La Settimana Fiscale
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
I fascicoli periodici curati dallo Studio Pizzano per professionisti e imprese: sintesi ragionate, novità normative e prassi operative, disponibili in formato PDF scaricabile e consultabile online.
Il magazine del sabato con la sintesi completa, ragionata e operativa di tutte le novità fiscali, societarie e giuslavoristiche della settimana appena conclusa.
La rassegna quotidiana con gli articoli operativi, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e le novità normative del giorno, raccolta in un pratico fascicolo PDF.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, esclude che l’iscrizione alla Gestione separata INPS dipenda automaticamente dalla soglia di 5.000 euro: conta l’esercizio abituale dell’attività professionale. Il principio riguarda anche professionisti iscritti ad albi, quando i redditi non sono coperti dalla cassa di categoria. L’INPS deve provare l’abitualità, anche con presunzioni semplici, e il giudice deve valutarla concretamente; la prescrizione quinquennale decorre dall’effettiva esigibilità dei contributi, considerate le proroghe normative.
L’elenco AGCOM degli influencer rilevanti è un registro per la trasparenza, non un albo professionale. Devono iscriversi i soggetti che superano 500.000 follower oppure 1.000.000 di visualizzazioni medie mensili su almeno una piattaforma; la scadenza del 5 febbraio 2026 non impedisce la regolarizzazione tardiva, ma l’inadempimento può portare a diffide e sanzioni fino a 600.000 euro. Il calcolo delle soglie va documentato e i contenuti sponsorizzati devono recare diciture visibili. L’elenco sarà pubblicato entro il 5 luglio 2026 e aggiornato ogni semestre.
Le indagini bancarie permettono al Fisco di presumere ricavi o compensi dai versamenti non giustificati e, nei casi previsti, dai prelevamenti, trasferendo sul contribuente una prova analitica; possono coinvolgere anche conti di terzi se emergono elementi concreti. Dopo la sentenza EDU dell’8 gennaio 2026, l’accesso ai dati deve rispettare criteri verificabili, controllo giurisdizionale e trasparenza nello scambio internazionale. Sono centrali l’inutilizzabilità delle prove acquisite illegalmente e l’obbligo dell’Amministrazione di provare le violazioni contestate.
Nel rapporto con un property manager, scegliere tra mandato con rappresentanza e locazione con sublocazione produce effetti fiscali diversi: nel primo caso il proprietario resta locatore e, affidando almeno tre appartamenti dal 2026, può diventare imprenditore, con partita Iva e contribuzione; nel secondo il gestore è conduttore e il proprietario conserva un reddito fondiario. Vanno verificati incassi e rischio. È controversa la cedolare secca quando il conduttore opera come impresa: il diniego dell’Agenzia si contrappone a orientamenti della Cassazione.
Per un ente del Terzo settore, la raccolta fondi non diventa commerciale solo perché è organizzata o continuativa: nel test dell’articolo 79, comma 5, conta lo scambio sinallagmatico. Se il sovventore riceve un bene o un servizio in cambio del pagamento, l’operazione è commerciale; se manca un corrispettivo, resta raccolta fondi. La circolare 1/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la distinzione incide sulla qualifica dell’ETS, sul reddito e sugli adempimenti. Amministratori e revisori devono documentare natura e corrispettivi delle iniziative.
Per le partecipazioni acquistate dal 1° gennaio 2026, la nuova PEX richiede almeno il 5% del capitale oppure un valore fiscale superiore a 500.000 euro. La legge non chiarisce quando misurare le soglie né se riferirle alla quota ceduta o all’investimento detenuto. Assoholding propone un requisito permanente o annuale, ma senza chiarimenti ufficiali prevale la lettura letterale. Le holding devono monitorare lotti e cessioni frazionate, applicare il FIFO e documentare la scelta, perché dopo la prima vendita il beneficio può non spettare alle successive.
Chi possiede crediti da superbonus non utilizzabili per insufficiente capienza IRPEF non può usarli in compensazione per gonfiare gli acconti e chiedere poi il rimborso dell’eccedenza. La CGT di Torino, con la sentenza 496/2025, ha qualificato la strategia come abuso del diritto e negato il rimborso di 7.307 euro, riconoscendo solo 706 euro di ritenute eccedenti. La decisione segue la Cassazione: i crediti agevolativi compensano soltanto imposte dovute. Prima dell’operazione occorre verificare debito e documentazione, considerando i rischi di recupero e sanzione.
La gestione degli impianti sportivi pubblici torna a fondarsi sulla gara: l’affidamento diretto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 38/2021 resta possibile solo quando ricorrono insieme le condizioni tassative indicate dall’ANAC. Inoltre, la sentenza CGUE del 5 febbraio 2026 ha escluso il diritto di prelazione del promotore nel project financing, rendendolo disapplicabile nelle procedure in corso. Comuni, ASD e SSD devono verificare presupposti e procedura, organizzandosi come operatori economici e considerando gli effetti fiscali e contributivi del rapporto.
I controlli sul Superbonus 110% possono concentrarsi anche sulla sostenibilità dei margini applicati dai general contractor e sulla capienza delle polizze dei tecnici asseveratori. L’Agenzia delle Entrate può contestare costi non giustificati o coperture incapaci di fronteggiare il rischio, soprattutto nei condomini. Proprietari, imprese, professionisti e amministratori devono ricostruire la filiera dei prezzi, verificare massimali, franchigie ed esclusioni e conservare la documentazione, perché il recupero del credito può coinvolgere committenti e asseveratori.
Il credito IVA maturato nel 2025 può essere riportato, compensato oppure chiesto a rimborso nella dichiarazione IVA 2026, da presentare entro il 30 aprile, ma il rimborso richiede almeno 2.582,28 euro e uno dei presupposti dell’art. 30 del D.P.R. 633/1972. Rilevano, tra gli altri, l’aliquota media, le operazioni non imponibili, i beni ammortizzabili e l’attività fuori campo. Il modello elimina il riquadro delle società di comodo, conferma l’IVA sulle opere su beni di terzi e amplia per i soggetti ISA meritevoli l’esonero dal visto.