La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
I controlli sugli influencer possono incrociare dichiarazioni, fatture, banche, contenuti e dati delle piattaforme. La DAC7 amplia le informazioni ma non rileva ogni ricavo social, e la soglia di 2.000 euro non è una franchigia fiscale. L’attività continuativa può essere riqualificata come lavoro autonomo o impresa, anche valorizzando singoli post e stories; compensi in denaro, prodotti e rimborsi richiedono un corretto trattamento. Prima del contraddittorio occorre collegare ogni promozione a contratto, fattura, incasso, residenza fiscale e prove dei costi.
Le dimissioni dell’amministratore sono un atto unilaterale, ma diventano efficaci solo con destinatari, prova della ricezione e verifica della composizione residua dell’organo. Nelle S.p.A. si applica l’art. 2385 c.c.; nelle S.r.l. rilevano statuto e analogia, mentre nelle società di persone operano anche le regole sul mandato, con possibili responsabilità per assenza di giusta causa o preavviso. La cessazione va iscritta al Registro delle imprese e accompagnata da consegne: fino all’efficacia restano poteri e doveri, senza cancellare le responsabilità maturate.
Per stabilire se il margine del general contractor rientra nel Superbonus conta il contratto effettivo: l’impresa è appaltatore se assume l’obbligo di realizzare l’opera, organizza i mezzi e risponde del risultato, anche quando subappalta tutti i lavori. Il corrispettivo resta invece escluso se il soggetto coordina soltanto fornitori, tecnici o lo sconto in fattura. La Risoluzione 17/E/2026 non sana irregolarità: restano indispensabili congruità, massimali, lavori eseguiti e documenti coerenti. La qualificazione deve essere sostenuta da contratto e incarichi.
Chi acquista crediti da bonus edilizi deve verificare non solo la loro presenza nella piattaforma dell’Agenzia, ma anche origine, lavori sottostanti, cedenti e passaggi della filiera. La registrazione informatica non certifica né l’effettiva spettanza né la buona fede del cessionario. Anomalie, omissioni o cessioni a catena possono esporre al recupero fiscale e, nei casi più gravi, alla responsabilità penale. Servono un fascicolo istruttorio completo, controlli proporzionati al rischio e garanzie contrattuali, che non eliminano gli obblighi di verifica.
La società di persone che non utilizza interamente un credito d’imposta può attribuirne la quota residua ai soci in proporzione agli utili, come modalità collegata alla trasparenza fiscale dell’articolo 5 del TUIR, non come cessione ordinaria. Il socio indica la provenienza nel quadro RU, sezione III-A, e può compensare solo dopo aver trasmesso il modello. Nel rigo RN35 riporta soltanto la parte usata per ridurre l’IRPEF, entro l’imposta netta; il codice 62 non va indicato in F24 per i crediti già tracciati nel RU. Il prospetto di raccordo evita duplicazioni.
Le imprese che hanno prenotato nel 2025 beni materiali 4.0 con ordine accettato e acconto almeno del 20%, completando l’investimento entro il 30 giugno 2026, devono inviare al GSE la comunicazione prevista entro il 31 luglio 2026. L’adempimento perfeziona il credito e lo rende utilizzabile in F24 con il codice 7077: senza invio, il beneficio non è spendibile. Vanno verificati importi, date di completamento e interconnessione e il divieto di cumulo con Transizione 5.0; dopo il flusso GSE-Agenzia, l’uso avviene in tre quote annuali.
Un bene ordinato nel 2025 può accedere all’iper ammortamento 2026 se la consegna o spedizione avviene nel 2026, perché ai fini dell’articolo 109 del TUIR rileva il momento di effettuazione dell’investimento, non l’ordine. Il nuovo incentivo non è cumulabile con il credito 4.0 sullo stesso macchinario. L’impresa deve scegliere il beneficio, documentare la decisione e, se la consegna supera il 30 giugno 2026, ricostruire la mancata fruizione del vecchio credito prima di attivare la procedura GSE. La ricezione materiale non basta se mancano gli altri requisiti.
Il risparmio d’imposta è contestabile come abuso del diritto solo quando il vantaggio è indebito, manca una sostanza economica e il risultato fiscale è essenziale: le tre condizioni devono coesistere. Restano lecite le alternative, come fusione o liquidazione e cessione di quote o d’azienda, se sostenute da ragioni organizzative reali. La cessione totalitaria di quote non può essere riqualificata come cessione d’azienda; ogni contestazione deve seguire l’art. 10-bis, con contraddittorio preventivo di 60 giorni. Documentare prima le scelte rafforza la difesa.
L’acquiescenza consente di definire un avviso di accertamento pagando imposte, interessi e sanzioni entro il termine per ricorrere, con le sanzioni ridotte a un terzo. La scelta rende però definitiva la pretesa e impedisce di far valere in seguito errori di calcolo, vizi di notifica o altri motivi che avrebbero potuto ridurre il debito. Prima del versamento occorre verificare la motivazione dell’atto, il cumulo giuridico, gli effetti su contributi previdenziali e possibili profili penali, quindi confrontare il costo effettivo con adesione e ricorso.
Per una SRL con esercizio chiuso il 31 dicembre 2025, saldo IRES, IRAP e primo acconto scadono ordinariamente il 30 giugno 2026. Se la società approva il bilancio entro il termine statutario di 180 giorni, la scadenza slitta al 31 luglio; la stessa data vale se il bilancio non è approvato nei termini. La proroga ISA al 20 luglio, oppure al 20 agosto con lo 0,80%, opera solo per chi aveva la scadenza del 30 giugno e non per chi beneficia già del termine lungo. Per il riferimento normativo va usato l’art. 1-sexies del D.L. 63/2026, convertito dalla L. 113/2026.