Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Svalutazioni di strumenti finanziari derivati

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Svalutazioni di strumenti finanziari derivati - è la riduzione del fair value dei contratti derivati non di copertura, o della parte inefficace di quelli di copertura, rilevata a fine anno.

Uno swap sui tassi, un contratto a termine su valute o un’opzione su materie prime vale a ogni chiusura la differenza tra le condizioni pattuite e quelle di mercato. Se il derivato non copre un rischio specifico dell’impresa, o la copertura è inefficace, quella differenza va a conto economico: negativa in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie), positiva in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie). Le banche forniscono a fine anno la valutazione.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Interest rate swap non di copertura con fair value negativo; contratto a termine su valuta in perdita.

Come riconoscerlo nei documenti

Valutazione della banca controparte di fine anno.

Differenze con conti simili

  • Derivati di copertura di flussi. Le variazioni efficaci vanno nella riserva di patrimonio netto.

Collocazione in bilancio

D.19.d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Copertura ed effetto a conto economico

Il derivato di copertura di flussi finanziari ha effetto a conto economico solo per la parte inefficace: la parte efficace è in una riserva di patrimonio netto (OIC 32). Il derivato di copertura del fair value ha effetti simmetrici a quelli dell’elemento coperto. Il derivato non di copertura ha sempre effetti in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) o D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie).

Micro-imprese

Le micro-imprese non sono tenute a valutare i derivati al fair value (art. 2435-ter c.c.), quindi la voce non le riguarda.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Per le società in derivazione rafforzata le variazioni di fair value dei derivati imputate a conto economico hanno rilevanza fiscale secondo il bilancio (art. 112 TUIR e disposizioni di coordinamento).
  • IRAP. Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA.

Svalutazioni di strumenti finanziari derivati: esempio di contabilizzazione

Una società ha un interest rate swap non di copertura. Al 31 dicembre 2025 la valutazione della banca è negativa per 7.000 euro. Il 30 giugno 2026 il contratto è chiuso anticipatamente, con pagamento del valore alla banca.

Regola Fondamentale & Ratio

Acquisire il fair value alla chiusura, verificare la documentazione della copertura e misurare la quota inefficace prima di imputare la variazione a conto economico.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, artt. 2426 e 2435-terTUIR, art. 112D.Lgs. 446/1997, art. 5

🏛️Principi contabili (OIC)

Classificazione nell’area D

Le rettifiche di valore di attività e passività finanziarie si articolano in a) partecipazioni, b) immobilizzazioni finanziarie che non sono partecipazioni, c) titoli dell’attivo circolante che non sono partecipazioni, d) strumenti finanziari derivati (art. 2425 c.c.; OIC 12). Le sole voci di rettifica per valutazione stanno qui; gli utili e le perdite realizzati con la cessione stanno in C.

Fair value dei derivati

I derivati si iscrivono al fair value al momento della stipula e a ogni chiusura; il derivato con fair value negativo è una passività (B.3 del passivo, strumenti finanziari derivati passivi) e la variazione è imputata a conto economico, salvo che il derivato sia di copertura (art. 2426, n. 11-bis, c.c.; OIC 32).

Determinazione del fair value

Il fair value si determina con i prezzi di mercato o, in assenza, con tecniche di valutazione che usano dati osservabili; per i derivati non quotati la valutazione della controparte, spesso la banca, è un riferimento da controllare (OIC 32).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Strumenti finanziari derivati. Per ciascuna categoria: fair value, entità e natura, termini e condizioni che influenzano i flussi futuri, assunti dei modelli di valutazione, variazioni imputate a conto economico e a riserva, movimenti delle riserve di fair value. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 32, par. 119-129.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; strumenti finanziari derivati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Per le società in derivazione rafforzata le variazioni di fair value dei derivati imputate a conto economico hanno rilevanza fiscale secondo il bilancio (art. 112 TUIR e disposizioni di coordinamento).

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

Le rettifiche di valore sono scritture di valutazione senza IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Rilevanza fiscale del fair value

Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati alla chiusura dell’esercizio. Per i soggetti IAS e per quelli che redigono il bilancio secondo il codice civile e non sono micro-imprese, i componenti negativi imputati a conto economico in base ai principi contabili rilevano anche ai fini fiscali; per le micro-imprese vale il limite alla differenza tra valore alla stipula e valore alla chiusura (art. 112, c. 2 e 3, TUIR, dal 2027 art. 121). Per i derivati di copertura i componenti seguono la disciplina dell’elemento coperto.

IRAP

Le rettifiche di valore dell’area D non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali, che è la differenza tra A e B del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): non serve alcuna variazione.

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 87 diventa l’art. 96 (partecipazioni esenti), l’art. 94 l’art. 103 (valutazione dei titoli), l’art. 101 l’art. 110 (minusvalenze e perdite), l’art. 112 l’art. 121 (derivati).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Swap non di copertura con fair value negativo

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha un interest rate swap non di copertura. Al 31 dicembre 2025 la valutazione della banca è negativa per 7.000 euro. Il 30 giugno 2026 il contratto è chiuso anticipatamente, con pagamento del valore alla banca.

1. Svalutazione al fair value - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di strumenti finanziari derivati (D.19.d) 7.000,00 -
Strumenti finanziari derivati passivi (B.3 del passivo) - 7.000,00
Totale 7.000,00 7.000,00

Il fair value negativo di 7.000 euro si iscrive in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) con contropartita il derivato passivo. La società non è una micro-impresa: il componente negativo imputato a conto economico rileva anche fiscalmente e non richiede variazioni.

2. Chiusura anticipata del contratto - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Strumenti finanziari derivati passivi (B.3 del passivo) 7.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 7.000,00
Totale 7.000,00 7.000,00

Il pagamento alla banca estingue il derivato passivo, che era già stato iscritto a bilancio.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Valutazione della controparte. Conservare la comunicazione della banca con il fair value al 31 dicembre.
  • Designazione della copertura. Verificare se il derivato è di copertura: se lo è, gran parte della variazione va in riserva.
  • Inefficacia. Misurare la parte inefficace della copertura, la sola a conto economico.
  • Informativa. Descrivere in nota integrativa fair value, entità, natura e termini dei derivati.
  • Dimensione dell’impresa. Verificare se si tratta di una micro-impresa: cambia la rilevanza fiscale e l’obbligo di valutare al fair value.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Derivato di copertura svalutato per intero

La parte efficace non va a conto economico ma a riserva.

Errore ricorrente

Derivato ignorato fino alla scadenza

Il fair value negativo va rilevato a ogni chiusura, senza attendere il regolamento.

Errore ricorrente

Differenziali periodici in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie)

I differenziali maturati sono oneri o proventi finanziari, non svalutazioni.

Errore ricorrente

Rilevanza fiscale per le micro-imprese

Il regime dei soggetti non micro non si applica alle micro-imprese.