Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Soci c/versamenti richiamati

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Soci c/versamenti richiamati - è il credito verso i soci per la parte di capitale non ancora versata che gli amministratori hanno chiesto di versare. Il richiamo trasforma un impegno generico in un credito esigibile: se il socio non paga, si applica la procedura del socio moroso.

Alla costituzione di una S.r.l. O di una S.p.A. I soci versano almeno il 25% dei conferimenti in denaro; il resto resta un impegno che gli amministratori possono richiamare in qualsiasi momento, per esempio quando serve liquidità per un investimento.

Cosa ci rientra

  • Situazioni tipiche. Richiamo del 75% residuo del capitale; richiamo di una rata dell’aumento di capitale.
  • Cosa non ci rientra. Capitale sottoscritto e non ancora richiamato (Soci c/sottoscrizioni).

Come riconoscerlo nei documenti

Delibera o comunicazione degli amministratori ai soci con importo e scadenza del versamento.

Differenze con conti simili

  • Soci c/sottoscrizioni. È il credito per la parte ancora da richiamare.
  • Crediti verso altri. I crediti diversi verso soci vanno in C.II.5-quater.

Collocazione in bilancio

Attivo A), parte già richiamata, indicata separatamente.

Socio moroso

Se il socio non versa nei termini, gli amministratori lo diffidano e poi offrono la sua quota agli altri soci; se nessuno la compra possono farla vendere, all’incanto nella S.r.l. O tramite una banca o un intermediario nella S.p.A., e in mancanza di acquirenti escludere il socio trattenendo le somme già versate e riducendo il capitale (artt. 2344 e 2466 c.c.). Il socio moroso non può votare.

Versamenti e costo fiscale

Per il socio le somme versate aumentano il costo fiscale della partecipazione; per la società non sono ricavi (art. 88, c. 4, TUIR).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Il richiamo e il versamento del capitale non generano componenti di reddito; aumentano il costo fiscale della partecipazione dei soci che versano.
  • IRAP. Non incidono sulla base IRAP, che per le società di capitali è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
  • IVA. I versamenti di capitale in denaro sono fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972).

Soci c/versamenti richiamati: esempio di contabilizzazione

Una S.r.l. Costituita con capitale di 20.000 euro, versato al 25%, richiama i 15.000 euro residui per finanziare un investimento. Un socio versa subito la sua parte, 12.000 euro; l’altro paga in ritardo, dopo la diffida.

Regola Fondamentale & Ratio

Con il richiamo degli amministratori il capitale sottoscritto e non versato diventa un credito esigibile, esposto separatamente in A) dell'attivo; si chiude con il versamento del socio.

Riferimenti Normativi Primari:
Artt. 2344, 2424, 2464 e 2466 c.c.; OIC 28; art. 88, c. 4, TUIR

🏛️Principi contabili (OIC)

Rappresentazione

L’OIC 28 colloca i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti nella voce A dell’attivo (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti), distinguendo la parte già richiamata da quella da richiamare; la contropartita è il capitale sociale, che in contabilità si tiene diviso tra versato e non versato.

Esigibilità

La parte richiamata è un credito esigibile a breve; se non è recuperabile, per esempio perché il socio è insolvente, la società ne tiene conto nella valutazione e nelle procedure di riduzione del capitale.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Il richiamo e il versamento del capitale non generano componenti di reddito; aumentano il costo fiscale della partecipazione dei soci che versano.

IRAP

Non incidono sulla base IRAP, che per le società di capitali è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997).

IVA

I versamenti di capitale in denaro sono fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Richiamo dei tre quarti del capitale di una S.r.l.

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una S.r.l. Costituita con capitale di 20.000 euro, versato al 25%, richiama i 15.000 euro residui per finanziare un investimento. Un socio versa subito la sua parte, 12.000 euro; l’altro paga in ritardo, dopo la diffida.

1. Delibera di richiamo - 15 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Soci c/versamenti richiamati (A dell’attivo) 15.000,00 -
Soci c/sottoscrizioni (A dell’attivo) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

Il credito diventa esigibile e si sposta nella parte richiamata.

2. Versamento del primo socio - 15 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 12.000,00 -
Soci c/versamenti richiamati (A dell’attivo) - 12.000,00
Capitale sociale non versato (A.I del passivo) 12.000,00 -
Capitale sociale versato (A.I del passivo) - 12.000,00
Totale 24.000,00 24.000,00

All’incasso si chiude il credito e il capitale non versato diventa versato.

3. Versamento del secondo socio dopo la diffida - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 3.000,00 -
Soci c/versamenti richiamati (A dell’attivo) - 3.000,00
Capitale sociale non versato (A.I del passivo) 3.000,00 -
Capitale sociale versato (A.I del passivo) - 3.000,00
Totale 6.000,00 6.000,00

Il socio paga dopo la diffida: il capitale è ora interamente versato e i due conti del capitale si riuniscono.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Delibera. Conservare la delibera o la comunicazione di richiamo con la scadenza.
  • Libro soci. Aggiornare capitale versato e non versato per ciascun socio.
  • Esposizione. Esporre separatamente la parte richiamata in A) dell’attivo.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Richiamo registrato come ricavo

I versamenti di capitale non sono componenti di reddito.

Errore ricorrente

Capitale versato non aggiornato

All’incasso va girato il capitale non versato a versato.

Errore ricorrente

Parte richiamata non distinta

L’art. 2424 c.c. chiede di separarla da quella da richiamare.