Inquadramento generale
Fondi comuni – Compravendita di quote - le quote di fondi comuni di investimento sono titoli che rappresentano una partecipazione a un patrimonio gestito da una società di gestione del risparmio, investito in azioni, obbligazioni, immobili o altre attività. Le imprese le acquistano per impiegare liquidità temporanea o come investimento durevole. Dal punto di vista contabile e fiscale non sono partecipazioni in società, ma strumenti finanziari con regole proprie, sia per la valutazione sia per la tassazione dei proventi.
Profilo civilistico
Secondo l’OIC 20 e l’OIC 21 le quote destinate a restare durevolmente nel patrimonio si iscrivono tra le immobilizzazioni finanziarie, al costo, svalutato solo per perdite durevoli di valore; quelle destinate alla negoziazione si iscrivono nell’attivo circolante (C.III.6, altri titoli del circolante), al minore tra costo e valore di mercato, rappresentato dal valore della quota comunicato dalla società di gestione. Le società che non adottano i principi internazionali possono avvalersi, per il 2025 e il 2026, della deroga che consente di non svalutare i titoli del circolante per perdite ritenute temporanee, vincolando una riserva indisponibile.
Profilo fiscale
I proventi dei fondi concorrono al reddito dell’impresa quando sono percepiti, cioè alla distribuzione o al riscatto delle quote, e non al momento della maturazione. Le quote di fondi comuni sono escluse dal regime di esenzione delle plusvalenze su partecipazioni: la plusvalenza da cessione o riscatto è interamente imponibile. La società di gestione opera sui proventi una ritenuta del 26%, che per le imprese è a titolo d’acconto e si scomputa dall’imposta.
Valutazioni e differenze temporanee
Le svalutazioni delle quote iscritte nel circolante, per il principio di derivazione e le regole sui titoli, possono non coincidere con il valore fiscalmente riconosciuto, generando differenze temporanee da gestire con la fiscalità differita.
Switch tra comparti
Il passaggio da un comparto a un altro dello stesso fondo multicomparto non costituisce realizzo ai fini fiscali, secondo la disciplina dei redditi di capitale.
Punti di attenzione
Il costo delle quote acquistate in più momenti va determinato con un metodo costante, di norma il costo medio ponderato. Al riscatto occorre scomputare correttamente la ritenuta subita.
Informativa
La nota integrativa indica criteri di valutazione, movimenti e, per quelle immobilizzate iscritte sopra il valore di mercato, il fair value e le ragioni del mancato adeguamento.
Fondi comuni – Compravendita di quote: esempio di contabilizzazione
Un’impresa riscatta quote pagate 50.000 euro incassando 58.000 euro, al lordo della ritenuta. Rileva un provento di 8.000 euro, subisce una ritenuta di 2.080 euro, che scomputa dall’IRES, e tassa per intero la plusvalenza.
Se invece le quote fossero iscritte nel circolante e a fine anno il loro valore fosse sceso a 45.000 euro, la società dovrebbe svalutarle di 5.000 euro, salvo avvalersi della deroga per le perdite temporanee; la svalutazione avrebbe effetti fiscali solo secondo le regole dei titoli, e la differenza andrebbe tracciata nel prospetto della fiscalità differita.
Le quote di fondi si classificano secondo la destinazione: immobilizzate al costo salvo perdite durevoli, nel circolante al minore tra costo e mercato. Le plusvalenze non beneficiano della participation exemption.
Principi contabili (OIC)
Collocazione e valutazione secondo la destinazione economica
Secondo l’OIC 20, le quote di fondi comuni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce B.III.3 (altri titoli immobilizzati), e valutate al costo di acquisto, rettificato solo in presenza di una perdita di valore ritenuta durevole; le quote destinate a un impiego di natura non durevole sono iscritte tra l’attivo circolante, alla voce C.III.6 (altri titoli del circolante), e valutate al minore tra il costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori, e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, senza possibilità di mantenere, negli esercizi successivi, un valore superiore a quest’ultimo se non sono venuti meno i motivi della rettifica operata.
Deroga temporanea per i titoli dell’attivo circolante
L’articolo 45, comma 3-octies e 3-decies, del decreto legge 73/2022 ha introdotto una deroga al criterio ordinario di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante, in considerazione dell’eccezionale turbolenza dei mercati finanziari: i soggetti che redigono il bilancio secondo le disposizioni del codice civile possono mantenere, anche per i titoli del circolante, i medesimi valori risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente, senza operare la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, salvo che la perdita di valore abbia carattere durevole. La deroga, originariamente riferita all’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, è stata successivamente estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024 e, con la legge 199/2025, anche agli esercizi 2025 e 2026 (documento interpretativo OIC 12), sempre nel presupposto di una situazione di turbolenza dei mercati finanziari da valutare in concreto.
Rilevazione dei proventi secondo il principio di cassa e per competenza
I proventi dei fondi comuni concorrono a formare il risultato dell’impresa partecipante al momento della loro effettiva percezione, e non secondo un criterio di maturazione economica: resta tuttavia fermo, sul piano strettamente civilistico, l’obbligo generale di iscrizione dei ricavi secondo il criterio di competenza, con la conseguenza che l’impresa dovrà operare una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi per gli importi eventualmente iscritti in bilancio ma non ancora percepiti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Switch tra comparti dello stesso organismo: irrilevanza fiscale
Quando l’investitore effettua un passaggio, all’interno del medesimo organismo di investimento collettivo, disinvestendo da un fondo per sottoscriverne un altro di diverso comparto (la cosiddetta operazione di switch), non si genera alcun presupposto impositivo, in quanto fiscalmente si tassa il provento solo al momento della sua effettiva percezione, e non al momento del mero trasferimento tra comparti dello stesso organismo: l’operazione di switch, pur comportando sul piano formale una cessione e una nuova sottoscrizione, non realizza quindi alcuna plusvalenza o minusvalenza fiscalmente rilevante.
Esclusione dal regime della participation exemption
Le quote di fondi comuni di investimento mobiliare sono espressamente escluse dal regime di parziale esenzione delle plusvalenze previsto per le partecipazioni qualificate (participation exemption, articolo 87 del TUIR): le plusvalenze e le minusvalenze realizzate sulla cessione o sul riscatto di tali quote concorrono quindi integralmente a formare il reddito imponibile secondo le regole ordinarie, senza beneficiare di alcuna esenzione parziale.
Ritenuta sui proventi e sulle plusvalenze da riscatto
Al momento del riscatto delle quote, il soggetto gestore opera la ritenuta prevista sui proventi maturati, applicandola sulla differenza tra il valore di riscatto e il costo fiscalmente riconosciuto delle quote sottoscritte; quando dal riscatto emerge una minusvalenza, questa non genera alcun accredito immediato ma può essere utilizzata, secondo le regole ordinarie, in compensazione con successive plusvalenze della medesima natura, entro i limiti temporali previsti dalla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria.
Acquisto e riscatto di quote di fondi comuni con emersione di plusvalenza
Phi Srl acquista quote di un fondo comune di investimento mobiliare, classificate nell’attivo circolante, per 50.000 euro comprensivi di oneri accessori; al momento del riscatto, il valore di rimborso è di 58.000 euro, con emersione di una plusvalenza di 8.000 euro soggetta a ritenuta del 26%.
1. Acquisto delle quote di fondi comuni con oneri capitalizzati
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Quote di fondi comuni (C.III.6) | 50.000,00 | - |
| Banca c/c ordinario (C.IV.1) | - | 50.000,00 |
| Totale | 50.000,00 | 50.000,00 |
1-bis. Valutazione di fine esercizio - 31 dicembre
Le quote del circolante si valutano al minore tra costo e valore di mercato: se a fine anno il valore di rimborso fosse sceso sotto 50.000 euro, si rileverebbe una svalutazione in D.19.c (svalutazioni di titoli del circolante che non costituiscono partecipazioni); se è superiore, non si rileva alcun provento fino al riscatto.
2. Riscatto delle quote con emersione di plusvalenza e applicazione della ritenuta
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c ordinario (C.IV.1) | 55.920,00 | - |
| Erario c/ritenute (C.II.5-bis) | 2.080,00 | - |
| Quote di fondi comuni (C.III.6) | - | 50.000,00 |
| Proventi da titoli iscritti nell’attivo circolante (C.16.c) | - | 8.000,00 |
| Totale | 58.000,00 | 58.000,00 |
La plusvalenza di 8.000 euro, essendo le quote di fondi comuni escluse dal regime della participation exemption, concorre integralmente a formare il reddito imponibile di Phi Srl, con la ritenuta di 2.080 euro (8.000 euro moltiplicati per il 26%) scomputabile dall’imposta dovuta secondo le regole ordinarie.
Controlli prima della dichiarazione
- Destinazione economica dell’investimento. Verificare che la collocazione tra immobilizzazioni o attivo circolante rifletta una decisione motivata e coerente con l’effettiva finalità dell’investimento.
- Deroga per turbolenza dei mercati. Verificare, per gli esercizi interessati dalla deroga del DL 73/2022, la sussistenza in concreto di una situazione di turbolenza dei mercati finanziari e l’assenza di perdite di carattere durevole.
- Competenza dei proventi in bilancio. Verificare la corretta variazione in diminuzione per i proventi iscritti in bilancio per competenza ma non ancora percepiti secondo il criterio di cassa fiscale.
- Esclusione dalla PEX. Verificare che le plusvalenze su quote di fondi comuni siano assoggettate a tassazione integrale, senza applicare impropriamente l’esenzione parziale della participation exemption.
Errori ricorrenti
Quote del circolante valutate al NAV superiore al costo
Le quote iscritte nell'attivo circolante si valutano al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Allinearle al valore di quota di fine anno quando questo supera il costo significa iscrivere utili non realizzati, in contrasto con il principio di prudenza. Il plusvalore emerge solo al riscatto o alla cessione.
Commissioni di sottoscrizione spesate
Le commissioni di ingresso e gli altri oneri direttamente connessi all'acquisto delle quote fanno parte del costo dell'investimento. Imputarle a conto economico nell'esercizio della sottoscrizione riduce il costo di carico e fa emergere, al riscatto, una plusvalenza maggiore di quella effettiva, sia in bilancio sia ai fini fiscali.
Costo dei riscatti parziali preso dall'ultima sottoscrizione
Quando le quote sono acquistate in più momenti e riscattate solo in parte, il costo da contrapporre al valore di rimborso va determinato con il metodo adottato in modo costante, di norma il costo medio ponderato. Utilizzare il prezzo dell'ultimo acquisto, o quello più conveniente di volta in volta, altera il risultato dell'operazione e il valore delle quote residue.
