Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 17 Settembre 2026

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti - il capitale sociale va sempre iscritto per l’intero importo nominale sottoscritto, anche se non interamente versato: la parte non versata non riduce direttamente la voce Capitale, ma è rilevata come credito verso soci nella voce A dell’attivo, con separata indicazione della quota già richiamata rispetto a quella ancora da richiamare. Solo la quota richiamata è esigibile e può essere in mora se non versata nei termini.

Percorso dal conferimento al versamento

Alla sottoscrizione si rileva l’intero credito verso i soci in contropartita del capitale sociale e dell’eventuale riserva sovrapprezzo. Il versamento minimo del 25% della parte in denaro, insieme all’intero sovrapprezzo, riduce subito il credito. Il richiamo successivo del residuo riclassifica la parte corrispondente da «non richiamata» a «decimi richiamati»; il relativo versamento estingue infine il credito. La sequenza è tassativa: sottoscrizione, richiamo, versamento, e solo in caso di inadempimento mora e decadenza.

Conferimenti in natura e conferimento d’opera nella S.r.l.

I conferimenti in natura o di crediti devono essere integralmente liberati alla sottoscrizione, come richiedono l’articolo 2342, ultimo comma, del codice civile per le società per azioni e l’articolo 2464, comma 5, per le società a responsabilità limitata: generano quindi un credito verso soci soltanto per l’eventuale parte in denaro non versata, mai per la parte conferita in natura. Nelle società a responsabilità limitata è ammesso anche il conferimento d’opera o di servizi, ma solo se l’atto costitutivo lo prevede espressamente: richiede sempre una relazione giurata di stima ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile, con oggetto circoscritto o comunque temporalmente determinabile, e può essere garantito da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria in luogo del versamento in denaro.

Mora del socio

Nella società a responsabilità limitata, se il socio non esegue il versamento richiesto, gli amministratori lo diffidano a pagare entro trenta giorni, con regole analoghe per le società per azioni; decorso inutilmente il termine, possono vendere la sua partecipazione agli altri soci o, in mancanza di offerte, dichiararlo decaduto, trattenendo le somme già versate e riducendo il capitale se la partecipazione non trova acquirenti. Il socio in mora non può esercitare il diritto di voto.

Profilo fiscale

La sottoscrizione, il richiamo e il versamento del capitale non hanno effetti sul reddito della società: sono operazioni sul patrimonio netto. Per il socio, i versamenti eseguiti incrementano il costo fiscale della partecipazione. L’imposta di registro sull’atto costitutivo o sull’aumento di capitale in denaro si applica in misura fissa.

Nel bilancio abbreviato

Le società che redigono il bilancio abbreviato possono comprendere i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti nella voce dei crediti dell’attivo circolante, secondo l’articolo 2435-bis del codice civile, indicandoli comunque in nota integrativa.

Punti di attenzione

Occorre verificare che il credito corrisponda al capitale sottoscritto e non versato risultante dal registro delle imprese, che la parte richiamata sia distinta da quella da richiamare e che i conferimenti in natura non siano mai esposti come crediti verso soci.

Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti: esempio di contabilizzazione

Una srl è costituita con capitale di 100.000 euro in denaro, di cui i soci versano il 25%. Al 31 dicembre iscrive il capitale di 100.000 euro e crediti verso soci per 75.000 euro, non ancora richiamati; quando gli amministratori richiamano il residuo, il credito si sposta tra i decimi richiamati fino al versamento.

Regola Fondamentale & Ratio

Il capitale sociale si iscrive per l'intero importo sottoscritto; la parte non versata è un credito verso soci, distinto fra quota richiamata e da richiamare, che segue un percorso tracciato fino al versamento o, in caso di mora, alla decadenza del socio e all'eventuale riduzione del capitale.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2342, art. 2344, art. 2464 c. 5, art. 2465, art. 2466 c.c.; art. 2424 c.c

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione in bilancio e distinzione fra quota richiamata e da richiamare

Lo schema dello stato patrimoniale, secondo l’articolo 2424 del codice civile, colloca i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti nella voce A dell’attivo, con separata indicazione della parte già richiamata. La distinzione è la chiave di lettura della voce: solo la quota richiamata è un credito esigibile, suscettibile di mora, mentre la quota non ancora richiamata rappresenta un impegno futuro dei soci, non ancora azionabile dalla società. Nel bilancio in forma abbreviata e nel bilancio delle micro-imprese, che adottano schemi più sintetici, i crediti verso soci possono confluire nella voce C.II dei crediti dell’attivo circolante, senza una voce A separata.

Riserva sovrapprezzo

L’eventuale sovrapprezzo delle azioni o delle quote deve essere versato integralmente alla sottoscrizione, indipendentemente dal versamento minimo del 25% previsto per il solo valore nominale: la riserva sovrapprezzo si alimenta quindi per l’intero importo fin dalla costituzione o dall’aumento di capitale, senza generare un credito residuo verso i soci per questa componente.

Riclassificazioni successive al richiamo e alla mora

Quando gli amministratori richiamano il residuo non versato, il credito si riclassifica da «crediti verso soci per versamenti ancora dovuti» a «crediti verso soci per decimi richiamati»: la riclassificazione non comporta alcuna variazione dell’importo complessivo, ma segnala che la quota è ora esigibile. Se il socio non versa entro il termine indicato nella diffida, il credito si riclassifica ulteriormente in «soci morosi c/decimi richiamati», in attesa dell’esito del procedimento di vendita coattiva o di decadenza. Lo storno del credito prima della formale decadenza o esclusione del socio non è corretto: la sequenza normativa - diffida, offerta agli altri soci in proporzione, vendita tramite intermediario o incanto, decadenza o esclusione con trattenuta delle somme riscosse - è tassativa, e uno storno anticipato rappresenterebbe un capitale sociale non corrispondente a quanto formalmente sottoscritto.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Azioni della società. Il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni e delle nuove azioni sottoscritte nell’esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 17, c.c.
  • Crediti verso soci. La composizione dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, distinguendo la parte già richiamata. Obbligo di legge: art. 2424 c.c. (voce A); art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Profili fiscali del conferimento e della mora

Irrilevanza reddituale del conferimento in denaro

Il conferimento in denaro a fronte della sottoscrizione del capitale sociale non è un atto di realizzo e non genera alcuna plusvalenza imponibile per il socio: si tratta dell’esecuzione di un’obbligazione assunta alla sottoscrizione, non di una cessione a titolo oneroso. La distinzione fra quota richiamata e da richiamare rileva quindi solo ai fini della corretta rappresentazione contabile del credito, non ai fini della determinazione di componenti di reddito.

Interessi di mora e riduzione del capitale

Nel periodo di mora, il socio che non versa il richiamato deve, secondo i principi generali sull’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, gli interessi legali sul relativo importo: la società li rileva come provento finanziario fino alla decadenza del socio, quando seguono la sorte del credito principale. La riduzione del capitale sociale conseguente alla mancata ricollocazione della partecipazione del socio decaduto è un’operazione sul capitale, non un componente di reddito imponibile: non genera plusvalenze, minusvalenze né sopravvenienze fiscalmente rilevanti in capo alla società.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Costituzione con capitale sottoscritto in denaro e in natura

Dal richiamo al versamento
Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società per azioni si costituisce con capitale sociale di 100.000 euro, sottoscritto per 50.000 euro mediante conferimento in natura, liberato integralmente alla sottoscrizione, e per 50.000 euro in denaro. Alla sottoscrizione si versa il 25% della parte in denaro, pari a 12.500 euro; il credito residuo verso i soci è quindi 37.500 euro. Due anni dopo gli amministratori richiamano l’intero residuo, che viene versato regolarmente. Gli importi sono ipotesi del caso.

1. Sottoscrizione del capitale sociale

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Immobile conferito in natura (B.II.1) 50.000,00 -
Soci c/sottoscrizione (A) 50.000,00 -
Capitale sociale (A.I) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

2. Versamento del 25% alla sottoscrizione

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 12.500,00 -
Soci c/sottoscrizione (A) - 12.500,00
Totale 12.500,00 12.500,00

Il credito residuo di 37.500 euro resta iscritto come crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, non richiamati, fino alla decisione degli amministratori.

3. Richiamo del residuo non versato

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso soci per decimi richiamati (A) 37.500,00 -
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) - 37.500,00
Totale 37.500,00 37.500,00

4. Versamento del richiamato

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 37.500,00 -
Crediti verso soci per decimi richiamati (A) - 37.500,00
Totale 37.500,00 37.500,00

📊Mora del socio e decadenza dalla partecipazione

Caso pratico guidato · Dati di partenza

In una diversa fattispecie, un socio non versa entro il termine della diffida un richiamo di 10.000 euro su decimi già richiamati. La società lo mette in mora e, non riuscendo a ricollocare la partecipazione né tra gli altri soci né tramite intermediario, ne dichiara la decadenza, riducendo il capitale sociale per il valore nominale corrispondente. Gli importi sono ipotesi del caso.

5. Messa in mora del socio moroso

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Soci morosi c/decimi richiamati (A) 10.000,00 -
Crediti verso soci per decimi richiamati (A) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

6. Decadenza del socio e riduzione del capitale

Non essendo stato possibile ricollocare la partecipazione entro l’esercizio, la società dichiara la decadenza del socio moroso e, non potendo recuperare l’importo, riduce il capitale sociale per il valore nominale corrispondente, stornando il credito residuo.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Capitale sociale (A.I) 10.000,00 -
Soci morosi c/decimi richiamati (A) - 10.000,00
Totale 10.000,00 10.000,00

⚠️Controlli prima della chiusura

Prima di chiudere il bilancio occorre verificare che la voce A dell’attivo rifletta correttamente lo stato di ciascuna quota di capitale non versata e che ogni riclassificazione sia stata effettuata al momento corretto.

  • Separazione richiamato/da richiamare. Verificare che la voce A indichi separatamente la quota già richiamata rispetto a quella non ancora richiamata.
  • Conferimenti in natura. Controllare che i conferimenti in natura o di crediti siano stati integralmente liberati alla sottoscrizione, senza generare un credito residuo per la parte conferita in natura.
  • Conferimento d’opera nella S.r.l. Verificare la previsione nell’atto costitutivo, la relazione giurata di stima e l’eventuale garanzia sostitutiva del versamento in denaro.
  • Sequenza della mora. Controllare che lo storno del credito non sia stato anticipato rispetto alla formale decadenza o esclusione del socio, rispettando l’ordine diffida, offerta agli altri soci, vendita, decadenza.
  • Interessi di mora. Verificare la rilevazione degli interessi legali maturati sul versamento richiamato e non pagato fino alla decadenza del socio.
  • Riduzione del capitale. Controllare che la riduzione, se necessaria per mancata ricollocazione della partecipazione, sia stata effettuata per il corretto valore nominale, con l’eventuale differenza imputata a riserva di capitale.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Credito verso soci compensato con debiti verso lo stesso socio

Il socio non può liberarsi dell'obbligo di conferimento compensandolo con crediti che vanta verso la società, come un finanziamento o compensi non pagati. Registrare la compensazione, estinguendo il credito per versamenti dovuti, fa apparire liberato un capitale che in realtà non è stato versato e compromette l'integrità del capitale sociale.

Errore ricorrente

Credito per versamenti classificato tra i crediti del circolante

Il credito verso soci per versamenti ancora dovuti ha una collocazione propria nella voce A dell’attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), con distinzione della parte richiamata, nel bilancio ordinario. Inserirlo tra gli altri crediti del circolante lo confonde con crediti di natura commerciale o finanziaria e altera la lettura della solidità patrimoniale.

Errore ricorrente

Capitale sottoscritto registrato come interamente versato

Alla sottoscrizione occorre rilevare il capitale per l'intero importo sottoscritto e il credito verso soci per la parte non versata. Registrare in contabilità solo quanto effettivamente incassato, o al contrario iscrivere l'intero capitale come liberato, rende il patrimonio netto incoerente con lo statuto e con le risultanze del registro delle imprese.