Inquadramento generale
Imposte anticipate - sono le imposte pagate oggi su costi già iscritti in bilancio ma deducibili fiscalmente più avanti: accantonamenti non deducibili, compensi agli amministratori non pagati, svalutazioni di crediti oltre lo 0,50%, eccedenze di manutenzioni e di interessi passivi. Si iscrivono come credito, riducendo le imposte dell’anno, solo se è ragionevolmente certo che ci saranno redditi futuri sufficienti.
Un costo può essere di competenza di un anno per il bilancio e deducibile in un altro per il fisco: un accantonamento a un fondo rischi, un compenso agli amministratori non pagato, la parte di una svalutazione dei crediti oltre il limite dello 0,50%, una perdita fiscale riportabile. Nell’anno del costo l’IRES corrente è più alta di quella di competenza: la differenza è un’imposta pagata in anticipo, che si recupererà quando il costo diventerà deducibile.
Cosa ci rientra
- Differenze che le generano. Accantonamenti a fondi rischi non deducibili; compensi amministratori non pagati; svalutazione crediti eccedente; manutenzioni oltre il 5%; perdite fiscali riportabili.
Come riconoscerlo nei documenti
Prospetto delle differenze temporanee deducibili e piani che dimostrano i redditi futuri.
Differenze con conti simili
- Imposte differite. Riguardano redditi tassati in futuro.
- Differenze permanenti. Come le spese di rappresentanza eccedenti, non generano imposte anticipate.
Collocazione in bilancio
Voce 20 (imposte sul reddito), in diminuzione delle imposte; il credito in C.II.5-ter (imposte anticipate).
Ragionevole certezza di recupero
Il credito per imposte anticipate è un’attività: si iscrive solo se è ragionevolmente certo che negli esercizi in cui la deduzione si realizzerà ci sarà un reddito imponibile sufficiente. La valutazione si ripete a ogni chiusura e il credito si svaluta se il recupero non è più probabile (OIC 25).
Perdite fiscali riportabili
Anche le perdite fiscali riportabili generano imposte anticipate, ma con maggiore cautela: si iscrivono se derivano da cause identificate che non si ripeteranno o se ci sono differenze imponibili future che le assorbiranno. Le perdite si compensano con l’80% del reddito di ciascun anno; per quelle dei primi tre esercizi di una nuova attività il limite non si applica (art. 84 TUIR, dal 2027 art. 93).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le imposte anticipate non hanno effetto fiscale diretto: rappresentano il beneficio futuro della deduzione rinviata.
- IRAP. Si stanziano anche per l’IRAP, se la differenza riguarda componenti rilevanti ai fini IRAP.
- IVA. Le imposte sul reddito non hanno IVA.
Imposte anticipate: esempio di contabilizzazione
Al 31 dicembre 2025 una società accantona 25.000 euro a un fondo rischi per una causa in corso: l’accantonamento non è deducibile. Nel 2026 la sentenza definitiva condanna la società, che paga 25.000 euro il 30 giugno.
Preparare il prospetto delle differenze temporanee e documentare con budget la capienza dei redditi futuri; iscrivere o mantenere il credito solo per l'importo ragionevolmente recuperabile.
Principi contabili (OIC)
Imposte sul reddito
L’OIC 25 fa rientrare nella voce 20 (imposte sul reddito) del conto economico le imposte correnti, quelle relative a esercizi precedenti e la fiscalità differita e anticipata, in sottovoci distinte. Le imposte correnti sono calcolate sul reddito imponibile con le aliquote vigenti; le differite e le anticipate sulle differenze temporanee tra il valore contabile e quello fiscale di attività e passività.
Attività per imposte anticipate
Le imposte anticipate si rilevano per tutte le differenze temporanee deducibili, e per le perdite fiscali riportabili, se vi è ragionevole certezza di realizzo; si calcolano con l’aliquota in vigore o già approvata per l’esercizio di riassorbimento; l’importo è iscritto nell’attivo circolante nei crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) (OIC 25).
Informativa sulla fiscalità differita
La nota integrativa contiene il prospetto delle differenze temporanee con le aliquote, gli importi rilevati a conto economico e a patrimonio netto e le imposte anticipate non iscritte perché il recupero non è ragionevolmente certo (art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le imposte anticipate non hanno effetto fiscale diretto: rappresentano il beneficio futuro della deduzione rinviata. Si iscrivono solo se è ragionevolmente certo il loro recupero e si riassorbono quando la differenza si riversa (OIC 25).
IRAP
Si stanziano anche per l’IRAP, se la differenza riguarda componenti rilevanti ai fini IRAP.
IVA
Le imposte sul reddito non hanno IVA. Accantonamenti, svalutazioni, rettifiche di valore e imposte sul reddito sono scritture interne di fine anno o debiti verso l’Erario: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda solo gli acquisti e le vendite da cui quei valori derivano.
Riassorbimento con la deduzione
L’imposta anticipata si riassorbe quando la deduzione si realizza: per un accantonamento non deducibile, con l’utilizzo del fondo e una variazione in diminuzione (art. 107, c. 4, TUIR, dal 2027 art. 116, c. 4).
IRAP
Le imposte anticipate si stanziano anche per l’IRAP se la differenza riguarda componenti che concorrono alla base imponibile IRAP: per le voci escluse, come gli accantonamenti in B.12 (accantonamenti per rischi) e in B.13 (altri accantonamenti), l’IRAP non è coinvolta. L’esempio considera solo l’IRES.
Testo unico dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 le norme richiamate sono nel nuovo testo unico delle imposte sui redditi (D.Lgs. 117/2026): l’art. 77 diventa l’art. 86 (aliquota IRES del 24%), l’art. 84 l’art. 93 (perdite fiscali), l’art. 99 l’art. 108 (imposte indeducibili) e l’art. 86 l’art. 95 (plusvalenze).
Accantonamento non deducibile di 25.000 euro per una causa
Al 31 dicembre 2025 una società accantona 25.000 euro a un fondo rischi per una causa in corso: l’accantonamento non è deducibile. Nel 2026 la sentenza definitiva condanna la società, che paga 25.000 euro il 30 giugno.
1. Accantonamento per cause in corso - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per cause in corso (B.12) | 25.000,00 | - |
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | - | 25.000,00 |
| Totale | 25.000,00 | 25.000,00 |
La perdita probabile di 25.000 euro è di competenza dell’esercizio.
2. IRES corrente dell’anno - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| IRES corrente (20) | 6.000,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
La ripresa in aumento di 25.000 euro accresce l’IRES corrente del 24%, 6.000 euro: è l’imposta pagata in anticipo.
3. Imposte anticipate - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 6.000,00 | - |
| Imposte anticipate (20, in diminuzione) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
Il credito per imposte anticipate, 6.000 euro, riduce la voce 20 (imposte sul reddito) di pari importo: l’imposta di competenza dell’anno resta quella sul reddito di bilancio.
4. Pagamento della condanna - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo rischi (B.4 del passivo) | 25.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 25.000,00 |
| Totale | 25.000,00 | 25.000,00 |
Il fondo si utilizza in modo diretto per il costo per cui era stato costituito.
5. Minore IRES corrente per la deduzione - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 6.000,00 | - |
| IRES corrente (20) in diminuzione | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
L’onere è ora deducibile: la variazione in diminuzione di 25.000 euro riduce l’IRES corrente di 6.000 euro.
6. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 6.000,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 6.000,00 |
| Totale | 6.000,00 | 6.000,00 |
Il credito si chiude contro la voce 20 (imposte sul reddito): l’imposta di competenza del 2026 resta quella sul reddito di bilancio.
Controlli prima della dichiarazione
- Prospetto delle differenze temporanee. Tenere il prospetto con importo, origine, aliquota e anno previsto di riassorbimento.
- Recuperabilità. Documentare con budget o piani che i redditi futuri assorbiranno le imposte anticipate.
- Aliquota di riassorbimento. Applicare l’aliquota in vigore o già approvata per gli esercizi di riassorbimento.
- Perdite fiscali. Iscrivere le imposte anticipate sulle perdite solo con i requisiti di ragionevole certezza.
- Informativa. Indicare in nota integrativa anche le imposte anticipate non iscritte.
Errori ricorrenti
Imposte anticipate senza redditi futuri
Se non c’è ragionevole certezza di recupero, il credito non si iscrive.
Imposte anticipate sulle differenze permanenti
Le spese indeducibili definitivamente non generano fiscalità anticipata.
Credito mai rivisto
A ogni chiusura si verifica la recuperabilità e si svaluta il credito se non è più probabile.
Effetto sul conto economico raddoppiato
L’IRES corrente e le imposte anticipate si compensano: l’imposta di competenza non cambia.
