Inquadramento generale
Ricevute bancarie - la ricevuta bancaria, o RiBa, è lo strumento più diffuso per incassare i crediti commerciali tra imprese in Italia. Il fornitore consegna alla propria banca un elenco di ricevute, ciascuna con importo e scadenza; la banca le trasmette alla banca del cliente, che le presenta al debitore per il pagamento. A differenza della cambiale, la ricevuta bancaria non è un titolo di credito: è solo un documento che incarica la banca dell’incasso. Per questo, in caso di mancato pagamento, il creditore non può ricorrere all’azione cambiaria né al protesto.
Salvo buon fine
Le ricevute si presentano di regola salvo buon fine: la banca accredita l’importo sul conto del fornitore, o lo rende disponibile in anticipo, con riserva di addebitarlo se il cliente non paga. L’anticipo sulle ricevute è quindi un finanziamento bancario, non una cessione del credito: il rischio di mancato pagamento resta al fornitore.
Profilo civilistico
Il credito verso il cliente resta iscritto nel bilancio del fornitore fino al pagamento effettivo alla scadenza. Se la banca ha anticipato l’importo, il fornitore iscrive un debito verso la banca, tra i debiti verso banche (D.4), che si estingue quando il cliente paga. Le ricevute presentate e non ancora scadute a fine esercizio non riducono i crediti. Le commissioni di incasso sono costi per servizi; gli interessi sugli anticipi sono oneri finanziari.
Insoluti
Quando il cliente non paga, la banca riaddebita l’importo e le spese. Il fornitore deve ricorrere alle ordinarie azioni di recupero, per esempio un decreto ingiuntivo fondato sulla fattura e sugli estratti contabili, senza il vantaggio del titolo esecutivo cambiario. Il credito insoluto va valutato al presumibile valore di realizzo e, se necessario, svalutato.
Profilo fiscale
Le ricevute bancarie non hanno effetti fiscali propri: il ricavo è rilevato alla vendita, e le perdite su crediti insoluti seguono le regole dell’articolo 101, comma 5, del TUIR. Le commissioni bancarie sono deducibili per competenza, gli interessi passivi nei limiti dell’articolo 96.
Punti di attenzione
Occorre riconciliare a fine anno il portafoglio effetti con gli estratti conto bancari e con i partitari clienti, distinguendo le ricevute pagate, quelle in scadenza e quelle insolute.
Informativa
Nella nota integrativa, i debiti verso banche per anticipi su ricevute si distinguono per scadenza, e il rischio di credito si commenta quando è significativo.
Scritture
Alla presentazione delle ricevute salvo buon fine si rileva un conto di effetti presentati o un debito verso la banca per l’anticipo; alla scadenza, se il cliente paga, si chiude il credito verso il cliente e il debito verso la banca; se non paga, si rileva il riaddebito dell’insoluto e delle spese, e il credito torna esigibile verso il cliente.
Ricevute bancarie: esempio di contabilizzazione
Un’impresa presenta al 20 dicembre ricevute per 50.000 euro scadenti al 31 gennaio, ottenendo un anticipo. Al 31 dicembre iscrive 50.000 euro di crediti verso clienti e 50.000 euro di debiti verso la banca, che si compenseranno solo con il pagamento dei clienti.
La ricevuta bancaria non è un titolo di credito: il credito resta tra i crediti verso clienti fino all'incasso, e in caso di insoluto servono le ordinarie azioni di recupero, con effetti anche sulla prova della perdita.
Principi contabili (OIC)
Assenza di natura di titolo di credito
La ricevuta bancaria è un semplice documento con cui il creditore incarica la propria banca di incassare, per suo conto, un determinato importo da un debitore, tramite la banca di quest’ultimo: a differenza della cambiale, non incorpora un diritto autonomo e astratto al pagamento, e la sua mancata onorazione da parte del debitore non consente al creditore di esercitare un’azione cambiaria di regresso, né di avvalersi della procedura di levata del protesto con i medesimi effetti pubblicitari e reputazionali propri dei titoli cambiari.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Altre informazioni sui crediti. Se rilevanti: tasso di interesse effettivo e scadenze, crediti con condizioni di pagamento modificate, crediti dati in garanzia di propri debiti, interessi di mora compresi nei crediti scaduti, concentrazione dei crediti, composizione dei crediti verso altri. Principio contabile: OIC 15, par. 78.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. I crediti presentati salvo buon fine e non ancora incassati, per il rischio di regresso. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Conseguenze pratiche dell’assenza del titolo esecutivo
In assenza di un titolo cambiario, il creditore che non riceva il pagamento di una ricevuta bancaria alla scadenza deve ricorrere alle ordinarie azioni di recupero del credito, quali il decreto ingiuntivo fondato sulla documentazione contrattuale e sulle fatture emesse, con tempi e oneri probatori diversi rispetto all’azione cambiaria: questa circostanza rileva anche ai fini della dimostrazione degli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione di un’eventuale perdita su crediti, dovendo il creditore procurarsi una documentazione più articolata rispetto al mero protesto di un titolo cambiario rimasto insoluto.
Insoluto su ricevuta bancaria e avvio dell’azione di recupero
Un’impresa presenta all’incasso salvo buon fine una ricevuta bancaria di 12.000 euro; alla scadenza il debitore non effettua il pagamento, e la banca restituisce la ricevuta insoluta, storna l’anticipazione e addebita le relative competenze.
Presentazione della ricevuta salvo buon fine con anticipo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 12.000,00 | - |
| Debiti verso banche – Anticipi su ricevute (D.4) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
Il credito verso il cliente resta iscritto; l’anticipo è un debito verso la banca fino all’esito della ricevuta.
Addebito della ricevuta insoluta e delle spese
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso banche – Anticipi su ricevute (D.4) | 12.000,00 | - |
| Costi per servizi – Spese bancarie su insoluti (B.7) | 15,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.015,00 |
| Totale | 12.015,00 | 12.015,00 |
Alla scadenza il cliente non paga: la banca riaddebita l’importo anticipato e le spese. Il debito verso la banca si chiude.
1. Rilevazione dell’insoluto e ripristino del credito verso il cliente
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti insoluti (C.II.1) | 12.000,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 12.000,00 |
| Totale | 12.000,00 | 12.000,00 |
Non potendo esercitare un’azione cambiaria di regresso, l’impresa dovrà procedere con un sollecito di pagamento e, in caso di ulteriore inadempimento, con un’ordinaria azione di recupero del credito, quale il ricorso per decreto ingiuntivo, raccogliendo nel frattempo la documentazione idonea a dimostrare gli elementi certi e precisi dell’eventuale perdita, qualora il credito si rivelasse definitivamente inesigibile.
2. Incasso dopo il decreto ingiuntivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 12.300,00 | - |
| Clienti insoluti (C.II.1) | - | 12.000,00 |
| Altri ricavi e proventi – Rimborso spese legali (A.5) | - | 300,00 |
| Totale | 12.300,00 | 12.300,00 |
Se il cliente paga dopo il decreto ingiuntivo, rimborsando anche le spese legali liquidate dal giudice, il credito si chiude. Le spese dell’avvocato si rilevano tra i costi per servizi alla ricezione della parcella; il rimborso ottenuto è fuori campo IVA.
Controlli prima della dichiarazione
- Valutazione dell’affidabilità del debitore. Verificare l’affidabilità del debitore prima di utilizzare la ricevuta bancaria per importi rilevanti, in assenza delle tutele proprie dei titoli cambiari.
- Documentazione dell’insoluto. Verificare che sia stata raccolta idonea documentazione dell’insoluto, ai fini dell’eventuale successiva deduzione della perdita su crediti.
- Avvio tempestivo delle azioni di recupero. Verificare che, in caso di mancato pagamento, siano state tempestivamente avviate le ordinarie azioni di recupero del credito.
Errori ricorrenti
Credito chiuso alla presentazione in banca
Presentare le ricevute al salvo buon fine non trasferisce il rischio di insolvenza, che resta in capo all'impresa. Stornare il credito verso il cliente al momento dell'accredito, senza rilevare il debito verso la banca per l'anticipazione ricevuta, fa sparire dal bilancio crediti e debiti ancora esistenti. Il credito rimane iscritto fino all'effettivo incasso alla scadenza.
Insoluto non riaddebitato al cliente
Quando la banca riaddebita una ricevuta insoluta, l'importo va ripristinato tra i crediti verso il cliente insieme alle spese bancarie di insoluto, se contrattualmente recuperabili. Registrare il riaddebito direttamente tra le perdite, o lasciare aperta la partita sul conto anticipi, altera sia il saldo clienti sia la riconciliazione bancaria e anticipa una perdita non ancora certa.
Spese di incasso trattate come oneri finanziari
Le commissioni addebitate dalla banca per il servizio di presentazione e incasso delle ricevute sono costi per servizi, mentre gli interessi sull'anticipazione ottenuta sono oneri finanziari. Accorparle in un'unica voce altera la classificazione del conto economico e il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi, che riguarda soltanto la componente finanziaria.
