Inquadramento generale
Anticipi bancari su ricevute bancarie salvo buon fine - è il debito verso la banca per le ricevute bancarie (RiBa) presentate salvo buon fine: la banca accredita subito l’importo e, se il cliente non paga alla scadenza, lo riaddebita. Il credito verso il cliente resta nell’attivo fino alla scadenza; l’anticipo è un debito verso la banca.
Le RiBa sono lo strumento di incasso più diffuso nel commercio tra imprese italiane: l’impresa le emette, la banca le presenta ai clienti e, con il salvo buon fine, anticipa il denaro.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Presentazione di RiBa salvo buon fine con accredito immediato; RiBa al dopo incasso senza anticipo (nessun debito).
- Cosa non ci rientra. RiBa presentate al dopo incasso; ricevute bancarie passive dei fornitori (D.7, debiti verso fornitori).
Come riconoscerlo nei documenti
Distinta di presentazione delle RiBa, contabile di accredito salvo buon fine, esiti di pagamento o di insoluto.
Differenze con conti simili
- Ricevute bancarie all’incasso. Senza anticipo non c’è debito verso la banca.
- Anticipi su fatture. Riguardano fatture, non effetti.
Collocazione in bilancio
Passivo D.4 (debiti verso banche), per le RiBa non ancora scadute al 31 dicembre.
Insoluti
Se la RiBa torna insoluta, la banca storna l’accredito: il credito verso il cliente torna esigibile e le commissioni dell’insoluto sono costi per servizi.
Commissioni d’incasso
Le commissioni per l’incasso delle RiBa sono servizi bancari in B.7, mentre gli interessi sull’anticipo sono oneri finanziari in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024).
- IRAP. Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre.
Anticipi bancari su ricevute bancarie salvo buon fine: esempio di contabilizzazione
Alla scadenza il cliente paga una RiBa di 12.000 euro anticipata salvo buon fine: si chiudono il debito verso la banca e il credito verso il cliente.
Le RiBa presentate salvo buon fine creano un debito verso la banca in D.4 (debiti verso banche) fino alla scadenza; il credito verso il cliente resta in bilancio finché la RiBa non è pagata.
Principi contabili (OIC)
Debiti verso banche
La voce D.4 accoglie tutti i debiti verso banche: mutui, scoperti di conto corrente, anticipi su crediti, finanziamenti a breve. Un conto corrente con saldo negativo va in D.4 (debiti verso banche) anche se l’impresa ha altri conti attivi presso altre banche: la compensazione tra saldi di segno opposto non è ammessa (art. 2423-ter c.c.).
Crediti presentati salvo buon fine
I crediti presentati salvo buon fine restano in bilancio fino all’incasso, perché il rischio di mancato pagamento resta all’impresa (OIC 15).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il debito in sé non genera componenti di reddito; gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili per competenza fino a concorrenza degli interessi attivi e, per l’eccedenza, nel limite del 30% del ROL fiscale, cioè del risultato operativo lordo calcolato con i valori fiscali (art. 96 TUIR, come modificato dal D.Lgs. 192/2024). Gli interessi non dedotti e il ROL non utilizzato si riportano agli esercizi successivi: gli interessi senza limiti di tempo, il ROL per cinque anni. Le commissioni di presentazione e d’incasso sono servizi bancari in B.7; gli interessi sull’anticipo sono oneri finanziari.
IRAP
Il debito non incide sulla base IRAP; gli interessi e gli oneri finanziari stanno in C.17, sotto la differenza tra valore e costi della produzione, e non sono deducibili ai fini IRAP per le società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
La concessione di finanziamenti e gli interessi sono operazioni esenti da IVA (art. 10, c. 1, n. 1, DPR 633/1972): gli estratti della banca o del finanziatore non espongono IVA e non c’è nulla da detrarre. Le operazioni esenti non riducono la detrazione dell’impresa che si finanzia, perché è lei a riceverle e non a effettuarle.
RiBa presentata salvo buon fine e pagata alla scadenza
Alla scadenza il cliente paga una RiBa di 12.000 euro anticipata salvo buon fine: si chiudono il debito verso la banca e il credito verso il cliente.
1. Presentazione e accredito salvo buon fine - 15 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti – RiBa salvo buon fine (C.II.1) | 12.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | 12.000,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 12.000,00 |
| Banca c/anticipi su ricevute bancarie (D.4) | - | 12.000,00 |
| Totale | 24.000,00 | 24.000,00 |
Il credito passa al sottoconto delle RiBa presentate e la banca accredita l’importo.
2. Interessi e commissioni d’incasso - 15 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi (C.17) | 120,00 | - |
| Commissioni per incasso (B.7) | 30,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 150,00 |
| Totale | 150,00 | 150,00 |
Gli interessi coprono il periodo fino alla scadenza del 31 gennaio.
3. Buon fine alla scadenza - 31 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/anticipi su ricevute bancarie (D.4) | 12.000,00 | - |
| Crediti verso clienti – RiBa salvo buon fine (C.II.1) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
Il cliente paga: si chiudono il debito verso la banca e il credito.
Controlli prima della dichiarazione
- Scadenzario. Riconciliare le RiBa presentate con l’estratto della banca.
- Insoluti. Riaprire il credito e valutarne il rischio.
- Limite dell’art. 96. Calcolare il ROL fiscale e riportare gli interessi eccedenti non dedotti.
Errori ricorrenti
Credito chiuso alla presentazione
Si chiude solo al buon fine.
Interessi in B.7 (costi per servizi)
Sono oneri finanziari in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Insoluto non riaperto
Il credito torna esigibile verso il cliente.
