Inquadramento generale
Fondi imposte - il fondo per imposte è la voce B.2 del passivo (fondi per imposte, anche differite), «per imposte, anche differite». Accoglie due componenti diverse. La prima sono le passività per imposte probabili, di ammontare o data incerti, derivanti ad esempio da accertamenti non ancora definitivi o da contenziosi tributari in corso. La seconda sono le imposte differite, cioè le imposte che si pagheranno in futuro per effetto di differenze temporanee tra valori di bilancio e valori fiscali. Le due componenti hanno origine e regole diverse, ma confluiscono nella stessa voce.
Profilo civilistico
Per i contenziosi e gli accertamenti l’OIC 25 e l’OIC 31 richiedono un fondo quando la passività è probabile e l’importo stimabile, pari alla migliore stima di imposte, sanzioni e interessi. Se la passività è solo possibile, non si stanzia il fondo ma si dà informativa in nota integrativa; se è remota, nessuna informazione. Il fondo va aggiornato a ogni chiusura in base all’evoluzione del contenzioso e ai pareri dei legali. Le imposte differite si rilevano per tutte le differenze temporanee imponibili, salvo i casi previsti, con le aliquote in vigore quando le differenze si riverseranno.
Profilo fiscale
L’accantonamento al fondo per imposte è deducibile solo se riguarda imposte a loro volta deducibili, e comunque solo quando l’onere diventa certo: le imposte sui redditi non sono mai deducibili, e l’accantonamento relativo va ripreso in aumento. Quando il contenzioso si chiude, l’imposta effettivamente dovuta si paga utilizzando il fondo; l’eccedenza del fondo si rilascia come provento, non tassabile se l’accantonamento non era stato dedotto.
Definizioni agevolate
Se il contenzioso si chiude con una definizione agevolata o un accertamento con adesione, il fondo va adeguato all’importo concordato; le sanzioni e gli interessi residui seguono la propria disciplina.
Imposte differite
Le imposte differite si riducono man mano che le differenze temporanee si riversano. Se si annullano per effetto di un riallineamento a pagamento, il fondo si rilascia.
Punti di attenzione
Occorre distinguere nel fondo la parte per contenziosi da quella per imposte differite e documentare la stima con i pareri dei consulenti. La mancata iscrizione di un fondo nonostante un contenzioso va motivata.
Informativa
La nota integrativa indica la composizione e le variazioni del fondo, le ragioni dell’eventuale mancata iscrizione per contenziosi in corso e il prospetto della fiscalità differita.
Fondi imposte: esempio di contabilizzazione
Una società riceve un avviso di accertamento per 60.000 euro di IRES, sanzioni e interessi e ritiene probabile una soccombenza parziale per 25.000 euro. Stanzia 25.000 euro nel fondo per imposte, senza dedurli; se due anni dopo chiude il contenzioso pagando 20.000 euro, rilascia 5.000 euro come provento non tassato.
Se invece i legali ritenessero la soccombenza solo possibile, la società non stanzierebbe il fondo, ma descriverebbe in nota integrativa l’accertamento, l’importo contestato e le ragioni della propria valutazione.
Le stime vanno riviste a ogni chiusura.
Il fondo imposte accoglie le passività tributarie probabili da contenziosi o accertamenti: l'accantonamento è di regola indeducibile e il costo emerge fiscalmente alla definizione, secondo la natura dell'imposta.
Principi contabili (OIC)
Classificazione nella voce B.2 del passivo (fondi per imposte, anche differite)
La voce B.2 (fondi per imposte, anche differite) «per imposte, anche differite» del passivo dello stato patrimoniale accoglie due componenti di natura diversa: le passività per imposte probabili, di ammontare o data di sopravvenienza indeterminati, derivanti da accertamenti non definitivi o da contenziosi tributari in corso, disciplinate secondo i criteri generali dell’OIC 31 sui fondi per rischi; e le passività per imposte differite, determinate in base alle differenze temporanee imponibili secondo l’OIC 25, che seguono invece un procedimento di calcolo analitico e non una stima per natura probabilistica. Le due componenti, pur confluendo nella medesima voce di bilancio, vanno tenute distinte nella contabilità analitica e illustrate separatamente in nota integrativa.
Aggiornamento della stima e informativa in nota integrativa
Il fondo per imposte relativo a un contenzioso in corso va aggiornato a ogni data di bilancio, tenendo conto dell’evoluzione del giudizio (esito di un grado di giudizio, mutamento dell’orientamento giurisprudenziale su questioni analoghe, eventuale definizione agevolata della controversia): la nota integrativa deve illustrare la natura del contenzioso, il grado di giudizio raggiunto e i criteri seguiti per la stima dell’accantonamento, senza che tale informativa comprometta la posizione dell’impresa nel contenzioso stesso, limitandosi quindi a una descrizione della fattispecie compatibile con la tutela della difesa in giudizio.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
- Contenziosi fiscali senza fondo. Le motivazioni per cui non è stato iscritto un fondo imposte pur in presenza di accertamenti o contenziosi con l’amministrazione finanziaria. Principio contabile: OIC 25, par. 93.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Indeducibilità dell’accantonamento per imposte contestate
L’accantonamento al fondo per imposte relative a un contenzioso in corso non è deducibile quando riguarda imposte a loro volta indeducibili, come l’IRES e l’IRAP, o sanzioni; per le imposte deducibili l’articolo 99, comma 2, del TUIR ammette la deduzione degli accantonamenti nei limiti dell’ammontare risultante dalle dichiarazioni presentate, dagli accertamenti o provvedimenti degli uffici e dalle decisioni delle commissioni tributarie: l’imposta accertata, quando l’accertamento diventa definitivo, segue le regole ordinarie di deducibilità previste per l’imposta specifica oggetto della contestazione (deducibile se relativa a un’imposta a sua volta deducibile secondo l’articolo 99 del TUIR, indeducibile in caso contrario), mentre le sanzioni collegate all’accertamento restano sempre indeducibili, indipendentemente dall’esito del contenzioso.
Rideterminazione del fondo alla definizione del contenzioso
Quando il contenzioso si conclude, con sentenza definitiva o con una forma di definizione agevolata, l’eventuale eccedenza del fondo rispetto all’importo effettivamente dovuto costituisce una sopravvenienza attiva, generalmente non imponibile nella parte corrispondente a un accantonamento che non aveva mai assunto rilevanza fiscale in sede di iscrizione; quando invece l’importo dovuto risulta superiore al fondo accantonato, la differenza costituisce un costo di competenza dell’esercizio in cui il contenzioso si definisce, deducibile secondo le ordinarie regole applicabili all’imposta specificamente contestata.
Accertamento IRAP impugnato
Nel 2025 Chi Srl riceve un avviso di accertamento IRAP relativo al 2022 e propone ricorso. Il consulente ritiene probabile la soccombenza per 14.000 euro di imposta, 3.000 euro di sanzioni e 1.000 euro di interessi. Nel 2026 la controversia si chiude con una conciliazione per 15.500 euro complessivi.
1. Accantonamento al fondo imposte - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte relative a esercizi precedenti (20) | 18.000,00 | - |
| Fondo per imposte, anche differite (B.2) | - | 18.000,00 |
| Totale | 18.000,00 | 18.000,00 |
Il fondo imposte accoglie imposta, sanzioni e interessi stimati. L’IRAP e le sanzioni non sono deducibili ai fini IRES, né al momento dell’accantonamento né al pagamento; gli interessi lo sono quando pagati, con imposte anticipate se il recupero è ragionevolmente certo.
2. Conciliazione - 20 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo per imposte, anche differite (B.2) | 18.000,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 15.500,00 |
| Imposte relative a esercizi precedenti (20) | - | 2.500,00 |
| Totale | 18.000,00 | 18.000,00 |
L’importo definito è inferiore al fondo: l’eccedenza di 2.500 euro si rilascia nella stessa voce in cui era stato accantonato.
3. Pagamento - 20 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 15.500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 15.500,00 |
| Totale | 15.500,00 | 15.500,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Distinzione dalle imposte differite. Verificare che il fondo per imposte relativo a contenziosi in corso sia tenuto distinto, nella contabilità analitica, dalle passività per imposte differite iscritte nella medesima voce B.2 (fondi per imposte, anche differite).
- Aggiornamento della stima. Aggiornare a ogni data di bilancio la valutazione del rischio di soccombenza e l’ammontare dell’accantonamento, sulla base dell’evoluzione del contenzioso.
- Indeducibilità dell’accantonamento. Verificare l’integrale ripresa a tassazione dell’accantonamento al fondo imposte per contenziosi non definitivi.
- Rideterminazione alla definizione. Verificare la corretta rilevazione della sopravvenienza attiva o del costo aggiuntivo quando il contenzioso si definisce per un importo diverso da quello accantonato.
Errori ricorrenti
Pagamenti in pendenza di giudizio imputati a costo
Le somme versate in pendenza del contenzioso, per effetto della riscossione frazionata, non sono un onere definitivo ma un anticipo che sarà trattenuto o restituito all'esito. Addebitarle a conto economico mentre il fondo resta integro duplica il costo; vanno rilevate come credito o portate a riduzione del fondo, secondo la situazione della controversia.
Stima limitata alla sola imposta
Quando la soccombenza è probabile, la passività comprende l'imposta, gli interessi maturati e le sanzioni che si prevede di pagare, tenendo conto delle eventuali riduzioni ottenibili con la definizione. Accantonare solo il tributo accertato sottostima l'onere e costringe a rilevare nell'esercizio della definizione un costo aggiuntivo che era già prevedibile.
Rilascio del fondo eccedente tra i ricavi
Se la controversia si chiude con un esborso inferiore a quanto accantonato per imposte sul reddito, la quota eccedente va rilevata nella stessa area del conto economico in cui è stato iscritto l'accantonamento, cioè tra le imposte. Classificarla tra gli altri ricavi della gestione altera il risultato operativo e il carico fiscale apparente dell'esercizio.
