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Criptovalute, controlli del Fisco su chi non ha sanato nel 2023

I questionari del Fisco sulle cripto attività riguardano le operazioni del 2023 e del 2024 di meno di mille contribuenti rimasti fuori dalla sanatoria. Gli incroci con i dati delle piattaforme richiedono di ricostruire costi di acquisto, provenienza dei fondi, scambi e saldi, confrontandoli con le dichiarazioni. Chi riceve la richiesta deve raccogliere documenti completi per sostenere la propria posizione. Il passaggio alla vigilanza MiCAR e lo scambio automatico Dac8 dal 2027 rafforzano la disponibilità di informazioni sulle movimentazioni dei portafogli.

25 settembre 2026 di Sabatino Pizzano 11 min
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Sulle criptovalute l’amministrazione finanziaria italiana ha fatto scattare controlli mirati, indirizzati a un gruppo ristretto di contribuenti che non avevano sanato la propria posizione entro il 30 novembre 2023. Dai principali exchange e prestatori di servizi, l’Agenzia delle Entrate ha ricavato i dati puntuali sulle operazioni dei clienti italiani, li ha confrontati con quanto dichiarato e ne ha fatto emergere meno di mille nominativi considerati a rischio. Questi contribuenti hanno ricevuto questionari con cui viene chiesto di documentare acquisti, vendite, plusvalenze e giacenze del 2023 e del 2024. Rispetto alle sole lettere di compliance inviate fino a oggi, si tratta di un passo in avanti, che coincide con un cambiamento del quadro regolatorio: dal 30 giugno 2026 il registro degli operatori in valuta virtuale gestito dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori non esiste più, e al suo posto opera la vigilanza di Banca d’Italia e Consob, prevista dal regolamento europeo MiCAR. Dal 2027, inoltre, lo scambio automatico di dati tra le amministrazioni fiscali europee, introdotto dalla direttiva Dac8, renderà assai più arduo sottrarsi ai controlli del Fisco.

Verifiche in Corso: l’Agenzia delle Entrate stringe i tempi con controlli mirati

Fino a non molto tempo fa, l’azione dell’Agenzia delle Entrate sulle cripto attività (espressione che include le criptovalute come bitcoin ed ether, ma anche token e Nft, ossia i certificati digitali non fungibili che attestano la proprietà di un bene digitale) puntava principalmente sulle lettere di compliance: comunicazioni con cui l’amministrazione invita chi le riceve a riesaminare la propria posizione e a correggerla di propria iniziativa, generalmente con benefici sulle sanzioni. Questa fase non si è conclusa, ma ora si accompagna a un’iniziativa più incisiva: l’invio di veri e propri questionari, lo strumento con cui l’ufficio richiede formalmente al contribuente informazioni e documenti su un rapporto o un’operazione economica, come previsto dall’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973 in tema di accertamento delle imposte sui redditi.

Non cambia solo la forma. Con la lettera di compliance, è il contribuente a decidere se mettersi in regola tramite il ravvedimento operoso, versando sanzioni ridotte. Il questionario, al contrario, apre un’istruttoria che può portare a un vero e proprio accertamento, con sanzioni piene qualora le risposte fornite risultino inadeguate o quanto dovuto non fosse comunque stato dichiarato. Le prime richieste hanno raggiunto l’intero territorio nazionale nel giugno 2026, dopo che ad aprile la struttura centrale dell’Agenzia aveva già trasmesso agli uffici territoriali gli elenchi dei nominativi selezionati.

Criteri di Selezione: in che modo sono stati scelti i contribuenti

Per selezionare i nominativi ci sono voluti mesi di incroci tra banche dati. Dai service provider, ossia le piattaforme di scambio e i gestori di portafogli digitali attivi verso i clienti italiani, l’Agenzia delle Entrate ha acquisito i dati analitici relativi alle operazioni in cripto attività: depositi, prelievi, acquisti, vendite e permute. Si tratta di informazioni molto più puntuali di quelle che normalmente compaiono in dichiarazione, e hanno consentito di ricostruire la movimentazione di ogni intestatario, operazione dopo operazione.

Da questo insieme di dati sono stati anzitutto tolti i contribuenti che avevano compilato correttamente il quadro RW, la sezione della dichiarazione dei redditi riservata al monitoraggio fiscale delle attività possedute all’estero o comunque fuori dal circuito degli intermediari residenti, dove devono confluire anche le cripto attività, a prescindere da dove siano custodite. Al gruppo rimanente è stato applicato un triplice filtro dall’amministrazione: sono rimasti nel mirino solo coloro che, nel periodo osservato, avevano realizzato plusvalenze, detenuto cripto attività al 31 dicembre di ciascun anno ed effettuato apporti, ovvero versamenti o trasferimenti di valore verso i propri portafogli digitali. Attraverso questa scrematura progressiva la platea si è ridotta a meno di mille nominativi, considerati i profili a maggior rischio di evasione.

Sanatoria del 2023: una regolarizzazione volontaria sfruttata da pochi

Il raggio d’azione dei controlli non è affidato al caso: riguarda le annualità 2023 e 2024 e prende di mira chi non ha utilizzato la procedura di regolarizzazione spontanea introdotta dalla legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197). Questa norma, contenuta nell’articolo 1, commi da 138 a 142, ha consentito a chi deteneva cripto attività con posizioni irregolari fino al periodo d’imposta 2021 di sanare due violazioni separate: la mancata indicazione nel quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi da esse derivanti, quando dovuti. Chi non ha sfruttato quell’occasione per regolarizzare il pregresso, ritiene oggi l’Agenzia, difficilmente si è messo in regola spontaneamente negli anni successivi: ecco perché i questionari si concentrano proprio su queste annualità più recenti, 2023 e 2024, per accertare se l’irregolarità sia proseguita.

La procedura, illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, richiedeva il versamento di un’imposta sostitutiva agevolata del 3,5% sul valore delle cripto attività possedute a fine anno o al momento del realizzo, più un ulteriore 0,5% annuo a titolo di sanzioni e interessi, limitatamente alla violazione degli obblighi di monitoraggio, nei casi in cui non fossero dovute imposte sui redditi. Chi doveva regolarizzare anche redditi non dichiarati versava invece le imposte ordinarie, con sanzioni ridotte. La finestra di adesione si è chiusa il 30 novembre 2023: chi, pur avendo posizioni da sanare, non ha presentato l’istanza entro quel termine costituisce oggi il bersaglio naturale dei controlli, dato che l’incrocio con i dati delle piattaforme mette in luce con chiarezza lo scarto fra quanto dichiarato e quanto realmente movimentato.

I motivi per sanare la propria posizione restano validi

Se la finestra agevolata del 2023 si è ormai chiusa, resta comunque percorribile la via ordinaria del ravvedimento operoso, regolato dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che permette di correggere una dichiarazione omessa o infedele versando sanzioni ridotte in misura proporzionale al tempo trascorso dalla violazione. Quanto prima si interviene, tanto maggiori sono le riduzioni; questa strada, però, smette di essere praticabile non appena il contribuente riceve un questionario o un altro atto formale di controllo relativo a quella specifica violazione: da quel momento in poi resta solo il contraddittorio con l’ufficio, opzione meno vantaggiosa.

Regole Fiscali Attuali: plusvalenze, quadro RW e le aliquote aggiornate

Per valutare cosa rischia chi non ha regolarizzato la propria posizione, serve richiamare le regole attuali sulla tassazione delle cripto attività. Con la legge di bilancio 2023 è stata inserita nel testo unico delle imposte sui redditi una specifica categoria di redditi diversi, disciplinata dall’articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir (D.P.R. 917/1986), che comprende le plusvalenze e gli altri proventi ottenuti tramite rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto attività, comunque denominate.

Questi redditi scontano un’imposta sostitutiva, introdotta dall’articolo 1, comma 126, della legge 197/2022, con aliquota del 26% rimasta ferma fino al 2025. A partire dal 1° gennaio 2026, in virtù della legge di bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e confermata dalla manovra successiva, l’aliquota sale al 33% per le plusvalenze e i proventi realizzati da quella data in poi. Un’eccezione riguarda una categoria specifica di token: gli e-money token, ossia le cripto attività il cui valore è agganciato all’euro e conformi al regolamento MiCAR, per i quali continua ad applicarsi l’aliquota del 26%. Dal 1° gennaio 2025 è stata inoltre soppressa la franchigia di 2.000 euro che prima teneva fuori tassazione le plusvalenze più contenute: oggi qualunque plusvalenza realizzata entra nella base imponibile, indipendentemente dal suo importo.

Arco temporale Aliquota Soglia di esenzione
2023-2024 (periodo oggetto di verifica) 26% 2.000 euro
2025 26% Soppressa
Dal 2026 33% (26% per gli e-money token in euro conformi al MiCAR) Soppressa

Oltre alla tassazione delle plusvalenze, permane l’obbligo di monitoraggio: chiunque detenga cripto attività, anche senza mai cederle, è tenuto a indicarle nel quadro RW della dichiarazione dei redditi. È sempre in quel quadro che si liquida l’imposta sulle cripto attività, pari al 2 per mille (0,2%) del valore delle attività possedute al 31 dicembre di ciascun anno, introdotta dalla medesima legge di bilancio 2023 come corrispettivo dell’imposta di bollo sui prodotti finanziari. La mancata compilazione del quadro RW comporta una sanzione dal 3% al 15% del valore non dichiarato, che raddoppia (dal 6% al 30%) quando le cripto attività sono detenute per il tramite di intermediari con sede in Paesi a fiscalità privilegiata; in questi casi i termini di accertamento possono estendersi fino a dieci o quattordici anni.

Contenuto del Questionario: cosa è chiamato a dimostrare il contribuente

Il questionario spedito dagli uffici territoriali non è un modello standard: richiede di ripercorrere in dettaglio la storia fiscale del portafoglio cripto del destinatario. Il primo dato da fornire è il costo di acquisto delle cripto attività possedute, laddove non emerga da altra documentazione: un’informazione essenziale, perché la plusvalenza tassabile si determina come differenza fra il corrispettivo incassato alla cessione e il costo fiscalmente riconosciuto; in sua assenza, l’ufficio può procedere con una determinazione induttiva, verosimilmente più svantaggiosa per il contribuente.

Oltre al costo di carico, viene chiesto di documentare la provenienza della provvista, ossia l’origine dei fondi impiegati per acquistare le cripto attività, l’elenco di acquisti e vendite effettuati nel periodo, le plusvalenze realizzate operazione per operazione e le giacenze a fine anno. Un livello di dettaglio del genere presuppone registrazioni tenute con ordine: chi ha operato su più piattaforme, magari cambiando exchange nel tempo o spostando fondi fra portafogli diversi, rischia di trovarsi in difficoltà a ricostruire a posteriori l’intera movimentazione, tanto più se alcune piattaforme hanno cessato l’attività o hanno cambiato le proprie regole di conservazione dei dati.

Va detto che, per quanto riferito dagli uffici, i questionari spediti finora hanno avuto scarso riscontro in termini di adesione spontanea. Non è un dato sorprendente, dato che la platea individuata è composta, per sua stessa natura, da soggetti già identificati come non in regola: chi riceve un questionario di questo tipo, diversamente da chi riceve una lettera di compliance, è consapevole di trovarsi già sotto osservazione diretta, e sa che le risposte date potranno essere usate contro di lui in un accertamento successivo.

Vigilanza in Trasformazione: il registro OAM lascia il posto a Banca d’Italia e Consob

Mentre i controlli fiscali si intensificano, muta profondamente anche l’assetto della vigilanza sugli operatori del settore. Fino al 30 giugno 2026, chi offriva servizi relativi a valute virtuali in Italia era tenuto a iscriversi in un registro speciale gestito dall’Organismo degli Agenti e dei Mediatori (OAM), istituito in applicazione della normativa antiriciclaggio. Quel registro ha smesso definitivamente di operare: gli operatori che non avevano nel frattempo ottenuto l’autorizzazione richiesta dal nuovo regime europeo sono stati costretti a interrompere l’attività in Italia.

Il nuovo assetto discende dal regolamento (UE) 2023/1114, noto come MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), che uniforma a livello europeo la disciplina dei mercati delle cripto attività e assegna le funzioni di vigilanza a Banca d’Italia e Consob, seguendo la stessa ripartizione di competenze già in uso per i mercati finanziari tradizionali. Chi voleva proseguire l’attività in Italia oltre il 30 giugno 2026 ha dovuto chiedere l’autorizzazione come prestatore di servizi per le cripto attività, i cosiddetti Casp (Crypto-Asset Service Provider), entro il 30 dicembre 2025. Per il Fisco, questo passaggio comporta un cambio nel canale di raccolta delle informazioni: viene meno l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati della clientela che pesava sugli iscritti al registro OAM, sostituito col tempo dai flussi previsti dal nuovo sistema di vigilanza e, in particolare, dallo scambio automatico di dati fiscali descritto nel paragrafo successivo.

Scambio Automatico Dac8: dal 2027 i dati arriveranno in automatico, senza bisogno di richiederli

Il mutamento più rilevante per il futuro dei controlli riguarda, tuttavia, lo scambio automatico di informazioni fra amministrazioni fiscali. Attraverso il decreto legislativo 10 dicembre 2025, n. 194, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 dicembre 2025 ed entrato in vigore il 6 gennaio 2026, l’Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2023/2226, conosciuta come Dac8 (ottava versione della direttiva sulla cooperazione amministrativa in materia fiscale, Directive on Administrative Cooperation).

La disciplina obbliga i prestatori di servizi per le cripto attività autorizzati in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi del MiCAR a raccogliere i dati identificativi dei propri utenti e a comunicare ogni anno alle rispettive amministrazioni fiscali il valore complessivo delle operazioni di acquisto, vendita, scambio, pagamento e trasferimento realizzate da ciascun cliente, per ciascuna tipologia di cripto attività. Sarà poi compito delle amministrazioni fiscali dei vari Paesi scambiarsi automaticamente queste informazioni, secondo lo stesso schema già utilizzato da anni per conti correnti e altri strumenti finanziari tradizionali tramite il Common Reporting Standard.

Il termine per il primo invio dei dati da parte degli operatori è il 30 giugno 2027, e riguarderà le operazioni compiute durante il 2026; lo scambio successivo fra le amministrazioni fiscali dei vari Stati membri è previsto entro il 30 settembre 2027. Da quel momento il Fisco italiano non avrà più bisogno della collaborazione spontanea dei contribuenti, né dovrà rivolgersi caso per caso alle singole piattaforme con questionari o richieste specifiche: potrà contare su un flusso automatico e strutturato, che renderà sempre più difficile omettere dati nel quadro RW o nella dichiarazione dei redditi.

Cosa Fare Ora: i consigli pratici per chi possiede cripto attività

A chi ha posseduto o possiede criptovalute, token o Nft senza averli mai indicati in dichiarazione, questi sviluppi normativi mandano un messaggio chiaro: la sanatoria agevolata del 2023 non è più disponibile, ma non muoversi diventa via via più rischioso. Chi non ha ancora ricevuto un questionario o un altro atto di controllo ha ancora la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso ordinario per sanare le annualità non prescritte, versando l’imposta sostitutiva dovuta, l’imposta sulle cripto attività non pagata e sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso.

Chi ha già ricevuto un questionario, invece, deve rispondere con cura, mettendo insieme la documentazione necessaria: estratti conto delle piattaforme, cronologia delle operazioni e, ove disponibili, prove del costo di acquisto. Una risposta lacunosa o vaga espone a un accertamento condotto dall’ufficio con criteri presuntivi, in genere meno favorevoli rispetto a una ricostruzione precisa fornita di propria iniziativa. In ogni caso, con l’entrata a regime dello scambio automatico di dati previsto dalla Dac8 a partire dal 2027, si va progressivamente restringendo il margine per regolarizzarsi in autonomia prima che sia il Fisco a farsi vivo, dati alla mano.

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