Inquadramento generale
Accantonamento per copertura perdite di partecipate - è lo stanziamento a un fondo per le perdite di una partecipata che superano il valore di carico della partecipazione, quando la società partecipante è obbligata o intende coprirle.
Un socio che ha investito in una società può perdere il valore della partecipazione senza dover pagare altro: è il limite della responsabilità del socio di una società di capitali. La situazione cambia se il socio ha assunto un impegno a coprire le perdite, con una lettera di patronage, una garanzia o una delibera di ripianamento, oppure se lo scopo economico dell’operazione lo rende sostanzialmente obbligato. In quel caso l’onere eccedente il valore di carico è un debito probabile, e si stanzia.
Cosa ci rientra
- Esempi. Controllata con patrimonio netto negativo che la capogruppo si è impegnata a ricapitalizzare; partecipata di cui il socio garantisce i debiti.
Come riconoscerlo nei documenti
Bilancio della partecipata e delibere o impegni di copertura.
Differenze con conti simili
- Svalutazione della partecipazione. Prima si azzera il valore di carico.
Collocazione in bilancio
D.19.a (svalutazioni di partecipazioni); il fondo nel passivo.
Prima la partecipazione, poi il fondo
L’ordine è fisso: la partecipazione si riduce prima fino a zero con le svalutazioni; solo dopo si accantona il fondo per l’eccedenza. Senza un impegno o un obbligo, l’eccedenza non si accantona e la perdita si limita al valore di carico (OIC 21).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR).
- IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.
Accantonamento per copertura perdite di partecipate: esempio di contabilizzazione
La partecipazione in una controllata è già azzerata da svalutazioni precedenti. A fine 2025 la controllata ha un patrimonio netto negativo per 30.000 euro e la capogruppo si è impegnata a coprirlo. Il 20 marzo 2026 l’assemblea delibera la copertura con un versamento da eseguire entro il 31 marzo.
Verificare l'azzeramento della quota e conservare l'impegno di copertura prima di stanziare il fondo; riprendere l'accantonamento in dichiarazione e aggiornare il costo fiscale con i versamenti.
Principi contabili (OIC)
Classificazione nell’area D
Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Fondo per la copertura delle perdite
Il fondo per le perdite eccedenti si stanzia quando la società partecipante ha l’obbligo o l’intenzione di ripianare la perdita e la stima è attendibile; si iscrive tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri) e l’accantonamento in D.19 (OIC 21; OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: art. 2427, c. 1, n. 7, c.c.; OIC 31, par. 49.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR). I versamenti successivi a copertura delle perdite aumentano il costo fiscale della partecipazione.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
IVA
Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.
Accantonamento e versamenti
L’accantonamento non è deducibile (art. 107, c. 4, TUIR). I versamenti fatti a copertura delle perdite si aggiungono al costo fiscale della partecipazione, in proporzione alla quantità delle singole voci della categoria (art. 94, c. 7, TUIR, dal 2027 art. 103, c. 7): il costo fiscale aumenta anche se il valore contabile resta zero.
Requisiti dell’esenzione
L’esenzione delle plusvalenze e l’indeducibilità delle minusvalenze sulle partecipazioni dipendono dai requisiti dell’art. 87 TUIR (dal 2027 art. 96): possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza non in un paradiso fiscale e svolgimento di un’attività commerciale.
IRAP
Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).
Controllata azzerata con deficit da ripianare
La partecipazione in una controllata è già azzerata da svalutazioni precedenti. A fine 2025 la controllata ha un patrimonio netto negativo per 30.000 euro e la capogruppo si è impegnata a coprirlo. Il 20 marzo 2026 l’assemblea delibera la copertura con un versamento da eseguire entro il 31 marzo.
1. Accantonamento per copertura perdite - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per copertura perdite di partecipate (D.19.a) | 30.000,00 | - |
| Fondo copertura perdite partecipate (B.4 del passivo) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Il deficit della controllata si accantona in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) contro il fondo tra gli altri fondi (B.4, altri fondi per rischi e oneri). Non è deducibile: nessuna imposta anticipata se la partecipazione ha i requisiti PEX.
2. Delibera di copertura delle perdite - 20 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo copertura perdite partecipate (B.4 del passivo) | 30.000,00 | - |
| Debiti verso imprese controllate (D.9) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
La delibera rende certo l’onere: il fondo si utilizza in modo diretto e nasce il debito verso la controllata.
3. Versamento alla controllata - 31 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso imprese controllate (D.9) | 30.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 30.000,00 |
| Totale | 30.000,00 | 30.000,00 |
Il versamento ripiana il deficit. Il valore contabile della partecipazione resta zero e il costo fiscale aumenta di 30.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Impegno di copertura. Conservare la delibera, la lettera di patronage o la garanzia che sostiene l’impegno.
- Ordine di imputazione. Verificare che la partecipazione sia azzerata prima di accantonare il fondo.
- Costo fiscale. Aggiornare il costo fiscale della partecipazione con i versamenti eseguiti.
- Stima del deficit. Aggiornare a ogni chiusura il patrimonio netto negativo e i piani di rientro.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
Errori ricorrenti
Fondo senza impegno
Se la società non deve né vuole ripianare, non si accantona oltre il valore di carico.
Fondo prima dell’azzeramento
La partecipazione si riduce prima fino a zero.
Versamento non aggiunto al costo fiscale
Il costo fiscale aumenta con i versamenti in conto capitale o a copertura.
Accantonamento dedotto
Fuori dai casi dell’art. 107 TUIR l’accantonamento è indeducibile: va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
