IVA al 10% applicabile alle operazioni di raccolta e trasporto toner esausti
22 ottobre 2025Rubrica: Fisco
Il quesito
La mia azienda si occupa della raccolta e del trasporto dei toner esausti, identificati con il codice CER 080318, che vengono poi portati presso impianti di recupero autorizzati. Volevo sapere se posso applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% per queste prestazioni di raccolta e trasporto, considerando che i toner non vengono smaltiti in discarica ma recuperati. Ho sentito parlare di modifiche recenti alla normativa IVA sui rifiuti e vorrei capire se nel mio caso specifico posso ancora beneficiare dell’aliquota ridotta oppure devo applicare quella ordinaria del 22%. Grazie per il chiarimento.
Risposta dello Studio
Sì, è possibile applicare l’aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di raccolta e trasporto dei toner esausti. I toner esausti rientrano nella classificazione dei rifiuti speciali non pericolosi identificati dal codice CER 080318 ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Per quanto riguarda il regime IVA applicabile, occorre fare riferimento al numero 127-sexiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 che prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% per le prestazioni di gestione dei rifiuti. La definizione di gestione dei rifiuti, secondo l’articolo 183, comma 1, lettera n) del D.Lgs. 152/2006, comprende espressamente la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024) hanno escluso dall’aliquota agevolata del 10% esclusivamente il conferimento in discarica e l’incenerimento senza recupero efficiente di energia, applicando a tali operazioni l’aliquota ordinaria del 22% dal 1° gennaio 2025. Come chiarito dal Ministero dell’Economia in risposta a interrogazione parlamentare, l’esclusione dall’IVA agevolata interessa unicamente l’operazione di consegna dei rifiuti a un impianto di discarica e non anche la fase antecedente del trasporto che, non essendo espressamente prevista come esclusione dalla norma, deve essere considerata rientrante nelle prestazioni di gestione con IVA agevolata al 10%. Pertanto, nel caso prospettato, le operazioni di raccolta, trasporto e recupero dei toner esausti presso impianti autorizzati beneficiano dell’aliquota ridotta del 10%, non configurandosi come conferimento in discarica bensì come attività di recupero energetico o di materiale. Non è necessario produrre alcun documento particolare per applicare l’aliquota ridotta, essendo sufficiente che la prestazione rientri nella definizione di gestione dei rifiuti come previsto dalla normativa vigente e che non si tratti specificamente di conferimento in discarica o incenerimento senza recupero.
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