Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Edilizia – Costi, ricavi e rimanenze

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Edilizia – Costi, ricavi e rimanenze - un’impresa edile può lavorare in due modi: costruire opere su commissione di un cliente, con un contratto di appalto, oppure costruire in proprio per poi vendere gli immobili sul mercato. Nel primo caso la produzione in corso si valuta come lavori in corso su ordinazione; nel secondo gli immobili in costruzione e quelli ultimati e non venduti sono rimanenze di magazzino, i cosiddetti beni merce. Questa voce riguarda il secondo caso, con le sue regole su costi, ricavi, IVA e garanzie per gli acquirenti.

Profilo civilistico

Le rimanenze di aree e fabbricati si valutano a costi specifici, secondo l’OIC 13: il costo del terreno o del fabbricato da ristrutturare, con i relativi oneri accessori, più i costi di costruzione, progettazione, oneri di urbanizzazione e, se previsto dalla politica contabile, gli interessi sui finanziamenti destinati alla costruzione, per il periodo necessario a renderli pronti per la vendita. Se il valore di realizzo desumibile dal mercato è inferiore al costo, le rimanenze si svalutano. Il margine si rileva solo con la vendita.

Ricavi e caparre

Il ricavo della vendita si rileva quando si trasferisce la proprietà, di regola con il rogito notarile. Gli acconti incassati in base ai contratti preliminari sono debiti verso i promissari acquirenti, iscritti tra gli acconti (D.6).

Profilo fiscale

Anche fiscalmente i ricavi sono di competenza dell’esercizio del rogito, salvo che le parti abbiano pattuito un effetto traslativo diverso. Ai fini IVA, le prestazioni rese in subappalto nel settore edile sono soggette all’inversione contabile: il subappaltatore fattura senza imposta e l’impresa committente la integra. Le vendite di fabbricati abitativi da parte dell’impresa costruttrice entro cinque anni dall’ultimazione sono imponibili IVA; oltre, l’impresa può optare per l’imponibilità.

Tutela degli acquirenti

Per gli immobili da costruire, il D.Lgs. 122/2005 obbliga il costruttore a consegnare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia delle somme incassate prima del rogito, e al momento del trasferimento una polizza assicurativa decennale sui difetti costruttivi.

Punti di attenzione

Occorre imputare i costi comuni a ciascuna unità immobiliare con criteri documentati, per determinare correttamente il margine delle singole vendite, e verificare a ogni chiusura il valore di realizzo delle unità invendute.

Informativa

La nota integrativa indica i criteri di valutazione delle rimanenze, gli interessi capitalizzati e le eventuali svalutazioni.

Edilizia – Costi, ricavi e rimanenze: esempio di contabilizzazione

Un’impresa costruisce una palazzina di dieci appartamenti con un costo totale di 2.000.000 euro. A fine anno ne ha venduti quattro con rogito: rileva i ricavi delle vendite e lascia tra le rimanenze il costo dei sei appartamenti ancora invenduti, pari a 1.200.000 euro se i costi sono ripartiti in modo uniforme.

IMU sui beni merce

Dal 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché restano tali e non sono locati, sono esenti dall’IMU, a condizione di presentare la dichiarazione prevista.

Regola Fondamentale & Ratio

Le imprese edili che costruiscono per vendere valutano le unità come rimanenze a costo specifico, senza anticipare il margine, e ripartiscono il costo del terreno tra le unità vendute e quelle ancora in magazzino.

Riferimenti Normativi Primari:
D.P.R. 633/1972D.P.R. 633/1972, art. 17TUIR, art. 99TUIR, art. 83

🏛️Principi contabili (OIC)

Rimanenze da costruzione per la vendita: valutazione a costi specifici

Le rimanenze di fabbricati e aree in costruzione, quando l’impresa edifica in proprio per la successiva vendita, si valutano a costi specifici, sommando il costo di acquisto del terreno o del fabbricato da ristrutturare (maggiorato degli oneri accessori, delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle spese notarili e degli oneri di urbanizzazione), il costo di tutti i costi diretti e indiretti inerenti alla costruzione, e la quota di interessi passivi capitalizzabile, al netto degli sconti commerciali e finanziari rilevanti e del costo delle unità già vendute (il cosiddetto costo del venduto): non si tiene conto, nella valutazione, dei costi figurativi, quale il valore del lavoro prestato personalmente dall’imprenditore.

Capitalizzazione degli interessi passivi nelle rimanenze edilizie

Gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisto del terreno, per l’acquisto o la ristrutturazione del fabbricato, o per la costruzione, possono essere capitalizzati nel costo delle rimanenze quando il bene richiede un periodo di produzione significativo, a condizione che il valore del bene così incrementato non superi il valore di mercato: secondo un consolidato orientamento della Cassazione, per le imprese di costruzione gli interessi passivi relativi a un finanziamento richiesto per un intervento di ristrutturazione sono capitalizzabili anche se i lavori non sono ancora concretamente iniziati, essendo sufficiente la destinazione del finanziamento all’operazione immobiliare programmata. All’ultimazione del fabbricato, la capitalizzazione degli interessi nelle rimanenze si arresta, anche quando residui ancora un margine positivo rispetto al valore di mercato.

Cessioni gratuite di aree al Comune

Quando l’impresa di costruzione, per ottenere la licenza edilizia, è tenuta a cedere gratuitamente al Comune una porzione del terreno acquistato, tale cessione non costituisce una liberalità ma un onere direttamente funzionale all’ottenimento del titolo abilitativo: il costo complessivo di acquisto del terreno resta invariato, ma il costo unitario per metro quadro delle rimanenti aree edificabili aumenta proporzionalmente, dovendo l’intero costo originario essere ripartito su una superficie residua inferiore a quella complessivamente acquistata.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
  • Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
  • Ripartizione dei ricavi. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.; OIC 12, par. 114.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. Le ipoteche sulle aree e sui fabbricati in costruzione e gli impegni assunti con i contratti preliminari. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze; oneri finanziari capitalizzati; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Competenza di costi e ricavi secondo la natura del bene ceduto

I ricavi dalla vendita di fabbricati sono di competenza dell’esercizio in cui interviene la stipula dell’atto notarile, salvo che le parti abbiano pattuito il differimento degli effetti traslativi, mentre per le vendite di cosa futura (un fabbricato non ancora esistente) il ricavo è di competenza dell’esercizio in cui il bene viene a esistenza: quando l’impresa vende singole porzioni immobiliari (appartamenti, box) prima del completamento dell’intero fabbricato, occorre imputare al costo del venduto anche i costi che dovranno ancora essere sostenuti per completare le opere esterne o comuni, secondo una stima quanto più possibile analitica.

Reverse charge nel comparto edile

I servizi resi in subappalto nel settore edile sono soggetti al meccanismo dell’inversione contabile: il subappaltatore fattura la prestazione al proprio committente senza addebito d’imposta, indicando in fattura la dicitura relativa all’operazione soggetta a reverse charge ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, del DPR 633/1972, mentre il committente, quale debitore d’imposta, integra la fattura ricevuta indicando aliquota e imposta relativa, annotandola sia nel registro degli acquisti sia in quello delle vendite.

Contratto preliminare relativo a immobili da costruire

Per i preliminari relativi a immobili il cui permesso di costruire sia stato richiesto a partire dal 21 luglio 2005, il costruttore deve rilasciare al promissario acquirente una fideiussione a garanzia delle somme incassate o da incassare fino al trasferimento della proprietà, e successivamente consegnare una polizza assicurativa decennale a copertura dei danni materiali all’immobile derivanti da rovina totale o parziale o da gravi difetti costruttivi, manifestatisi dopo la stipula dell’atto definitivo. Il contratto preliminare relativo a un immobile da costruire deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, e va registrato entro venti giorni dalla sottoscrizione, con applicazione dell’imposta proporzionale su eventuali caparre o acconti pattuiti.

Bonus edilizi: una questione fiscale ancora aperta

Sul piano fiscale, la qualificazione dei bonus edilizi (quali il sismabonus e l’ecobonus) fruiti sotto forma di detrazione d’imposta resta oggetto di pareri non concordanti: secondo un primo orientamento, trattandosi della rettifica di un’imposta di per sé indeducibile ai sensi dell’articolo 99 del TUIR, il relativo importo non sarebbe imponibile ai fini IRES, in coerenza con quanto affermato dalla norma di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti n. 224/2024; secondo un diverso orientamento amministrativo, il principio di derivazione dell’articolo 83 del TUIR attribuirebbe invece piena rilevanza fiscale alla qualificazione contabile del bonus come contributo. In assenza di un chiarimento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria centrale, è opportuna una valutazione prudente caso per caso.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Ripartizione del costo del terreno dopo una cessione gratuita al Comune

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Delta Costruzioni Srl acquista un terreno edificabile di 1.000 mq per 100.000 euro (100 euro al mq); per ottenere la licenza edilizia cede gratuitamente al Comune 100 mq per opere di urbanizzazione.

1. Acquisto del terreno edificabile

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Rimanenze terreni edificabili (C.I) 100.000,00 -
Debiti v/fornitori (D.7) - 100.000,00
Totale 100.000,00 100.000,00

Il costo complessivo di acquisto resta invariato a 100.000 euro anche dopo la cessione gratuita di 100 mq al Comune, poiché tale cessione costituisce un onere funzionale all’ottenimento della licenza edilizia e non un’autonoma cessione a titolo oneroso: il costo unitario delle rimanenti aree edificabili, tuttavia, aumenta da 100 a 111,11 euro al mq (100.000 euro ripartiti su 900 mq residui), incidendo corrispondentemente sul costo del venduto delle unità immobiliari che su di esse verranno realizzate.

1-bis. Imposte e spese notarili sull’acquisto

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Rimanenze terreni edificabili (C.I) 10.500,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 10.500,00
Totale 10.500,00 10.500,00

Se il venditore è un privato, l’acquisto sconta l’imposta di registro del 9%, qui 9.000 euro, più 1.500 euro di spese notarili: sono oneri accessori e si aggiungono al costo del terreno, che sale a 110.500 euro.

1-ter. Cessione gratuita dell’area al Comune

La cessione dei 100 mq non richiede una scrittura: il costo resta sull’area residua, che ne beneficia perché senza la cessione non si potrebbe costruire. Il costo per metro quadrato edificabile diventa 110.500 ÷ 900 = 122,78 euro.

1-quater. Oneri di urbanizzazione pagati al Comune

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Rimanenze terreni edificabili (C.I) 15.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 15.000,00
Totale 15.000,00 15.000,00

Anche gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione pagati per il permesso di costruire fanno parte del costo delle rimanenze. A fine esercizio le aree e le costruzioni in corso si iscrivono tra le rimanenze a costi specifici; il costo passa al conto economico con la vendita delle unità.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Criterio di ripartizione del costo del terreno. Verificare che la ripartizione tra costo del venduto e rimanenze avvenga in base alla cubatura edificabile attribuita a ciascuna unità, e non alla sola superficie.
  • Costi da sostenere per completare le opere esterne. Verificare la corretta stima e imputazione al costo del venduto dei costi ancora da sostenere quando l’impresa vende porzioni immobiliari prima del completamento dell’intero fabbricato.
  • Reverse charge sui subappalti edili. Verificare la corretta applicazione del meccanismo dell’inversione contabile sui servizi resi in subappalto nel comparto edile.
  • Fideiussione e polizza decennale. Verificare il rilascio della fideiussione e della polizza assicurativa decennale nei contratti preliminari relativi a immobili da costruire.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Immobili ultimati e invenduti mantenuti tra i lavori in corso

Una volta completato il fabbricato, le unità non vendute sono prodotti finiti e non opere in corso. Lasciarle per anni tra i lavori in corso ritarda la verifica del valore di realizzo, che per immobili invenduti da tempo può essere inferiore al costo, e rende poco leggibile l'avanzamento dell'attività.

Errore ricorrente

Oneri finanziari capitalizzati anche dopo il completamento

Gli interessi sui finanziamenti specifici possono essere inclusi nel costo di costruzione solo durante il periodo di realizzazione. Continuare a imputarli al costo delle unità ultimate e invendute ne incrementa il valore in modo indebito e rinvia costi di competenza dell'esercizio.

Errore ricorrente

Caparre e acconti sui preliminari rilevati come ricavi

Le somme incassate alla firma dei preliminari di vendita sono acconti o caparre e restano debiti verso i promissari acquirenti fino al rogito. Contabilizzarle come ricavi, spesso per coprire costi di cantiere già sostenuti, anticipa il margine e crea un disallineamento con le rimanenze che restano iscritte.