Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 22 Settembre 2026

Imposte relative a esercizi precedenti

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Imposte relative a esercizi precedenti - sono le differenze di IRES e IRAP di anni già chiusi che emergono ora: maggiori imposte da accertamenti o adesioni, imposte non stanziate, differenze tra quanto stanziato e quanto dichiarato. Le sanzioni e gli interessi che li riguardano seguono l’imposta nella stessa voce, secondo l’OIC 25.

Le imposte di un esercizio non sono definitive alla chiusura: l’amministrazione può rettificare la dichiarazione entro i termini di accertamento e il contribuente può correggerla con una dichiarazione integrativa. Quando la maggiore imposta emerge, si rileva nell’esercizio in cui il debito diventa determinato, senza modificare i bilanci degli anni chiusi, salvo che si tratti di un errore rilevante.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Maggiore IRES da un accertamento con adesione; differenza tra imposte stanziate e dichiarate; rimborso di imposte di anni precedenti (in riduzione).

Come riconoscerlo nei documenti

Atto di accertamento, adesione, dichiarazione integrativa.

Differenze con conti simili

  • Sanzioni e interessi su imposte sul reddito. Seguono l’imposta e stanno nella stessa voce 20 (OIC 25); le sanzioni non sono deducibili.
  • Interessi su debiti per imposte diverse da quelle sul reddito. Vanno in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
  • Imposte indirette di anni precedenti. Vanno in B.14 (oneri diversi di gestione).

Collocazione in bilancio

Voce 20 (imposte sul reddito), in una sottovoce distinta; se c’era un fondo imposte, si utilizza.

Sanzioni e interessi

Per l’OIC 25 le sanzioni e gli interessi relativi a imposte sul reddito di esercizi precedenti sono compresi nella voce 20 (imposte sul reddito) insieme alle imposte, perché ne seguono la natura. Diverso è il caso degli interessi su debiti verso l’Erario per imposte diverse da quelle sul reddito, che restano tra gli oneri finanziari (C.17, interessi e altri oneri finanziari).

Fondo imposte già stanziato

Se l’impresa aveva stanziato un fondo per rischi fiscali, la definizione usa il fondo e a conto economico va solo la parte eccedente. Se il fondo è più alto della maggiore imposta, l’eccedenza si rilascia nella stessa voce 20 (imposte sul reddito).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le imposte sui redditi, anche di anni precedenti, non sono deducibili.
  • IRAP. Non entrano nella base IRAP.
  • IVA. Le imposte sul reddito non hanno IVA.

Imposte relative a esercizi precedenti: esempio di contabilizzazione

Nel 2026 una società definisce con adesione un accertamento sull’IRES del 2023: maggiore imposta di 8.000 euro, sanzioni e interessi per 1.500 euro. Per il rischio era stato stanziato un fondo imposte di 5.000 euro. La definizione avviene il 15 marzo 2026 e il versamento con F24 il 15 aprile.

Regola Fondamentale & Ratio

Scomporre l'atto in imposta, sanzioni e interessi, utilizzare l'eventuale fondo preesistente e rilevare soltanto l'eccedenza, verificando separatamente gli effetti IRES, IRAP e differiti.

Riferimenti Normativi Primari:
Codice civile, art. 2425TUIR, artt. 75 e 99D.Lgs. 218/1997

🏛️Principi contabili (OIC)

Imposte sul reddito

L’OIC 25 fa rientrare nella voce 20 (imposte sul reddito) del conto economico le imposte correnti, quelle relative a esercizi precedenti e la fiscalità differita e anticipata, in sottovoci distinte. Le imposte correnti sono calcolate sul reddito imponibile con le aliquote vigenti; le differite e le anticipate sulle differenze temporanee tra il valore contabile e quello fiscale di attività e passività.

Imposte di esercizi precedenti

Le imposte, con sanzioni e interessi, relative a esercizi precedenti e derivanti da accertamenti, avvisi di pagamento, iscrizioni a ruolo e altre situazioni di contenzioso si rilevano nella voce 20 (imposte sul reddito) alla data in cui l’onere è determinabile, nella sottovoce dedicata (OIC 25).

Informativa

La nota integrativa indica separatamente le imposte relative a esercizi precedenti, se di importo significativo (OIC 25; art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
  • Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le imposte sui redditi, anche di anni precedenti, non sono deducibili. Se erano state stanziate in un fondo imposte, si utilizza il fondo.

IRAP

Non entrano nella base IRAP. La base IRAP delle società di capitali è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): le imposte sul reddito stanno sotto quella differenza e non la influenzano.

IVA

Le imposte sul reddito non hanno IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.

Imposte e sanzioni indeducibili

Le imposte sui redditi non sono ammesse in deduzione (art. 99, c. 1, TUIR, dal 2027 art. 108, c. 1), quindi la somma pagata non genera alcuna variazione: né in aumento, se è iscritta nella voce 20 (imposte sul reddito), né in diminuzione. Anche le sanzioni per violazioni tributarie non sono deducibili; gli interessi passivi sull’imposta si deducono secondo la regola generale degli interessi, con il limite dell’art. 96 TUIR (dal 2027 art. 105), secondo la risposta dell’Agenzia delle entrate 172/2024 richiamata nelle voci sulla gestione finanziaria.

IRAP

Le imposte sul reddito non sono un costo della produzione: la voce 20 (imposte sul reddito) è fuori dalla differenza tra A e B su cui si calcola la base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

Testo unico dal 2027

Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 77 diventa l’art. 86 (aliquota IRES del 24%), l’art. 84 l’art. 93 (perdite fiscali), l’art. 99 l’art. 108 (imposte indeducibili) e l’art. 86 l’art. 95 (plusvalenze).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Accertamento con adesione su una maggiore IRES di 8.000 euro

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Nel 2026 una società definisce con adesione un accertamento sull’IRES del 2023: maggiore imposta di 8.000 euro, sanzioni e interessi per 1.500 euro. Per il rischio era stato stanziato un fondo imposte di 5.000 euro. La definizione avviene il 15 marzo 2026 e il versamento con F24 il 15 aprile.

1. Definizione con adesione - 15 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo per imposte, anche differite (B.2 del passivo) 5.000,00 -
Imposte relative a esercizi precedenti (20) 3.000,00 -
Sanzioni e interessi su imposte sul reddito (20) 1.500,00 -
Debiti tributari (D.12) - 9.500,00
Totale 9.500,00 9.500,00

Il debito complessivo è di 9.500 euro: 5.000 euro sono coperti dal fondo imposte, 3.000 euro sono maggiore imposta e 1.500 euro sanzioni e interessi, tutti nella voce 20 (imposte sul reddito dell’esercizio).

2. Versamento con F24 - 15 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti tributari (D.12) 9.500,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 9.500,00
Totale 9.500,00 9.500,00

Il pagamento estingue il debito verso l’Erario. In dichiarazione non c’è alcuna variazione: né le imposte né le sanzioni sono deducibili.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Atto e prospetto di calcolo. Conservare l’atto di adesione e distinguere imposta, sanzioni e interessi.
  • Fondo imposte. Verificare se esisteva un fondo per il rischio e utilizzarlo prima di rilevare il costo.
  • IRES e IRAP. Separare la maggiore IRES dalla maggiore IRAP, che hanno effetti fiscali diversi.
  • Fiscalità differita. Verificare se la definizione modifica le differenze temporanee stanziate in precedenza.
  • Informativa. Indicare in nota integrativa gli importi di rilievo relativi a esercizi precedenti.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Maggiore imposta senza il fondo

Se il rischio era stato stanziato, il costo a conto economico va ridotto dall’uso del fondo.

Errore ricorrente

Sanzioni tra gli oneri diversi

Per le imposte sul reddito seguono l’imposta nella voce 20 (imposte sul reddito).

Errore ricorrente

Imposta dedotta

Le imposte sui redditi non sono deducibili, neanche se di anni precedenti.

Errore ricorrente

Bilancio dell’anno chiuso rettificato

L’onere si rileva nell’anno in cui diventa determinabile, non retroattivamente.