Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Rimanenze di cascami e scarti di lavorazione

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Rimanenze di cascami e scarti di lavorazione - sono i residui della lavorazione che hanno ancora un piccolo valore di recupero: ritagli di tessuto, sfridi di metallo, rottami, scarti di plastica rivendibili. Si iscrivono al presumibile valore di realizzo, se significativo; quelli senza valore non sono rimanenze.

Nelle officine meccaniche gli sfridi di acciaio, alluminio o rame possono valere cifre importanti. Tenerne conto nelle rimanenze e nei ricavi evita di sottostimare il reddito e rende tracciabili le vendite ai recuperatori, che il fisco controlla con attenzione.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Sfridi di acciaio e alluminio; rottami ferrosi da vendere al recuperatore; ritagli di pelle; scarti di plastica rimacinabili.
  • Cosa non ci rientra. Rifiuti da smaltire a pagamento; sottoprodotti con un proprio mercato stabile.

Come riconoscerlo nei documenti

Pesate e bolle del recuperatore, quotazioni dei rottami, inventario delle giacenze.

Differenze con conti simili

  • Sottoprodotti. Hanno un mercato proprio e continuo.
  • Rifiuti. Non hanno valore e generano costi di smaltimento.

Collocazione in bilancio

Attivo C.I.4 (prodotti finiti e merci), se di importo significativo.

Cascami e rifiuti

Se lo scarto non ha i requisiti del sottoprodotto e va a un impianto di recupero, è un rifiuto gestito con formulario; il fatto che il recuperatore lo paghi non cambia la natura ambientale, ma il ricavo resta da contabilizzare.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
  • IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. L’inventario non è un’operazione IVA.

Rimanenze di cascami e scarti di lavorazione: esempio di contabilizzazione

Un’officina accumula sfridi di acciaio che vende a un recuperatore. A fine 2025 ne ha per 600 euro di valore di recupero, a fine 2026 per 800 euro.

Regola Fondamentale & Ratio

Cascami e scarti con valore di recupero si iscrivono tra le rimanenze al valore netto di realizzo; la loro vendita a soggetti IVA avviene con l'inversione contabile se sono rottami metallici.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 92 TUIR; art. 74, c. 7 e 8, DPR 633/1972; D.Lgs. 152/2006; OIC 13

🏛️Principi contabili (OIC)

Valutazione

Cascami e scarti di valore non rilevante si valutano al valore netto di realizzo, dedotto dal costo della produzione da cui derivano, oppure non si inventariano se irrilevanti (OIC 13).

Svalutazione e ripristino

Quando il valore di realizzazione scende sotto il costo, per obsolescenza, deterioramento o calo dei prezzi, le rimanenze si svalutano, anche con un fondo rettificativo per categoria; se in un esercizio successivo vengono meno i motivi, si ripristina il valore fino al costo originario (OIC 13).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione.

IRAP

Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.

IVA

L’inventario non è un’operazione IVA. Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi a soggetti IVA si fanno con l’inversione contabile: il venditore emette fattura senza IVA e l’acquirente la integra (art. 74, c. 7 e 8, DPR 633/1972).

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Sfridi di acciaio di un’officina meccanica

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’officina accumula sfridi di acciaio che vende a un recuperatore. A fine 2025 ne ha per 600 euro di valore di recupero, a fine 2026 per 800 euro.

1. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Rimanenze cascami (C.I.4) 600,00 -
Variazione rimanenze cascami (A.2) - 600,00
Totale 600,00 600,00

Gli sfridi si valorizzano al prezzo pagato dal recuperatore al chilo, meno il trasporto.

2. Storno delle iniziali e rilevazione delle finali - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Variazione rimanenze cascami (A.2) 600,00 -
Rimanenze cascami (C.I.4) - 600,00
Rimanenze cascami (C.I.4) 800,00 -
Variazione rimanenze cascami (A.2) - 800,00
Totale 1.400,00 1.400,00

Nel secondo esercizio la società storna le rimanenze iniziali e rileva le finali nella stessa scrittura di chiusura: a conto economico resta solo la differenza, che rettifica i costi o i ricavi dell’anno.

3. Vendita al recuperatore con inversione contabile - 20 gennaio 2027

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 800,00 -
Ricavi da vendita di cascami (A.1) - 800,00
Totale 800,00 800,00

La fattura è emessa senza IVA con la dicitura dell’inversione contabile: l’imposta la integra l’acquirente.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Inversione contabile. Verificare che le vendite di rottami metallici a soggetti IVA siano fatturate senza IVA con la norma di riferimento.
  • Tracciabilità. Conservare formulari e documenti di pesatura.
  • Inventario fisico. Verificare che le quantità in bilancio risultino da una conta fisica o da una contabilità di magazzino riconciliata con la conta.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Vendite di sfridi non fatturate

Espongono a ricavi non dichiarati e a sanzioni.

Errore ricorrente

IVA addebitata sui rottami

Tra soggetti IVA si applica l’inversione contabile.

Errore ricorrente

Scarti significativi non inventariati

Il reddito dell’anno risulta sottostimato.