Inquadramento generale
Rimanenze di cascami e scarti di lavorazione - sono i residui della lavorazione che hanno ancora un piccolo valore di recupero: ritagli di tessuto, sfridi di metallo, rottami, scarti di plastica rivendibili. Si iscrivono al presumibile valore di realizzo, se significativo; quelli senza valore non sono rimanenze.
Nelle officine meccaniche gli sfridi di acciaio, alluminio o rame possono valere cifre importanti. Tenerne conto nelle rimanenze e nei ricavi evita di sottostimare il reddito e rende tracciabili le vendite ai recuperatori, che il fisco controlla con attenzione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Sfridi di acciaio e alluminio; rottami ferrosi da vendere al recuperatore; ritagli di pelle; scarti di plastica rimacinabili.
- Cosa non ci rientra. Rifiuti da smaltire a pagamento; sottoprodotti con un proprio mercato stabile.
Come riconoscerlo nei documenti
Pesate e bolle del recuperatore, quotazioni dei rottami, inventario delle giacenze.
Differenze con conti simili
- Sottoprodotti. Hanno un mercato proprio e continuo.
- Rifiuti. Non hanno valore e generano costi di smaltimento.
Collocazione in bilancio
Attivo C.I.4 (prodotti finiti e merci), se di importo significativo.
Cascami e rifiuti
Se lo scarto non ha i requisiti del sottoprodotto e va a un impianto di recupero, è un rifiuto gestito con formulario; il fatto che il recuperatore lo paghi non cambia la natura ambientale, ma il ricavo resta da contabilizzare.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
- IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. L’inventario non è un’operazione IVA.
Rimanenze di cascami e scarti di lavorazione: esempio di contabilizzazione
Un’officina accumula sfridi di acciaio che vende a un recuperatore. A fine 2025 ne ha per 600 euro di valore di recupero, a fine 2026 per 800 euro.
Cascami e scarti con valore di recupero si iscrivono tra le rimanenze al valore netto di realizzo; la loro vendita a soggetti IVA avviene con l'inversione contabile se sono rottami metallici.
Principi contabili (OIC)
Valutazione
Cascami e scarti di valore non rilevante si valutano al valore netto di realizzo, dedotto dal costo della produzione da cui derivano, oppure non si inventariano se irrilevanti (OIC 13).
Svalutazione e ripristino
Quando il valore di realizzazione scende sotto il costo, per obsolescenza, deterioramento o calo dei prezzi, le rimanenze si svalutano, anche con un fondo rettificativo per categoria; se in un esercizio successivo vengono meno i motivi, si ripristina il valore fino al costo originario (OIC 13).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione.
IRAP
Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.
IVA
L’inventario non è un’operazione IVA. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi a soggetti IVA si fanno con l’inversione contabile: il venditore emette fattura senza IVA e l’acquirente la integra (art. 74, c. 7 e 8, DPR 633/1972).
Sfridi di acciaio di un’officina meccanica
Un’officina accumula sfridi di acciaio che vende a un recuperatore. A fine 2025 ne ha per 600 euro di valore di recupero, a fine 2026 per 800 euro.
1. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze cascami (C.I.4) | 600,00 | - |
| Variazione rimanenze cascami (A.2) | - | 600,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 |
Gli sfridi si valorizzano al prezzo pagato dal recuperatore al chilo, meno il trasporto.
2. Storno delle iniziali e rilevazione delle finali - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione rimanenze cascami (A.2) | 600,00 | - |
| Rimanenze cascami (C.I.4) | - | 600,00 |
| Rimanenze cascami (C.I.4) | 800,00 | - |
| Variazione rimanenze cascami (A.2) | - | 800,00 |
| Totale | 1.400,00 | 1.400,00 |
Nel secondo esercizio la società storna le rimanenze iniziali e rileva le finali nella stessa scrittura di chiusura: a conto economico resta solo la differenza, che rettifica i costi o i ricavi dell’anno.
3. Vendita al recuperatore con inversione contabile - 20 gennaio 2027
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 800,00 | - |
| Ricavi da vendita di cascami (A.1) | - | 800,00 |
| Totale | 800,00 | 800,00 |
La fattura è emessa senza IVA con la dicitura dell’inversione contabile: l’imposta la integra l’acquirente.
Controlli prima della dichiarazione
- Inversione contabile. Verificare che le vendite di rottami metallici a soggetti IVA siano fatturate senza IVA con la norma di riferimento.
- Tracciabilità. Conservare formulari e documenti di pesatura.
- Inventario fisico. Verificare che le quantità in bilancio risultino da una conta fisica o da una contabilità di magazzino riconciliata con la conta.
Errori ricorrenti
Vendite di sfridi non fatturate
Espongono a ricavi non dichiarati e a sanzioni.
IVA addebitata sui rottami
Tra soggetti IVA si applica l’inversione contabile.
Scarti significativi non inventariati
Il reddito dell’anno risulta sottostimato.
