Inquadramento generale
Contratti derivati - gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’altra grandezza, detta sottostante: un tasso di interesse, un cambio, il prezzo di una merce o di un titolo, un indice. Richiedono un investimento iniziale nullo o modesto e si regolano a una data futura. Le imprese li usano soprattutto per proteggersi dai rischi finanziari, ad esempio con un interest rate swap che trasforma un mutuo a tasso variabile in uno a tasso fisso, o con un acquisto a termine di valuta. Possono però essere usati anche a fini speculativi.
Profilo civilistico
Dal 2016 l’articolo 2426, numero 11-bis, del codice civile e l’OIC 32 impongono di iscrivere tutti i derivati al fair value, anche se incorporati in altri contratti. I derivati con fair value positivo vanno tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’attivo circolante, quelli con fair value negativo nel fondo per strumenti finanziari derivati passivi (B.3). Le variazioni di fair value dei derivati non di copertura passano a conto economico, nelle voci D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) e D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie); quelle dei derivati di copertura dei flussi finanziari, per la parte efficace, in una riserva del patrimonio netto (A.VII, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi), non distribuibile e non utilizzabile per coprire perdite.
Coperture
Un derivato è di copertura se la relazione con l’elemento coperto è designata e documentata fin dall’inizio, se esiste una relazione economica tra i due e se l’efficacia è verificata. La copertura dei flussi finanziari protegge da variazioni di flussi futuri, come gli interessi di un mutuo variabile; la copertura del fair value protegge dal cambiamento di valore di un’attività o passività. L’OIC 32 prevede una modalità semplificata per le relazioni più semplici.
Profilo fiscale
L’articolo 112 del TUIR stabilisce che i componenti di valutazione dei derivati non di copertura concorrono al reddito, nei limiti previsti. Per i derivati di copertura, la valutazione e il realizzo concorrono al reddito in modo simmetrico all’elemento coperto: se questo non è ancora rilevato a conto economico, anche gli effetti del derivato restano sospesi. Le micro-imprese, che non rilevano il fair value dei derivati, non hanno componenti di valutazione, come chiarito dalla risposta a interpello 323/2020.
Punti di attenzione
Occorre acquisire ogni anno la valutazione del fair value dalla banca o da un esperto e verificare la documentazione della copertura. Un derivato non documentato come copertura è trattato come speculativo, con le variazioni a conto economico.
Informativa
La nota integrativa indica, per ciascuna categoria di derivati, fair value, entità, natura e condizioni, le variazioni a conto economico e a riserva e i movimenti della riserva. La relazione sulla gestione descrive le politiche di gestione dei rischi finanziari.
Contratti derivati: esempio di contabilizzazione
Una società con un mutuo variabile di 1.000.000 euro stipula un IRS che fissa il tasso al 3%. A fine anno il derivato ha un fair value positivo di 8.000 euro: se la copertura è documentata ed efficace, i 8.000 euro vanno nella riserva di copertura; se non lo è, a conto economico come provento da valutazione.
Il fondo B.3 (strumenti finanziari derivati passivi) accoglie invece i derivati con fair value negativo, qualunque sia la loro finalità.
I derivati si iscrivono sempre al fair value: le variazioni vanno a conto economico, salvo le coperture di flussi finanziari documentate fin dall'origine, che transitano in una riserva di patrimonio netto.
Principi contabili (OIC)
Tipologie di derivati
I principali strumenti finanziari derivati adottati dalle imprese comprendono: i derivati su prestiti, detti anche derivati su tassi di interesse (IRS), che servono a fissare il tasso cui sarà possibile indebitarsi in futuro, a copertura del rischio di oscillazione dei tassi; i derivati su valute, che fissano il prezzo al quale una certa quantità di valuta potrà essere compravenduta a una data futura, a copertura del rischio di fluttuazione dei tassi di cambio; i derivati su beni, che fissano il prezzo al quale una certa “commodity” potrà essere compravenduta a una data futura, a copertura del rischio di variazione dei prezzi di approvvigionamento.
Derivati di copertura e derivati speculativi
I derivati di copertura devono rispettare le seguenti caratteristiche: devono essere negoziati con l’intento di porre in essere la copertura; devono essere caratterizzati da un’elevata correlazione fra le caratteristiche tecnico-finanziarie delle attività o passività coperte e quelle del contratto di copertura; le condizioni devono essere documentate da evidenze interne dell’impresa. I derivati speculativi si determinano per esclusione, essendo considerati tali tutti i derivati che non sono qualificabili come derivati di copertura.
Iscrizione in bilancio secondo il fair value
L’articolo 2426, comma 1, numero 11-bis, c.c. prevede l’iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari derivati in base al fair value, con la seguente classificazione nello stato patrimoniale: tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.4, strumenti finanziari derivati attivi) quando l’elemento coperto è costituito da un’attività immobilizzata o da una passività oltre l’esercizio successivo, e fair value positivo; tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (voce C.III.5, strumenti finanziari derivati attivi) quando l’elemento coperto è un’attività circolante o una passività entro l’esercizio successivo, e per tutti i derivati non di copertura (speculativi) con fair value positivo; tra i fondi per rischi e oneri (voce B.3, strumenti finanziari derivati passivi) per i derivati con fair value negativo. Le regole in tema di derivati sono applicabili anche alle imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis c.c., ma non alle microimprese, per le quali non è rilevata la valutazione al fair value dei derivati: per queste ultime le componenti di segno positivo non sono iscritte, mentre le perdite nette maturate assumono rilievo in un apposito fondo rischi del passivo.
Riserve di patrimonio netto per i derivati di copertura
Se il derivato è di copertura dei flussi finanziari attesi, le variazioni del fair value vanno imputate alla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (voce A.VII, riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi, del patrimonio netto), che può assumere valore positivo o negativo, senza avere immediato impatto a conto economico; la riserva viene poi girocontata nella misura e nei tempi in cui si realizzano i flussi finanziari del sottostante, imputando gli utili e le perdite a conto economico secondo lo stesso criterio previsto per l’elemento coperto. Le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati a copertura dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di riduzione del capitale per perdite (artt. 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 c.c.) e, se disponibili, non sono utilizzabili a copertura delle perdite. In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, deve immediatamente imputare alla voce B.13 (altri accantonamenti) del conto economico la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare. Per il principio di prudenza non sono distribuibili gli utili che derivano dalla valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati, che devono essere accantonati a riserva indisponibile fino al momento in cui l’utile diviene realizzato, ovvero il derivato giunge a scadenza o viene ceduto.
Classificazione nel conto economico
Le variazioni positive di fair value, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell’ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell’elemento coperto e dello strumento di copertura nell’ambito di una copertura di fair value, e la variazione positiva del valore temporale, confluiscono nella voce D.18.d - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati; le corrispondenti variazioni negative, le perdite della componente inefficace, la variazione negativa del valore temporale e la quota della riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi non più recuperabile confluiscono nella voce D.19.d - Svalutazioni di strumenti finanziari derivati.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Strumenti finanziari derivati. Per ciascuna categoria: fair value, entità e natura, termini e condizioni che influenzano i flussi futuri, assunti dei modelli di valutazione, variazioni imputate a conto economico e a riserva, movimenti delle riserve di fair value. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 32, par. 119-129.
- Relazioni di copertura. La componente di fair value inclusa negli elementi coperti, la componente inefficace delle coperture di flussi, il venir meno delle operazioni programmate altamente probabili e le cause di cessazione delle coperture con i loro effetti. Principio contabile: OIC 32, par. 129.
- Prospetto del patrimonio netto. La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi nel prospetto del patrimonio netto, indicata come non distribuibile e non utilizzabile per coprire perdite. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; strumenti finanziari derivati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Derivati non di copertura
Ai sensi dell’articolo 112, comma 2, TUIR, alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. L’articolo 112, comma 3, fissa tuttavia un tetto ai componenti negativi, rappresentato dalla differenza tra il valore del contratto (o della prestazione) alla data della stipula, o a quella di chiusura dell’esercizio precedente, e il corrispondente valore alla data di chiusura dell’esercizio. Ai sensi dell’articolo 112, comma 3-bis, per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali o l’OIC, diversi dalle microimprese, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali senza il limite del comma 3: in pratica, il limite resta operante solo per le microimprese. Secondo la Cassazione (ordinanza n. 29179/2019), sono indeducibili gli accantonamenti operati per la copertura del rischio inerente agli strumenti finanziari derivati speculativi, in quanto manca l’inerenza del costo all’attività d’impresa.
Derivati con finalità di copertura
Gli articoli 112, commi 4 e 5, TUIR stabiliscono le regole per il concorso alla formazione del reddito dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione o dal realizzo degli strumenti finanziari derivati aventi finalità di copertura: se il derivato è iscritto in bilancio con finalità di copertura, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura. Se gli strumenti finanziari derivati sono iscritti in bilancio con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a insiemi di attività e passività.
Trattamento riservato alle microimprese
Con la risposta a interpello n. 323/2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le microimprese, che escludono la rilevazione del fair value dei derivati, non si è in presenza di alcuna componente di reddito che risulta dalla valutazione degli strumenti derivati alla data di chiusura dell’esercizio ai fini IRES: il valore fiscale dello strumento non subisce alcuna variazione. Alla cessione, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale del derivato, non toccato da alcuna valutazione avente rilevanza fiscale, concorre alla formazione del reddito.
Opzione acquistata a fini speculativi
Alfa Spa acquista il 1° gennaio 2025 un’opzione su valute a fini speculativi, pagando un premio di 1.000 euro. A fine 2025 il fair value è di 1.100 euro, a fine 2026 di 1.000 euro; l’opzione è chiusa il 31 marzo 2027 incassando 1.050 euro. I derivati non di copertura si iscrivono nell’attivo circolante e le variazioni di fair value passano dal conto economico.
1. Acquisto dell’opzione - 1° gennaio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) | 1.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
2. Valutazione al fair value - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) | 100,00 | - |
| Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.18.d) | - | 100,00 |
| Totale | 100,00 | 100,00 |
L’utile da valutazione di 100 euro non è distribuibile finché non realizzato, secondo le regole sulle riserve da fair value.
3. Valutazione al fair value - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.19.d) | 100,00 | - |
| Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) | - | 100,00 |
| Totale | 100,00 | 100,00 |
4. Chiusura dell’opzione - 31 marzo 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 1.050,00 | - |
| Strumenti finanziari derivati attivi (C.III.5) | - | 1.000,00 |
| Proventi da strumenti finanziari derivati (C.16.d) | - | 50,00 |
| Totale | 1.050,00 | 1.050,00 |
Interest rate swap a copertura di un finanziamento a tasso variabile
Beta Spa ha un finanziamento di 500.000 euro a tasso variabile e il 1° gennaio 2025 stipula, senza costi iniziali, un interest rate swap con cui paga un tasso fisso e riceve il tasso variabile, per trasformare il debito in un debito a tasso fisso. La relazione di copertura è documentata ed efficace: le variazioni di fair value del derivato si iscrivono nella riserva di patrimonio netto per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi. Per semplicità si trascura la fiscalità differita sulla riserva.
1. Valutazione al fair value - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII) | 8.000,00 | - |
| Strumenti finanziari derivati passivi (B.3) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
Il calo dei tassi rende negativo il fair value dello swap: la riserva diventa negativa e non incide sul conto economico.
2. Differenziale pagato alla banca - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi – Differenziali su swap (C.17) | 3.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
I differenziali periodici si rilevano insieme agli interessi del finanziamento coperto: l’onere complessivo corrisponde al tasso fisso concordato.
3. Valutazione al fair value - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Strumenti finanziari derivati passivi (B.3) | 3.000,00 | - |
| Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi (A.VII) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Il fair value negativo si riduce a 5.000 euro, e la riserva si adegua. Se la copertura cessasse di essere efficace, la parte inefficace si rileverebbe a conto economico.
Controlli prima della dichiarazione
- Classificazione copertura/speculativo. Verificare la documentazione interna che attesti l’intento di copertura e l’elevata correlazione con l’elemento coperto: in assenza, il derivato è speculativo.
- Voce di bilancio corretta. Verificare la collocazione secondo la natura dell’elemento coperto (immobilizzato/circolante, oltre o entro l’esercizio successivo) e il segno del fair value.
- Distribuibilità degli utili. Verificare che gli utili da valutazione al fair value dei derivati non siano distribuiti prima della loro realizzazione, accantonandoli a riserva indisponibile.
- Limite fiscale per le microimprese. Verificare che le microimprese non rilevino componenti di reddito dalla valutazione dei derivati, mantenendo invariato il valore fiscale fino alla cessione.
- Inerenza per i derivati speculativi. Verificare la deducibilità degli accantonamenti per il rischio dei derivati, tenendo conto dell’orientamento della Cassazione sui derivati privi di finalità di copertura.
Errori ricorrenti
Copertura con nozionale superiore al debito coperto
Un contratto di tasso stipulato per un nozionale o una durata superiori al finanziamento sottostante copre solo in parte l'elemento indicato. La quota eccedente va trattata come derivato non di copertura, con variazioni di fair value a conto economico. Classificare l'intero contratto come copertura sposta nella riserva di patrimonio netto perdite che dovrebbero incidere sul risultato.
Fair value mai rilevato perché la banca non lo comunica
Il valore di mercato del derivato alla data di bilancio va ottenuto e verificato, anche richiedendolo formalmente alla banca controparte e controllandone la ragionevolezza. Omettere la rilevazione perché l'istituto non ha inviato la valutazione, o riprendere il dato senza alcuna analisi, rende incompleto il bilancio e non conforme ai principi di valutazione.
Bilancio abbreviato considerato esente dalla valutazione
L'esonero dalla valutazione al fair value dei derivati riguarda le microimprese, non le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Queste ultime devono rilevare i derivati al fair value come le altre società. Omettere la valutazione ritenendo che la forma abbreviata comporti anche questa semplificazione è un errore ricorrente.
