Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Imposte anticipate e differite

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Imposte anticipate e differite - il reddito imponibile raramente coincide con l’utile di bilancio. Alcune differenze sono permanenti: un costo indeducibile o un ricavo esente non saranno mai recuperati né tassati. Altre sono temporanee: un costo dedotto dopo, o un ricavo tassato prima o dopo rispetto al bilancio, si riassorbono negli esercizi successivi. Le differenze temporanee generano imposte anticipate, quando si paga oggi un’imposta che si recupererà in futuro, o imposte differite, quando si rinvia al futuro un’imposta di competenza dell’esercizio. L’OIC 25 ne disciplina la rilevazione.

Profilo civilistico

Le imposte anticipate si iscrivono nella voce C.II.5-ter solo se esiste la ragionevole certezza di ottenere, negli esercizi in cui le differenze si riverseranno, redditi imponibili sufficienti ad assorbirle; la verifica si ripete a ogni chiusura. Le imposte differite si iscrivono nel fondo imposte (B.2, fondi per imposte, anche differite) per tutte le differenze temporanee imponibili, salvo che vi siano scarse probabilità che il debito sorga. Il calcolo si fa separatamente per IRES e IRAP, con le aliquote che saranno in vigore quando le differenze si riverseranno, senza attualizzazione. Le imposte anticipate e differite si imputano alla voce 20 del conto economico, o al patrimonio netto se la differenza nasce da una posta di patrimonio.

Perdite fiscali

Le perdite fiscali riportabili sono una differenza temporanea deducibile: si possono iscrivere imposte anticipate se esiste la ragionevole certezza di utilizzarle con redditi futuri, sulla base di una pianificazione fiscale attendibile. Una storia di perdite recenti rende questa certezza difficile da dimostrare.

Profilo fiscale

Le imposte anticipate e differite non hanno effetti fiscali propri: sono la rappresentazione contabile di imposte che si pagheranno o si recupereranno. Le differenze temporanee nascono dalle regole del TUIR che si discostano dal bilancio: limiti di ammortamento, svalutazioni dei crediti oltre lo 0,5%, accantonamenti indeducibili, compensi degli amministratori pagati dopo il 12 gennaio, plusvalenze tassate in anni diversi.

Cambi di aliquota

Se la legge modifica le aliquote future, le imposte anticipate e differite già iscritte vanno ricalcolate e la differenza imputata a conto economico.

Punti di attenzione

Occorre tenere un prospetto delle differenze temporanee, distinto per IRES e IRAP, aggiornato ogni anno con le nuove differenze e i riversamenti, e riconciliato con le variazioni in dichiarazione.

Informativa

La nota integrativa contiene il prospetto delle differenze temporanee, le aliquote, le imposte anticipate su perdite iscritte e non iscritte e la riconciliazione tra onere teorico ed effettivo, se significativa.

Imposte anticipate e differite: esempio di contabilizzazione

Una società accantona 50.000 euro a un fondo rischi indeducibile. L’IRES corrente aumenta di 12.000 euro, ma la società iscrive imposte anticipate per 12.000 euro, che riducono il costo fiscale in bilancio e si recupereranno quando il costo diventerà deducibile.

Se invece l’accantonamento non fosse mai deducibile, la differenza sarebbe permanente e non si iscriverebbero imposte anticipate.

Regola Fondamentale & Ratio

Le differenze temporanee tra bilancio e reddito generano imposte differite o anticipate: le anticipate si iscrivono solo con ragionevole certezza di recupero, le differite di regola sempre.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, art. 86

🏛️Principi contabili (OIC)

Quattro categorie di differenze tra reddito civilistico e fiscale

Le differenze positive permanenti, che non generano mai imposte anticipate o differite, ricorrono quando il reddito fiscale è strutturalmente inferiore a quello civilistico per effetto di ricavi esenti, tassati catastalmente o di deduzioni maggiorate rispetto al costo civilistico, come nel caso dei dividendi parzialmente esclusi o delle maggiorazioni di ammortamento previste da specifiche norme agevolative; le differenze negative permanenti, specularmente, ricorrono quando il reddito fiscale è strutturalmente superiore a quello civilistico per effetto di costi indeducibili in via definitiva, come le liberalità eccedenti i limiti, le sanzioni e le spese non inerenti. Le differenze positive temporanee, che generano imposte differite, ricorrono quando componenti positivi o negativi di competenza riducono la tassazione dell’esercizio corrente ma la aumenteranno in esercizi futuri, come le plusvalenze rateizzabili; le differenze negative temporanee, che generano imposte anticipate, ricorrono quando componenti negativi di competenza aumentano la tassazione dell’esercizio corrente ma la ridurranno in esercizi futuri, come gli accantonamenti fiscalmente indeducibili nell’esercizio di iscrizione ma deducibili al momento del loro utilizzo.

Calcolo separato ai fini IRES e IRAP

Il calcolo delle imposte differite e anticipate va effettuato distintamente ai fini IRES e ai fini IRAP, poiché le differenze temporanee possono non coincidere tra i due tributi, stante la diversa base imponibile e le diverse regole di deducibilità che li caratterizzano: un costo indeducibile ai soli fini IRAP, ad esempio, genera una differenza temporanea rilevante solo per questo tributo, mentre resta privo di effetti ai fini IRES se già interamente deducibile secondo le regole proprie di quest’ultima imposta.

Nota integrativa e divieto di attualizzazione

La nota integrativa deve indicare la descrizione delle differenze temporanee che hanno determinato la rilevazione di imposte differite e anticipate, l’aliquota applicata, le variazioni rispetto all’esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico o a patrimonio netto, e le voci escluse dal computo con le relative motivazioni: le imposte anticipate e differite non sono in alcun caso attualizzate, e le relative attività non possono essere portate a riduzione del valore degli elementi dell’attivo o del passivo a cui sono correlate, salvo le imposte differite relative a operazioni imputate direttamente a patrimonio netto, che vanno portate a riduzione della corrispondente posta patrimoniale.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
  • Importi lordi. Gli importi lordi delle imposte anticipate e differite incluse nella voce 20 del conto economico. Obbligo di legge: art. 2423-ter, c. 6, c.c.; OIC 25, par. 94A.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; importi lordi (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Presupposti per l’iscrizione delle imposte anticipate

L’iscrizione delle attività per imposte anticipate è subordinata al principio di prudenza, che richiede la ragionevole certezza del loro futuro recupero: tale certezza va dimostrata predisponendo una proiezione dei risultati fiscali della società per un periodo di tempo ragionevole, generalmente indicato in cinque esercizi, verificando che negli esercizi in cui le differenze temporanee deducibili sono destinate a riversarsi sussistano redditi imponibili sufficienti ad assorbirle, oppure, in mancanza di redditi imponibili capienti, che sussistano differenze temporanee imponibili di ammontare sufficiente. La ragionevole certezza va riverificata a ogni chiusura di bilancio, sia per le imposte anticipate già iscritte sia per quelle non ancora iscritte in esercizi precedenti per assenza dei presupposti, riducendo o incrementando l’attività iscritta secondo l’esito della verifica.

Perdite fiscali riportabili e ricalcolo per variazione di aliquota

Le perdite fiscali riportabili generano un credito per imposte anticipate quando sussiste la ragionevole certezza del loro futuro recupero, verificata secondo gli stessi criteri applicabili alle altre differenze temporanee deducibili: la relativa contropartita è imputata alla voce 20 del conto economico anche in esercizi diversi da quello in cui la perdita fiscale si è generata.

Il test di recuperabilità OIC 25 assume, per le imposte anticipate originate da perdite fiscali riportabili, una connotazione specifica rispetto al caso generale delle differenze temporanee deducibili. In presenza di una differenza temporanea, il riversamento è insito nella natura stessa della differenza, che si annullerà in un esercizio futuro generando un corrispondente componente imponibile: la proiezione dei redditi serve quindi a confermare che tale annullamento troverà effettivamente capienza. Nel caso delle perdite fiscali, invece, il beneficio fiscale non deriva dal riversamento di una differenza iscritta in bilancio, ma dalla possibilità di utilizzare la perdita in diminuzione di redditi imponibili futuri che l’impresa dovrà essere in grado di produrre; la relativa ripresa non è collegata a una posta civilistica già contabilizzata, bensì alla capacità reddituale prospettica dell’impresa. Di conseguenza, la ragionevole certezza deve essere dimostrata con una proiezione dei risultati fiscali che copra l’intero orizzonte di utilizzabilità delle perdite e che evidenzi redditi imponibili sufficienti ad assorbirle prima della loro scadenza, tenendo conto dei limiti e delle condizioni di riporto previsti dalla normativa fiscale vigente. La verifica deve essere aggiornata a ogni chiusura di bilancio: se le prospettive reddituali peggiorano e la capienza futura viene meno, l’attività per imposte anticipate su perdite fiscali deve essere ridotta o integralmente svalutata, anche se le perdite non sono ancora scadute.

Quando l’aliquota fiscale applicabile negli esercizi di riversamento delle differenze temporanee viene modificata rispetto a quella utilizzata al momento della loro rilevazione, occorre ricalcolare l’ammontare delle imposte differite e anticipate già iscritte sulla base delle nuove aliquote, imputando la differenza tra i proventi e gli oneri straordinari dell’esercizio in cui la variazione normativa è intervenuta.

Trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta

Le attività per imposte anticipate iscritte a fronte di svalutazioni di crediti da parte di enti creditizi e finanziari (articolo 106, comma 3, del TUIR) e a fronte di avviamento e altre attività immateriali, quali brevetti, marchi e diritti di concessione (articolo 103 del TUIR), possono essere trasformate in credito d’imposta al verificarsi di specifiche condizioni, secondo il meccanismo introdotto dal decreto-legge 225/2010 e successivamente esteso dal decreto-legge 201/2011: quando dal bilancio approvato emerge una perdita d’esercizio, quando la società si trova in perdita fiscale, oppure quando è assoggettata a liquidazione volontaria o a una procedura concorsuale o di gestione della crisi. La trasformazione è riservata a queste categorie di imposte anticipate in ragione della finalità di sostegno alla liquidità in situazioni di crisi settoriale o connesse a operazioni straordinarie, segnatamente acquisizioni che hanno generato avviamento e attività immateriali, e non si estende ad altre differenze temporanee.

Il credito d’imposta si determina con regole distinte a seconda dell’ipotesi. Nelle fattispecie della perdita civilistica, della liquidazione volontaria e delle procedure concorsuali o di gestione della crisi, il credito è calcolato applicando alle imposte anticipate trasformabili il rapporto tra la perdita d’esercizio e la somma di capitale sociale e riserve, con decorrenza dalla data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci. Per le attività per imposte anticipate che provengono da perdite fiscali riportabili, invece, la trasformazione è integrale, non trova applicazione il limite proporzionale e decorre dalla data di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi in cui confluisce la perdita; in questo caso, per evitare duplicazioni, la perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi è decurtata dei componenti negativi che hanno determinato la quota di perdita su cui sono state rilevate le imposte anticipate trasformate in crediti d’imposta, secondo i chiarimenti della circolare 37/2012. Il credito d’imposta così determinato non concorre a formare la base imponibile IRES e IRAP, è utilizzabile in compensazione senza limiti d’importo, è rimborsabile per la quota residua dopo le compensazioni, e va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui ha effetto la trasformazione.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Rilevazione di imposte differite su una plusvalenza rateizzata

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Tau Spa realizza una plusvalenza patrimoniale di 100.000 euro sulla cessione di un ramo d’azienda posseduto da oltre tre anni, optando per la tassazione rateizzata in cinque quote costanti di 20.000 euro ai sensi dell’articolo 86, comma 4, del TUIR; nel primo esercizio la differenza temporanea imponibile è quindi pari a 80.000 euro.

1. Rilevazione delle imposte differite sulla quota di plusvalenza rinviata

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Imposte differite (20.c) 19.200,00 -
Fondo imposte differite (B.2) - 19.200,00
Totale 19.200,00 19.200,00

Le imposte differite di 19.200 euro (80.000 euro di differenza temporanea moltiplicati per l’aliquota IRES del 24%) rappresentano l’imposta che Tau Spa pagherà negli esercizi successivi, mano a mano che le residue quote di plusvalenza concorreranno alla formazione del reddito imponibile: il fondo sarà proporzionalmente utilizzato in ciascuno dei quattro esercizi successivi, in cui la quota di 20.000 euro genererà l’imposta corrente corrispondente, già anticipata contabilmente nell’esercizio di realizzo.

2. Utilizzo del fondo nell’esercizio successivo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Fondo imposte differite (B.2) 4.800,00 -
Imposte differite (20.c) - 4.800,00
Totale 4.800,00 4.800,00

Nell’esercizio successivo concorre al reddito una quota di 20.000 euro della plusvalenza: l’IRES corrente aumenta di 4.800 euro e il fondo si riduce dello stesso importo, così che nel conto economico l’onere fiscale resti riferito all’esercizio della plusvalenza.

📊Trasformazione di imposte anticipate in credito d’imposta

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Beta Spa chiude l’esercizio con una perdita civilistica di 300.000 euro, a fronte di un capitale sociale di 600.000 euro e riserve per 400.000 euro, e ha iscritto in bilancio attività per imposte anticipate da avviamento per 90.000 euro, classificate nella voce C.II.5-ter dell’attivo (imposte anticipate) circolante. La società intende avvalersi della trasformazione in credito d’imposta a partire dalla data di approvazione del bilancio.

1. Calcolo e rilevazione del credito d’imposta per perdita civilistica

Il credito trasformabile è pari a 90.000 euro moltiplicati per il rapporto tra la perdita d’esercizio e la somma di capitale sociale e riserve: 90.000 × (300.000 / 1.000.000) = 27.000 euro. La scrittura contabile è la seguente.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti tributari (C.II.5-bis) 27.000,00 -
Imposte anticipate (C.II.5-ter) - 27.000,00
Totale 27.000,00 27.000,00

La voce delle imposte anticipate è ridotta per la quota trasformata, mentre il credito tributario è iscritto nell’attivo circolante nella voce C.II.5-bis (crediti tributari).

2. Trasformazione integrale per perdita fiscale

Nello stesso esercizio Beta Spa genera anche una perdita fiscale di 150.000 euro, cui corrispondono imposte anticipate per 36.000 euro (24% di 150.000). Poiché la trasformazione da perdite fiscali non soggiace al limite proporzionale, l’intero importo di 36.000 euro è trasformabile a partire dalla data di presentazione telematica della dichiarazione dei redditi, con contestuale decurtazione della perdita fiscale riportabile per la quota che ha generato le imposte anticipate trasformate.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti tributari (C.II.5-bis) 36.000,00 -
Imposte anticipate (C.II.5-ter) - 36.000,00
Totale 36.000,00 36.000,00

Il credito d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP, può essere utilizzato in compensazione senza limiti d’importo ed è rimborsabile per la quota residua.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Classificazione delle differenze. Verificare la corretta distinzione tra differenze permanenti e temporanee, e tra queste ultime quelle positive e negative, per ciascun componente di reddito.
  • Calcolo separato IRES e IRAP. Verificare che il calcolo delle imposte differite e anticipate sia effettuato distintamente per i due tributi, tenendo conto delle rispettive differenze di base imponibile.
  • Ragionevole certezza del recupero. Aggiornare a ogni chiusura di bilancio la proiezione dei redditi imponibili futuri a supporto della ragionevole certezza di recupero delle imposte anticipate.
  • Ricalcolo per variazione di aliquota. Verificare che le imposte differite e anticipate già iscritte siano ricalcolate in caso di modifica dell’aliquota fiscale applicabile negli esercizi di riversamento.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Compensazione indistinta tra anticipate e differite

Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite possono essere compensate solo quando la compensazione è giuridicamente consentita, cioè per lo stesso tributo e con riversamenti coerenti nel tempo. Esporre un unico saldo netto che mescola IRES e IRAP, o differenze che si riverseranno in esercizi molto diversi, nasconde l'entità reale dei crediti e dei debiti fiscali futuri.

Errore ricorrente

Nuove anticipate iscritte senza utilizzare quelle riversate

Quando una differenza temporanea si riassorbe, per esempio perché il costo prima indeducibile diventa deducibile, l'attività iscritta va utilizzata con addebito a conto economico. Iscrivere ogni anno nuove imposte anticipate senza rilevare i riversamenti fa crescere un credito che non corrisponde a differenze ancora esistenti.

Errore ricorrente

Imposte anticipate confuse con i crediti tributari

Le attività per imposte anticipate rappresentano benefici futuri e vanno esposte in una voce distinta dai crediti tributari, che sono invece somme già dovute dall'Erario. Classificarle insieme ai crediti per acconti o ritenute altera la rappresentazione della liquidità e può indurre a considerare esigibili importi che dipendono da redditi ancora da produrre.