Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Finanziamenti e versamenti soci

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Finanziamenti e versamenti soci - i soci possono sostenere finanziariamente la propria società in due modi molto diversi. Con un finanziamento, il socio presta denaro che la società dovrà restituire, con o senza interessi: nasce un debito. Con un versamento in conto capitale, a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale, il socio apporta risorse senza diritto alla restituzione: si incrementa il patrimonio netto. La scelta tra le due forme va fatta e documentata al momento del versamento, perché da essa dipendono il bilancio, gli interessi, le ritenute e la posizione del socio in caso di crisi.

Profilo civilistico

Il finanziamento del socio si iscrive tra i debiti verso soci per finanziamenti (D.3), valutato secondo l’OIC 19; se è infruttifero o a tasso molto inferiore al mercato e la società applica il costo ammortizzato, la differenza rispetto al valore attuale ha natura di apporto e va a patrimonio netto. Il versamento in conto capitale si iscrive tra le altre riserve (A.VI) e non si restituisce, salvo come distribuzione di riserve. Nelle Srl l’articolo 2467 del codice civile posterga il rimborso dei finanziamenti dei soci concessi in situazioni di squilibrio finanziario rispetto agli altri creditori.

Profilo fiscale

Secondo l’articolo 46 del TUIR le somme versate dai soci si presumono date a titolo di mutuo, salvo che dai bilanci risulti una diversa natura. L’articolo 45 presume che i capitali dati a mutuo producano interessi al saggio legale, salvo prova contraria, fornita solo con documenti di data certa. La società opera sugli interessi pagati ai soci persone fisiche una ritenuta del 26% e li deduce nei limiti dell’articolo 96. I versamenti in conto capitale non sono tassabili per la società e aumentano il costo fiscale della partecipazione del socio.

Rinuncia al credito

Se il socio rinuncia al rimborso del finanziamento, per la società la rinuncia è un apporto di patrimonio. L’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR la considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale del credito presso il socio, che quest’ultimo deve comunicare con una dichiarazione sostitutiva; in mancanza, il valore fiscale si considera pari a zero.

Registro e documentazione

Il contratto di finanziamento stipulato per iscritto va registrato; la delibera o la lettera che accompagna il versamento deve indicarne con chiarezza la natura.

Punti di attenzione

Occorre verificare la coerenza tra delibere, contabilità e nota integrativa sulla natura di ogni versamento. Un finanziamento dichiarato infruttifero senza documenti di data certa espone alla presunzione di interessi per il socio.

Informativa

La nota integrativa indica i finanziamenti dei soci ripartiti per scadenze, con separata indicazione di quelli postergati, e il prospetto delle riserve con l’origine dei versamenti in conto capitale.

Finanziamenti e versamenti soci: esempio di contabilizzazione

Un socio versa 50.000 euro alla società. Se la lettera di accompagnamento, di data certa, lo qualifica come finanziamento infruttifero da restituire entro tre anni, la società iscrive un debito in D.3 (debiti verso soci per finanziamenti) e non ci sono interessi presunti. Se lo qualifica come versamento in conto capitale, la società iscrive una riserva e il socio aumenta il costo della sua partecipazione.

Regola Fondamentale & Ratio

Il finanziamento del socio è un debito da restituire e si presume fruttifero; il versamento in conto capitale è patrimonio netto. La scelta deve risultare dal bilancio e ne dipendono interessi, ritenute e postergazione.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 19TUIR, art. 96TUIR, art. 88

🏛️Principi contabili (OIC)

Presunzione di finanziamento e classificazione in bilancio

Ai sensi dell’articolo 46, comma 1, del TUIR, le somme versate alla società dai propri soci si considerano date a titolo di mutuo se dai bilanci o dai rendiconti della società non risulta che il versamento è stato effettuato ad altro titolo: la qualifica di versamento in conto capitale deve quindi risultare espressamente dall’appostazione a patrimonio netto nel bilancio della società, non essendo sufficiente una mera dichiarazione del socio circa la destinazione della somma. I finanziamenti vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D.3, debiti verso soci per finanziamenti, mentre nel bilancio della società finanziatrice il credito è iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie o, a seconda della durata, tra l’attivo circolante.

Presunzione di fruttuosità e prova contraria tassativa

L’articolo 45, comma 2, del TUIR stabilisce che per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nella misura pattuita per iscritto: la presunzione di fruttuosità è relativa e ammette prova contraria, ma tale prova non è libera, dovendo essere fornita nei modi e nelle forme tassativamente stabilite dalla legge, individuate dalla giurisprudenza di legittimità nel bilancio d’esercizio della società, che deve dare esplicitamente atto dell’infruttuosità del finanziamento. In assenza di indicazione della scadenza, gli interessi si presumono maturati nell’ammontare risultante alla chiusura di ciascun periodo d’imposta; in assenza di indicazione della misura, si applica il tasso legale.

Costo ammortizzato per i finanziamenti infragruppo infruttiferi

Secondo l’OIC 19, i finanziamenti infragruppo, quando privi di un tasso di interesse esplicito o pattuiti a condizioni fuori mercato, vanno valutati al costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale, il che richiede di attualizzare il valore nominale del debito al tasso di interesse di mercato: quando il finanziamento infruttifero è erogato da una società controllante con la finalità di rafforzare patrimonialmente la controllata, la differenza tra il valore nominale del finanziamento e il suo valore attuale non transita a conto economico, ma è rilevata dalla società beneficiaria quale incremento diretto del patrimonio netto, e dalla società finanziatrice quale incremento del costo della partecipazione. Per i debiti di natura finanziaria con scadenza entro dodici mesi, o per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese anche oltre tale soglia, il principio di rilevanza consente di non applicare il costo ammortizzato e l’attualizzazione, purché se ne dia adeguata informativa in nota integrativa.

Postergazione dei finanziamenti soci nelle società a responsabilità limitata

L’articolo 2467 c.c. subordina il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società, in qualsiasi forma erogati, al soddisfacimento degli altri creditori, quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risultava un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento di capitale anziché un finanziamento: la valutazione di queste condizioni va effettuata con riferimento al momento in cui il finanziamento è stato concesso, e non a quello, eventualmente successivo, in cui ne viene richiesto il rimborso. Se il rimborso è avvenuto nell’anno precedente l’apertura della liquidazione giudiziale della società, il socio deve restituire quanto ricevuto alla massa dei creditori. Un consolidato orientamento della Cassazione estende il medesimo principio di postergazione anche alle società per azioni caratterizzate da una ristretta base sociale, quando il socio riveste un ruolo attivo nell’amministrazione della società o dispone comunque di un’informazione idonea ad apprezzare le condizioni di eccessivo indebitamento o di opportunità del conferimento.

Prestiti della società ai soci: profili di governance

L’operazione inversa, in cui è la società a erogare un prestito a favore di un socio, richiede una previsione statutaria espressa che autorizzi gli amministratori a disporne: in assenza di tale previsione, gli amministratori che comunque procedano rispondono civilmente verso la società e i creditori sociali, con un rischio che si aggrava sensibilmente in caso di successiva insolvenza, potendo l’operazione essere valutata come distrazione di risorse sociali ai fini dei reati fallimentari. Sul piano fiscale, quando il prestito al socio non trova fondamento in un’espressa previsione statutaria, l’Amministrazione finanziaria tende a considerare non inerenti, e quindi indeducibili, gli interessi passivi pagati dalla società al sistema bancario per procurarsi la provvista corrispondente.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Finanziamenti dei soci. I finanziamenti effettuati dai soci ripartiti per scadenze, con separata indicazione di quelli con clausola di postergazione. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 19-bis, c.c.; OIC 19, par. 81.
  • Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Scadenze e garanzie. I debiti verso soci per finanziamenti (D.3) di durata residua oltre cinque anni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica) (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Ritenuta sugli interessi e deducibilità per la società

Sugli interessi corrisposti al socio per i finanziamenti fruttiferi, la società opera una ritenuta del 26%, a titolo d’acconto se il socio è persona fisica che non detiene la partecipazione in regime d’impresa, a titolo d’imposta se il socio è un soggetto non residente, salve le specifiche disposizioni convenzionali più favorevoli; nessuna ritenuta si applica se il socio è una persona giuridica o una persona fisica che detiene la partecipazione in regime d’impresa, i cui interessi attivi concorrono a formare il reddito secondo le regole ordinarie. Per la società finanziata, gli interessi passivi sono deducibili nei limiti generali dell’articolo 96 del TUIR, calcolati sul risultato operativo lordo.

Doppio binario nei finanziamenti infragruppo infruttiferi

Quando il finanziamento infragruppo, erogato tra soggetti tra cui sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c., è infruttifero o pattuito a condizioni fuori mercato, non si applica il principio di derivazione rafforzata: sono infatti fiscalmente rilevanti solo i componenti positivi e negativi desumibili dal contratto di finanziamento, e non quelli, di natura meramente figurativa, derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato. Ne consegue un disallineamento tra il dato di bilancio e quello fiscale, gestito tramite variazioni in dichiarazione: la società finanziata, che ha iscritto in bilancio un incremento di patrimonio netto e maggiori interessi passivi figurativi a conto economico rispetto a quelli contrattualmente previsti, opera una corrispondente variazione in aumento; la società finanziante, che ha iscritto un incremento del costo della partecipazione e maggiori interessi attivi figurativi, opera una corrispondente variazione in diminuzione. L’incremento di patrimonio netto rilevato dalla società finanziata per questo effetto non è comunque rilevante ai fini del calcolo dell’aiuto alla crescita economica.

Imposta di registro sul contratto di finanziamento

Il contratto di finanziamento soci stipulato per iscritto va registrato in termine fisso entro venti giorni dalla stipula: se il finanziamento è infruttifero, e quindi fuori dal campo di applicazione dell’IVA, sconta l’imposta di registro proporzionale del 3% sull’importo finanziato; se il finanziamento è fruttifero, e quindi esente da IVA, sconta l’imposta di registro in misura fissa, per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro. La redazione di un atto scritto risulta comunque necessaria per vincere la presunzione legale di fruttuosità del finanziamento.

Rinuncia del socio al finanziamento: sopravvenienza attiva nel limite del valore fiscale

Quando il socio rinuncia al proprio credito verso la società derivante da un finanziamento erogato, l’articolo 88, comma 4-bis, del TUIR stabilisce che la rinuncia costituisce sopravvenienza attiva per la società solo per la parte che eccede il valore fiscale del credito in capo al socio rinunciante: il socio deve comunicare alla società, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, l’ammontare fiscalmente rilevante del credito oggetto di rinuncia, in mancanza della quale il valore fiscale si considera pari a zero e l’intero importo della rinuncia costituisce sopravvenienza attiva imponibile. La rinuncia, per il socio, incrementa specularmente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione per un importo pari al valore fiscale del credito rinunciato, e non per l’intero valore nominale.

Versamenti soci: apporti a titolo definitivo privi di obbligo di restituzione

I versamenti soci, effettuati a fondo perduto, in conto capitale o in vista di un futuro aumento di capitale, si distinguono nettamente dai finanziamenti per la loro natura di apporto a titolo definitivo, privo di obbligo di restituzione: la qualifica di versamento, e non di finanziamento, deve risultare dalla sua appostazione a patrimonio netto nel bilancio della società, non essendo sufficiente la mera indicazione da parte del socio della destinazione della somma versata. I versamenti soci non sono soggetti ai vincoli previsti per la raccolta del risparmio tra il pubblico, e non richiedono una delibera assembleare, potendo costituire un atto spontaneo del singolo socio, accettato anche tacitamente dalla società; il versamento in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale non è soggetto a registrazione, mentre è dovuta l’imposta fissa di registro al momento della registrazione del verbale assembleare di aumento di capitale mediante utilizzo del versamento.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Finanziamento infruttifero da parte della società controllante

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Upsilon Srl (controllante) eroga alla controllata Chi Srl un finanziamento infruttifero di 1.000 euro, con la finalità di rafforzarne patrimonialmente la struttura finanziaria; il valore attuale del finanziamento, calcolato al tasso di interesse di mercato, è di 850 euro.

1. Rilevazione del finanziamento infruttifero al costo ammortizzato presso la controllata

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 1.000,00 -
Debiti v/soci per finanziamenti infruttiferi (D.3) - 850,00
Altre riserve – Riserva da apporto soci (A.VI) - 150,00
Totale 1.000,00 1.000,00

2. Rilevazione degli interessi passivi figurativi a fine esercizio

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi (C.17) 50,00 -
Debiti v/soci per finanziamenti infruttiferi (D.3) - 50,00
Totale 50,00 50,00

Poiché il finanziamento non prevede un tasso di interesse esplicito nel contratto, gli interessi passivi figurativi di 50 euro rilevati secondo il costo ammortizzato non hanno alcuna rilevanza fiscale, in assenza di derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo a condizioni fuori mercato: Chi Srl opera una corrispondente variazione in aumento in dichiarazione dei redditi, mentre Upsilon Srl, specularmente, opera una variazione in diminuzione per i maggiori interessi attivi figurativi da essa rilevati.

3. Interessi figurativi del secondo anno e rimborso

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Interessi passivi (C.17) 100,00 -
Debiti v/soci per finanziamenti infruttiferi (D.3) 900,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 1.000,00
Totale 1.000,00 1.000,00

Nel secondo anno gli interessi figurativi completano la differenza tra il valore attuale e il valore di rimborso: il debito torna a 1.000 euro e si estingue con il rimborso. Nel complesso gli interessi figurativi, 150 euro, corrispondono alla riserva iscritta all’inizio, e non hanno rilevanza fiscale.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Qualificazione dell’apporto. Verificare che la natura di versamento, e non di finanziamento, risulti espressamente dall’appostazione a patrimonio netto nel bilancio della società.
  • Prova dell’infruttuosità. Verificare che l’infruttuosità del finanziamento risulti dal bilancio d’esercizio della società, unica forma tassativamente idonea a vincere la presunzione legale di fruttuosità.
  • Condizioni di postergazione. Verificare, al momento della concessione del finanziamento, la sussistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento o di una situazione che avrebbe richiesto un conferimento, ai fini dell’applicazione dell’articolo 2467 c.c.
  • Derivazione rafforzata nei finanziamenti infragruppo. Verificare l’esclusione della derivazione rafforzata per i finanziamenti infragruppo infruttiferi o fuori mercato tra soggetti in rapporto di controllo.
  • Documentazione della rinuncia. Verificare l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del socio rinunciante, indicante il valore fiscale del credito oggetto di rinuncia.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Rimborso del finanziamento postergato alla vigilia della crisi

Quando il finanziamento del socio è stato concesso in una situazione di squilibrio che avrebbe richiesto un conferimento, il suo rimborso è postergato alla soddisfazione degli altri creditori; se avviene nell'anno anteriore all'apertura della procedura concorsuale deve essere restituito. Rimborsare il socio prima dei fornitori nelle fasi di difficoltà espone lui alla restituzione e gli amministratori a responsabilità.

Errore ricorrente

Rinuncia del socio registrata come provento

La rinuncia del socio al credito per finanziamento, nei limiti del suo valore fiscale, costituisce un apporto di patrimonio e va imputata a riserva, non a conto economico. Rilevarla come sopravvenienza attiva gonfia l'utile e, se il valore fiscale non è documentato, rende tassabile la parte eccedente. Occorre acquisire la dichiarazione del socio prima di registrare l'operazione.

Errore ricorrente

Finanziamenti versati in contanti

I trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi sono vietati oltre le soglie fissate dalla normativa antiriciclaggio, e il rapporto tra socio e società non fa eccezione. Un finanziamento eseguito in contanti oltre il limite espone entrambe le parti a sanzioni rilevanti e rende più difficile dimostrare l'effettiva provenienza delle somme. Il versamento va eseguito con mezzi tracciabili.