale il Dipartimento per lo Sport dovesse contestare il mancato possesso dei requisiti, la conseguenza più immediata è la perdita della certificazione della natura sportiva dilettantistica dell’ente, con effetto a cascata su tutte le agevolazioni collegate: il regime fiscale di favore, le esenzioni sui compensi per l’attività sportiva dilettantistica, la contribuzione previdenziale agevolata riservata ai lavoratori sportivi e l’accesso a contributi e bandi pubblici riservati al settore. Prima di arrivare alla cancellazione, gli enti hanno comunque la possibilità di regolarizzare la propria posizione, integrando i dati mancanti o chiarendo le attività svolte tramite l’organismo di affiliazione: la cancellazione resta l’esito estremo di un percorso che, nella maggior parte dei casi, si può correggere prima che diventi irreversibile.

    Perché serve un chiarimento ufficiale uniforme

    Il caso del RASD mostra un problema più ampio, comune a molti provvedimenti attuativi scritti in tempi diversi da mani diverse: la stessa materia, disciplinata da fonti collegate (la legge delega, il decreto legislativo, il regolamento attuativo), può finire per usare congiunzioni non allineate tra loro, generando incertezza proprio dove la legge dovrebbe essere più chiara, cioè nei requisiti che condizionano l’accesso a benefici fiscali e previdenziali. Un intervento che uniformi il linguaggio dei tre articoli, o quantomeno un chiarimento interpretativo formale del Dipartimento per lo Sport, pubblicato come FAQ ufficiale o come nota esplicativa e non solo come risposta a un singolo quesito nella sezione Help, eliminerebbe un’incertezza che oggi grava soprattutto sugli enti più piccoli, meno attrezzati per gestire un contenzioso con il Registro o per rincorrere interpretazioni non ufficiali. Fino ad allora, agli enti sportivi dilettantistici conviene documentare con puntualità qualunque attività svolgano, anche una sola, e monitorare le comunicazioni ufficiali del Registro in vista dei prossimi cicli di verifica triennale.

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