Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Derivati di copertura

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Derivati di copertura - un derivato di copertura è uno strumento finanziario stipulato per ridurre un rischio specifico legato a un’altra operazione: il rischio di tasso di un mutuo, il rischio di cambio di una fornitura in valuta, il rischio di prezzo di una materia prima. L’OIC 32 consente di applicare regole contabili particolari, l’hedge accounting, che allineano la rappresentazione del derivato a quella dell’elemento coperto, evitando che le oscillazioni di valore del derivato producano utili e perdite apparenti non collegati all’andamento effettivo dell’operazione.

Condizioni

L’hedge accounting si applica solo se la relazione di copertura è formalmente designata e documentata all’inizio, con l’indicazione dell’elemento coperto, del rischio, dello strumento e del metodo di verifica dell’efficacia; se esiste una relazione economica tra derivato ed elemento coperto; e se il rischio di credito della controparte non domina le variazioni di valore. Per le relazioni semplici, in cui le caratteristiche principali del derivato e dell’elemento coperto coincidono, l’OIC 32 ammette una verifica qualitativa semplificata.

Tre tipi di copertura

Nella copertura dei flussi finanziari, come un IRS su un mutuo a tasso variabile, la parte efficace delle variazioni di fair value del derivato va nella riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi) e passa a conto economico quando l’elemento coperto produce i suoi effetti. Nella copertura del fair value le variazioni del derivato e dell’elemento coperto passano entrambe a conto economico. La copertura di un investimento netto in una gestione estera riguarda soprattutto il bilancio consolidato.

Profilo fiscale

L’articolo 112, commi 4 e 5, del TUIR stabilisce che i componenti positivi e negativi dei derivati di copertura concorrono al reddito secondo le stesse regole dell’elemento coperto. Se le variazioni vanno a riserva, restano fiscalmente irrilevanti finché non transitano dal conto economico. Il derivato speculativo segue invece le regole ordinarie di valutazione.

Riserva

La riserva di copertura dei flussi non è distribuibile né utilizzabile per coprire perdite; se negativa, non riduce la capacità di distribuire utili ai fini dei limiti di legge.

Punti di attenzione

La documentazione va predisposta alla stipula e conservata. Se la copertura perde efficacia o l’operazione programmata non è più altamente probabile, la riserva va trattata secondo le regole di cessazione della copertura.

Informativa

La nota integrativa indica fair value e caratteristiche dei derivati, le relazioni di copertura, la componente inefficace e la tabella dei movimenti della riserva.

Derivati di copertura: esempio di contabilizzazione

Una società copre con un IRS un mutuo variabile di 500.000 euro. A fine anno il fair value dell’IRS è negativo per 12.000 euro: se la copertura è efficace, la società iscrive un fondo per derivati passivi di 12.000 euro e una riserva negativa di pari importo, senza effetti sul conto economico.

Negli esercizi successivi, man mano che gli interessi variabili del mutuo vengono pagati, i differenziali dell’IRS passano a conto economico insieme agli interessi, stabilizzando il costo complessivo del finanziamento al tasso fisso concordato.

Regola Fondamentale & Ratio

Un derivato è di copertura solo se la relazione è designata e documentata fin dall'origine e resta efficace: in questo caso i suoi effetti seguono quelli dell'elemento coperto, anche fiscalmente.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 32TUIR, art. 112

🏛️Principi contabili (OIC)

Tre tipologie di copertura secondo l’OIC 32

L’OIC 32 distingue tre tipologie di relazione di copertura, ciascuna con un proprio trattamento contabile: la copertura di fair value, che neutralizza il rischio di variazione del valore corrente di un’attività o passività già iscritta in bilancio o di un impegno irrevocabile non ancora rilevato; la copertura di flussi finanziari (cash flow hedge), che neutralizza la variabilità dei flussi di cassa futuri attesi, attribuibile a un rischio specifico associato a un’attività, una passività già rilevata o un’operazione programmata altamente probabile; e la copertura di un investimento netto in una gestione estera, che neutralizza il rischio di cambio a cui è esposto il valore della partecipazione in un’impresa controllata o collegata che opera in valuta diversa da quella di conto della controllante.

Documentazione e verifica dell’efficacia della copertura

L’applicazione dell’hedge accounting richiede, sin dall’inizio della relazione di copertura, una documentazione formale che identifichi lo strumento di copertura, l’elemento coperto, la natura del rischio oggetto di copertura e le modalità con cui l’impresa valuterà l’efficacia della copertura stessa: l’efficacia va poi verificata prospetticamente, all’atto della designazione, e retrospettivamente, a ogni data di bilancio, confrontando la variazione di valore dello strumento di copertura con quella, di segno opposto, dell’elemento coperto. Una copertura che perde i requisiti di elevata correlazione tra le due variazioni cessa di beneficiare del trattamento di copertura da quel momento in avanti, senza effetto retroattivo sul trattamento già applicato.

Trattamento contabile differenziato per tipologia

Nella copertura di fair value, le variazioni di valore dello strumento di copertura e dell’elemento coperto sono entrambe rilevate a conto economico nello stesso esercizio, realizzando una compensazione diretta tra le due poste; nella copertura di flussi finanziari e nella copertura di un investimento netto in gestione estera, la porzione efficace della variazione di fair value dello strumento di copertura è sospesa in una riserva di patrimonio netto, anziché transitare immediatamente a conto economico, e viene riclassificata a conto economico solo quando si manifestano i flussi finanziari futuri oggetto di copertura, o quando questi ultimi non sono più attesi come altamente probabili.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Strumenti finanziari derivati. Per ciascuna categoria: fair value, entità e natura, termini e condizioni che influenzano i flussi futuri, assunti dei modelli di valutazione, variazioni imputate a conto economico e a riserva, movimenti delle riserve di fair value. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 32, par. 119-129.
  • Relazioni di copertura. La componente di fair value inclusa negli elementi coperti, la componente inefficace delle coperture di flussi, il venir meno delle operazioni programmate altamente probabili e le cause di cessazione delle coperture con i loro effetti. Principio contabile: OIC 32, par. 129.
  • Prospetto del patrimonio netto. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, con la tabella dei movimenti delle riserve di fair value. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; strumenti finanziari derivati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Simmetria fiscale con l’elemento coperto

Ai sensi dell’articolo 112, commi 4 e 5, del TUIR, i componenti positivi e negativi degli strumenti finanziari derivati di copertura, siano essi rilevati a conto economico secondo il criterio ordinario o sospesi in una riserva di patrimonio netto secondo il metodo della copertura dei flussi finanziari, concorrono a formare il reddito imponibile secondo le medesime regole applicabili ai componenti positivi e negativi generati dall’elemento coperto: il regime fiscale del derivato segue quindi quello dell’operazione sottostante, sia per il criterio di competenza applicabile sia per gli eventuali limiti di deducibilità, senza le limitazioni quantitative previste per i derivati privi di finalità di copertura.

Rilevanza fiscale differita della riserva di cash flow hedge

Quando la porzione efficace della variazione di fair value di un derivato di copertura di flussi finanziari è sospesa in una riserva di patrimonio netto, tale componente non assume rilevanza fiscale nell’esercizio di sospensione, ma solo nell’esercizio in cui la riserva è riclassificata a conto economico, in coincidenza con la manifestazione dei flussi finanziari oggetto di copertura: il differimento della rilevanza fiscale rispetto alla movimentazione contabile della riserva è quindi coerente con il principio generale secondo cui concorrono a formare il reddito i soli componenti effettivamente transitati a conto economico, e non le mere variazioni di patrimonio netto prive di transito reddituale.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Interest rate swap di copertura con fair value positivo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Omicron Srl ha un finanziamento di 400.000 euro a tasso variabile e il 1° gennaio 2025 stipula, senza costi, un interest rate swap con cui paga il 3% fisso e riceve il tasso variabile, designandolo come copertura dei flussi di interesse. La copertura è documentata ed efficace. I tassi salgono: a fine anno il fair value dello swap è positivo per 8.000 euro. L’aliquota IRES è del 24%.

1. Stipula dello swap - 1° gennaio 2025

Lo swap ha fair value nullo alla stipula e non si rileva; si documentano la relazione di copertura, l’elemento coperto e il metodo di verifica dell’efficacia.

2. Differenziale incassato - 30 giugno 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 1.000,00 -
Interessi passivi verso banche (C.17) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

Quando il tasso variabile supera il 3%, la banca paga il differenziale, che riduce gli interessi sul finanziamento: l’onere netto resta quello del tasso fisso.

3. Valutazione al fair value - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Strumenti finanziari derivati attivi (B.III.4) 8.000,00 -
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII) - 8.000,00
Totale 8.000,00 8.000,00

La variazione di fair value non passa dal conto economico: resta nella riserva finché si manifestano i flussi coperti. Lo swap, con scadenza oltre l’esercizio successivo e collegato a un debito a lungo termine, si iscrive tra le immobilizzazioni finanziarie.

4. Imposte differite sulla riserva - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII) 1.920,00 -
Fondo per imposte, anche differite (B.2) - 1.920,00
Totale 1.920,00 1.920,00

La riserva si presenta al netto dell’effetto fiscale: 8.000 × 24% = 1.920 euro. La riserva positiva non è distribuibile né utilizzabile per coprire perdite.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Tipologia di copertura. Verificare la corretta classificazione tra copertura di fair value, di flussi finanziari e di investimento netto in gestione estera, da cui dipende il trattamento contabile applicabile.
  • Verifica periodica dell’efficacia. Ripetere a ogni data di bilancio il test di efficacia della copertura, sospendendo il trattamento di copertura dal momento in cui viene meno l’elevata correlazione.
  • Rilevanza fiscale differita. Verificare che la quota di variazione di fair value sospesa in riserva di patrimonio netto non sia stata erroneamente inclusa nel reddito imponibile dell’esercizio di sospensione.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Derivato qualificato di copertura solo a fine esercizio

La relazione di copertura deve essere designata e documentata fin dall'inizio, con l'indicazione dell'elemento coperto, del rischio e del metodo di verifica dell'efficacia. Qualificare un derivato come copertura alla chiusura, quando il suo fair value è diventato negativo, per evitarne l'impatto a conto economico, non è ammesso e comporta la rilevazione della variazione tra gli oneri finanziari.

Errore ricorrente

Riserva negativa trattata come perdita del capitale

La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, quando negativa, non si considera ai fini della riduzione del capitale per perdite né del computo dei limiti legati al patrimonio netto. Includerla nel calcolo può far apparire una situazione di perdita rilevante inesistente, con convocazioni assembleari e decisioni non necessarie.

Errore ricorrente

Riserva mantenuta dopo l'estinzione anticipata del finanziamento

Se l'operazione coperta viene meno, come nel caso di un mutuo rimborsato anticipatamente, l'importo accumulato nella riserva va rilasciato a conto economico. Lasciarlo nel patrimonio netto mentre il derivato continua a esistere senza sottostante sposta nel tempo costi o proventi ormai realizzati e rende il derivato, da quel momento, speculativo.