Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 19 Settembre 2026

Rimanenze di materie prime

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Rimanenze di materie prime - sono i materiali che entrano direttamente nel prodotto e ne diventano parte: acciaio, legno, farina, tessuti, granuli di plastica. A fine anno le quantità presenti in magazzino, o presso terzi per la lavorazione, si valutano al minore tra costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori come trasporti e dazi, e valore di realizzo; la differenza con l’anno precedente rettifica gli acquisti di B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).

Le rimanenze sono il ponte tra due esercizi: il costo delle materie comprate ma non ancora usate non appartiene all’anno in cui si chiude il bilancio e viene rinviato al successivo, quando saranno consumate. Per questo il valore attribuito al magazzino sposta direttamente l’utile: ogni euro in più nelle rimanenze finali è un euro di costo in meno nell’anno.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Lamiere e profilati di un’officina; farina e zucchero di un’industria dolciaria; tessuti di un’impresa di confezioni; granuli di polimero di un’azienda di stampaggio.
  • Cosa non ci rientra. Materiali di consumo indiretti (conto proprio); beni di terzi in deposito o in conto visione; merci acquistate per la rivendita.

Come riconoscerlo nei documenti

Le quantità risultano dall’inventario fisico e dalla contabilità di magazzino; il costo unitario dalle fatture di acquisto con trasporti, dazi e altri oneri accessori.

Differenze con conti simili

  • Materie sussidiarie e di consumo. Non entrano nel prodotto o vi entrano in misura marginale.
  • Merci. Sono rivendute senza trasformazione.
  • Acconti a fornitori. Le materie pagate ma non ancora ricevute, se i rischi non sono passati.

Collocazione in bilancio

Attivo C.I.1 (materie prime, sussidiarie e di consumo). La variazione netta va in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) del conto economico, a rettifica degli acquisti di B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).

Valore di mercato delle materie

Per le materie prime il valore di realizzazione si stima con il costo di sostituzione, cioè il prezzo a cui si potrebbero ricomprare a fine anno; se però il prodotto finito in cui entreranno si venderà comunque con un margine, le materie non si svalutano anche se il loro prezzo è sceso (OIC 13).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
  • IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite.

Rimanenze di materie prime: esempio di contabilizzazione

Un’officina acquista lamiere nel corso dell’anno. A fine 2025 ne restano in magazzino per 35.000 euro; a fine 2026 per 42.000 euro, di cui un lotto di lamiere di spessore non più usato, che si svaluta.

Regola Fondamentale & Ratio

Le materie prime non ancora utilizzate a fine anno si iscrivono in C.I.1 (materie prime, sussidiarie e di consumo) al minore tra costo e valore di mercato; la variazione rispetto all'anno prima rettifica gli acquisti in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci).

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2426, c. 1, nn. 9 e 10, c.c.; art. 92 TUIR; OIC 13

🏛️Principi contabili (OIC)

Valutazione

Le rimanenze si iscrivono al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato (art. 2426, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 13). Il costo dei beni fungibili si può determinare con il costo medio ponderato, il FIFO o il LIFO (n. 10); il criterio scelto si applica con costanza e ogni cambiamento va motivato in nota integrativa.

Costo di acquisto

Il costo comprende il prezzo, gli oneri accessori di diretta imputazione come trasporti, dazi e assicurazioni, al netto di sconti, abbuoni e premi. Le materie in viaggio già di proprietà dell’impresa e quelle presso terzi per lavorazione fanno parte delle rimanenze; quelle di terzi in deposito presso l’impresa no.

Svalutazione e ripristino

Quando il valore di realizzazione scende sotto il costo, per obsolescenza, deterioramento o calo dei prezzi, le rimanenze si svalutano, anche con un fondo rettificativo per categoria; se in un esercizio successivo vengono meno i motivi, si ripristina il valore fino al costo originario (OIC 13).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione.

IRAP

Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.

IVA

L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite. I beni che mancano dal magazzino senza prova di furto, distruzione o cessione gratuita documentata si presumono venduti (DPR 441/1997): distruzioni ed eliminazioni volontarie vanno comunicate in anticipo o documentate con verbale.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Lamiere in magazzino di un’officina per due esercizi

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’officina acquista lamiere nel corso dell’anno. A fine 2025 ne restano in magazzino per 35.000 euro; a fine 2026 per 42.000 euro, di cui un lotto di lamiere di spessore non più usato, che si svaluta.

1. Acquisto di lamiere - 15 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Materie prime (B.6) 20.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 4.400,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 24.400,00
Totale 24.400,00 24.400,00

Il costo dell’acquisto va in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci); l’inventario di fine anno dirà quanta parte non è stata consumata.

2. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Rimanenze materie prime (C.I.1) 35.000,00 -
Variazione rimanenze materie prime (B.11) - 35.000,00
Totale 35.000,00 35.000,00

La conta fisica valorizzata al costo medio ponderato dà 35.000 euro: il costo delle lamiere non usate è rinviato al 2026.

3. Storno delle iniziali e rilevazione delle finali - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Variazione rimanenze materie prime (B.11) 35.000,00 -
Rimanenze materie prime (C.I.1) - 35.000,00
Rimanenze materie prime (C.I.1) 42.000,00 -
Variazione rimanenze materie prime (B.11) - 42.000,00
Totale 77.000,00 77.000,00

Nel secondo esercizio la società storna le rimanenze iniziali e rileva le finali nella stessa scrittura di chiusura: a conto economico resta solo la differenza, che rettifica i costi o i ricavi dell’anno. Le rimanenze salgono da 35.000 a 42.000 euro: la variazione positiva di 7.000 euro riduce il costo del 2026.

4. Svalutazione per obsolescenza - 31 dicembre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Variazione rimanenze materie prime (B.11) 1.500,00 -
Fondo svalutazione rimanenze (rettifica C.I) - 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

Un lotto di lamiere da 3.000 euro non si usa più e si potrebbe rivendere solo come rottame a 1.500 euro. Fiscalmente la svalutazione è deducibile solo fino al valore normale medio di dicembre.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Inventario fisico. Verificare che le quantità in bilancio risultino da una conta fisica o da una contabilità di magazzino riconciliata con la conta.
  • Costanza del metodo. Verificare che il criterio di valutazione sia lo stesso dell’anno precedente o che il cambiamento sia motivato in nota integrativa e indicato in dichiarazione.
  • Valore di realizzo. Verificare le categorie a lenta rotazione, deteriorate o con prezzi in calo e stimare la svalutazione necessaria.
  • Merci di terzi e presso terzi. Verificare che le materie in conto lavorazione presso terzi siano comprese e quelle di terzi in deposito escluse.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Rimanenze valutate al prezzo dell’ultimo acquisto

L’ultimo prezzo non è un metodo ammesso se non coincide con il FIFO: occorre applicare il criterio scelto in modo coerente.

Errore ricorrente

Materie svalutate con prodotti finiti in utile

Se il prodotto in cui entreranno si vende con margine, il calo del prezzo delle materie non giustifica la svalutazione.

Errore ricorrente

Svalutazione dedotta per intero

La svalutazione civilistica è deducibile solo fino al valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio (art. 92, c. 5, TUIR): l’eccedenza si riprende in aumento.