La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
Chi nel 2025 ha superato il 10% del volume d’affari con operazioni non imponibili diventa esportatore abituale dal 1° gennaio 2026, senza comunicazione preventiva. Può acquistare beni e servizi senza IVA entro il plafond, ma deve costituirlo nella dichiarazione IVA 2026 compilando il Quadro VE, righi VE30 e VE50, senza il Quadro VC. Prima di utilizzarlo deve scegliere plafond fisso o mobile e trasmettere la dichiarazione d’intento; il residuo va monitorato per evitare lo splafonamento, punito con una sanzione minima del 70% dell’imposta non assolta.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone ha chiarito al congresso UNGDCEC che chi trasmette telematicamente una dichiarazione non è responsabile delle violazioni fiscali, se non l’ha predisposta. Gli uffici hanno ricevuto indicazioni coerenti con questa lettura dell’ordinanza Cassazione n. 5635/2026, riferita a un caso particolare con 142 atti di recupero a carico del professionista. La rassicurazione ridimensiona l’allarme, ma occorre conservare le prove dell’incarico e dell’attività svolta prima del contraddittorio o dell’impugnazione dell’atto.
Il bonus casa del 50% spetta anche se il contribuente trasferisce la residenza nell'immobile dopo la CILA, purché siano rispettati i requisiti della detrazione. Proprietari e altri soggetti legittimati devono verificare titolo sull'immobile, avvio dei lavori, pagamenti, fatture, abilitazioni e documentazione tecnica. La CILA non impone che la residenza sia già trasferita: conta la coerenza delle condizioni e delle prove conservate. Prima di applicare il beneficio occorre ricostruire date, spese agevolabili e adempimenti previsti.
Chi acquista un credito da bonus edilizi non risponde in solido per la sua inesistenza solo perché il credito è contestato: la responsabilità tributaria richiede dolo o colpa grave. La documentazione prevista dall'articolo 121 del DL 34/2020 è un presidio decisivo e, senza dolo, esclude la responsabilità fiscale. Restano distinti i profili penali: l'articolo 10-quater del DLgs 74/2000 può rilevare se l'acquirente ha accettato il rischio dell'illecito. Prima dell'acquisto occorre verificare origine, lavori, pagamenti e controlli, conservando prove della diligenza.
La circolare INPS n. 15 del 9 febbraio 2026 ammette la ricongiunzione dei contributi tra Gestione Separata e casse professionali, in entrambe le direzioni, offrendo una soluzione ai liberi professionisti con carriere frammentate. Restano però da chiarire il limite del 1996, il trattamento dei periodi anteriori e il rapporto con il riscatto, mentre il lavoro dipendente non è incluso. Chi valuta la domanda deve ricostruire la posizione assicurativa, verificare periodi e requisiti, stimare l'onere e considerare l'effetto sulla futura pensione prima di pagare.
La copertura di una perdita non è libera: le riserve vanno utilizzate secondo il loro grado di disponibilità, partendo da quelle facoltative e arrivando alla riduzione del capitale sociale solo come extrema ratio. La classificazione va verificata alla luce del codice civile e dell'OIC 28, considerando riserve da rivalutazione, in sospensione d'imposta o soggette a vincoli. Una delibera che ignori la gerarchia può essere nulla e generare responsabilità; occorre quindi coordinare scritture, bilancio, nota integrativa e conseguenze fiscali.
Le somme indicate per errore nella Certificazione Unica e poi restituite non concorrono al limite di 85.000 euro per il regime forfettario, anche se il sostituto rifiuta di correggere la certificazione. Il contribuente può però subire controlli automatizzati e un accertamento parziale senza contraddittorio preventivo, fondato sui dati trasmessi. La difesa è possibile provando errore, restituzione e corretta qualificazione delle somme, ma richiede documenti coerenti e tempestività. Verificare la CU, chiedere la rettifica e conservare le prove è essenziale.
Il D.Lgs. 192/2024 e il D.M. 27 giugno 2025 riscrivono il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie e nei gruppi. Le perdite maturate mentre una società appartiene al gruppo possono circolare liberamente tra le partecipanti senza test di vitalità e patrimoniale; anche quelle pregresse diventano “omologate” se hanno superato i controlli. Restano decisivi l’ordine FIFO e l’anzianità di appartenenza, con applicazione generale dal periodo d’imposta 2024 e attenzione alle operazioni elusive e agli effetti su patrimonio e fiscalità.
La corretta IVA di un impianto fotovoltaico richiede anzitutto di stabilire se è bene mobile o immobile: rilevano l’accatastamento autonomo in D/1 o D/10 e l’incremento di almeno il 15% del valore catastale dell’edificio. Se l’impianto è immobile, l’aliquota del 10% può riguardare materiali e manodopera; per i soggetti passivi, il reverse charge opera sugli impianti integrati o pertinenziali, non sulle centrali autonome. Una qualificazione errata comporta sanzioni, interessi e contestazioni, quindi vanno verificati requisiti tecnici, fattura e debitore d’imposta.
La continuità aziendale non si dimostra con una formula standard: gli amministratori devono svolgere una valutazione prospettica documentata e indicare in nota integrativa rischi, assunzioni e piani correttivi. In presenza di incertezze, l’OIC 11 distingue tra continuità esistente, continuità incerta senza causa di scioglimento e cessazione definitiva; l’ISA Italia 570 offre indicatori finanziari e gestionali. Numeri, previsioni e fatti successivi devono essere coerenti con bilancio e scritture, perché la responsabilità informativa resta degli amministratori.