La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
Nel de-stocking cartolarizzato il trattamento Iva dipende dalla natura dei beni o diritti trasferiti alla società veicolo, non dall’etichetta finanziaria. I beni mobili seguono l’aliquota del bene; gli immobili le regole ordinarie di imponibilità su opzione o esenzione. L’esenzione finanziaria opera soltanto se l’oggetto reale è costituito da crediti o strumenti finanziari, non da scorte. La riforma della legge 130/1999 amplia le strutture disponibili, ma non trasforma una cessione imponibile in operazione esente: l’impresa deve qualificare beni e flussi prima di applicare.
Per la Cassazione, un bonifico non dimostra che i versamenti dei soci siano finanziamenti: prova il passaggio del denaro, ma non la sua provenienza né la capacità economica di chi lo ha conferito. Servono inoltre prove storiche sui redditi e sul patrimonio dei soci, adeguate agli importi versati. In una società in perdita da anni, la ripetitività dei versamenti, l’incapienza reddituale e le perdite pluriennali, valutate insieme, possono sostenere la riqualificazione come reimmissione di utili occultati. La prova va costruita prima della verifica.
La legge di bilancio 2026 reintroduce l’iperammortamento per beni 4.0 e impianti destinati all’autoproduzione di energia, con una maggiorazione del costo fiscale pari al 180% fino a 2,5 milioni di euro e decrescente oltre tale soglia. L’impresa deve trasmettere al GSE cinque comunicazioni e, se somma altre agevolazioni sugli stessi investimenti, deve sottrarre dalla base gli importi già ricevuti. Il cumulo è escluso con il credito d’imposta 4.0 della legge 207/2024; con Transizione 5.0 opera invece una successione temporale, perché la misura non è attiva nel 2026.
La sentenza n. 5627 del 14 luglio 2026 stabilisce che i cinque criteri del Manuale OCSE di Frascati 2015 non possono essere applicati retroattivamente ai progetti di ricerca e sviluppo svolti tra il 2015 e il 2019. Il Consiglio di Stato respinge così le tesi di MIMIT e Agenzia delle Entrate, ma il principio non cancella ogni contestazione: la decisione riguarda il diniego di una certificazione e non un atto impositivo. Le imprese devono comunque provare, per ciascuna annualità, il carattere non ordinario delle attività agevolate.
Per il credito d’imposta ZES, l’iscrizione di un bene nella voce “altri beni”, anziché tra impianti o attrezzature, non dimostra da sola l’inesistenza del bonus. La spettanza dipende dalla natura strumentale dell’investimento e dal suo ruolo nel progetto produttivo previsto dall’articolo 16 del decreto-legge 124/2023, non dall’etichetta scelta in bilancio secondo l’OIC 16. Anche un bene non classificato nelle categorie canoniche può essere agevolabile se funzionalmente essenziale; l’errore contabile va distinto dal credito non spettante e da quello inesistente.
La Cassazione penale, con la sentenza n. 26293 del 14 luglio 2026, esclude che la falsità del bilancio basti per condannare gli amministratori per bancarotta da reato societario. Deve essere provato, con un giudizio controfattuale, che la falsificazione abbia causato o aggravato il dissesto. Nel caso esaminato, la capitalizzazione indebita di 214.000 euro di costi e la rivalutazione di 855.000 euro di ricambi avevano creato un utile fittizio e favorito l’aumento del buco da uno a tre milioni. Anche la responsabilità del sindaco richiede la prova dell’omissione.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 208057 del 14 luglio 2026 individua 25 anomalie nei dati ISA del triennio 2022-2024, con comunicazioni riferite al periodo d’imposta 2024 e alla dichiarazione presentata nel 2025. Le lettere di compliance saranno visibili nel Cassetto fiscale e il destinatario potrà spiegare l’anomalia tramite il software gratuito dell’Agenzia. Se il rilievo è fondato, può correggere la dichiarazione con un’integrativa e usare il ravvedimento operoso, ottenendo sanzioni ridotte quanto più tempestivo è l’intervento.
Per il libro giornale conservato in PDF e stampato soltanto su richiesta degli organi di controllo vale il regime della tenuta informatica: l’imposta di bollo non si misura sulle pagine del file, ma sulle registrazioni contabili, nella misura di una marca ogni 2.500 registrazioni o frazione. Il conteggio non si somma tra esercizi diversi. Il versamento va effettuato con modello F24, usando il codice tributo 2501, e la documentazione digitale deve restare integra e reperibile per controlli e conservazione probatoria, senza confondere stampa e tenuta cartacea.
Abitazione principale e prima casa producono effetti fiscali diversi: per l’IMU l’esenzione richiede che il possessore abbia nell’immobile sia residenza anagrafica sia dimora abituale, mentre le categorie A/1, A/8 e A/9 restano imponibili con aliquota ridotta e detrazione di 200 euro. I coniugi possono fruire dell’esenzione su abitazioni diverse se provano l’effettiva dimora. Per l’IRPEF conta invece la dimora abituale del contribuente o dei familiari, con deduzione della rendita catastale; pertinenze, successioni, ricovero e AIRE hanno regole specifiche.
La deduzione di vitto e alloggio dipende da inerenza, soggetto, finalità, luogo e pagamento: per l’impresa opera in via generale il limite del 75%, mentre il professionista deve rispettare anche il tetto del 2% dei compensi. Trasferte fuori Comune, mense, buoni pasto e rappresentanza seguono discipline autonome. Dal 2025 il contante può far perdere la deduzione per spese sostenute in Italia, con decorrenze differenziate; per la rappresentanza la tracciabilità vale anche all’estero. L’IVA resta distinta: su prestazioni inerenti e fatturate può essere detratta.