Inquadramento generale
Materie prime c/vendite - sono le vendite occasionali di materie prime acquistate per la produzione e non più necessarie: eccedenze, lotti non utilizzati, materiali ceduti a un’altra impresa del gruppo. Restano ricavi della gestione caratteristica.
Le materie prime sono i beni che l’impresa acquista per incorporarli nel prodotto o consumarli nel processo produttivo. Se un lotto non serve più, per un cambio di produzione o per un eccesso di scorte, l’impresa può rivenderlo: si tratta di una cessione di beni fuori dal normale ciclo, ma con lo stesso trattamento dei ricavi ordinari.
Cosa ci rientra
- Esempi. Cessione di un’eccedenza di lamiere; vendita di un lotto di tessuto non utilizzato; cessione di materie prime a una consociata.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura di vendita e scarico di magazzino.
Differenze con conti simili
- Cascami c/vendite. Gli scarti della lavorazione hanno un conto proprio.
- Resi su acquisti. Se la materia torna al fornitore non è una vendita.
Collocazione in bilancio
A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 2, TUIR): per le cessioni di beni mobili è la data della consegna o spedizione, o quella successiva in cui passa la proprietà; per gli immobili la data dell’atto.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. La cessione è imponibile (art. 2 DPR 633/1972) con l’aliquota del bene: 22% ordinaria, 10% o 4% per i beni delle tabelle allegate.
Materie prime c/vendite: esempio di contabilizzazione
Un’impresa metalmeccanica cede a un’altra un lotto di lamiere non più necessarie, per 2.000 euro più IVA al 22%. Il lotto era iscritto a magazzino per 1.700 euro. La consegna avviene il 29 dicembre con documento di trasporto e la fattura differita è emessa il 15 gennaio.
Riconciliare le materie consegnate con lo scarico al costo e le fatture, verificando natura IVA e rapporti infragruppo senza trattare la vendita come cessione di un cespite.
Principi contabili (OIC)
Valore della produzione
L’OIC 12 raccoglie nella macroclasse A del conto economico i ricavi dell’attività caratteristica (A.1, ricavi delle vendite e delle prestazioni), le variazioni delle rimanenze di prodotti e dei lavori in corso (A.2, variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, e A.3, variazioni dei lavori in corso su ordinazione), le capitalizzazioni per lavori interni (A.4, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e gli altri ricavi e proventi della gestione non finanziaria (A.5, altri ricavi e proventi), con indicazione separata dei contributi in conto esercizio.
Rilevazione dei ricavi
L’OIC 34 lega la rilevazione del ricavo al trasferimento del controllo del bene o all’esecuzione della prestazione, e lo misura al corrispettivo pattuito al netto di resi, sconti, abbuoni e premi.
Scarico del magazzino
La vendita di materie prime riduce le rimanenze: il costo dei beni venduti si rileva tra le variazioni delle rimanenze di materie prime, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci), con il metodo di valutazione adottato in bilancio (OIC 13). Se il prezzo di vendita è inferiore al costo, la perdita si rileva a conto economico nello stesso esercizio.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Ripartizione dei ricavi. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.; OIC 12, par. 114.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il ricavo concorre al reddito nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 2, TUIR): per le cessioni di beni mobili è la data della consegna o spedizione, o quella successiva in cui passa la proprietà; per gli immobili la data dell’atto. Il momento della fattura e dell’incasso non conta. Le società che applicano gli OIC, escluse le micro-imprese, seguono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione del bilancio (derivazione rafforzata, art. 83 TUIR).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
La cessione è imponibile (art. 2 DPR 633/1972) con l’aliquota del bene: 22% ordinaria, 10% o 4% per i beni delle tabelle allegate. Si considera effettuata alla consegna o spedizione (art. 6); la fattura elettronica si emette entro 12 giorni, oppure in forma differita entro il 15 del mese successivo se la consegna è documentata da DDT (art. 21, c. 4). Alle vendite a clienti UE con partita IVA e alle esportazioni si applica la non imponibilità (art. 41 D.L. 331/1993; art. 8 DPR 633/1972).
Materie prime come ricavi
Sono ricavi i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85, c. 1, lett. b, TUIR): non si tratta di plusvalenze e non si applicano le regole sui beni strumentali. La variazione delle rimanenze segue l’art. 92 TUIR.
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il ricavo è nel valore della produzione (voce A) e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); le imprese in contabilità semplificata e le società di persone applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 cambia la numerazione: l’art. 85 (ricavi) diventa l’art. 94, l’art. 92 (rimanenze) l’art. 101, l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito) l’art. 118 e l’art. 83 (determinazione del reddito complessivo) l’art. 92.
Testo unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.
Cessione di un lotto di lamiere in eccedenza
Un’impresa metalmeccanica cede a un’altra un lotto di lamiere non più necessarie, per 2.000 euro più IVA al 22%. Il lotto era iscritto a magazzino per 1.700 euro. La consegna avviene il 29 dicembre con documento di trasporto e la fattura differita è emessa il 15 gennaio.
1. Consegna con documento di trasporto - 29 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti – Fatture da emettere (C.II.1) | 2.000,00 | - |
| Materie prime c/vendite (A.1) | - | 2.000,00 |
| Totale | 2.000,00 | 2.000,00 |
La merce è consegnata a fine anno con documento di trasporto: il ricavo compete all’anno della consegna (art. 109, c. 2, TUIR) anche se la fattura si emette a gennaio.
2. Fattura differita - 15 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 2.440,00 | - |
| Crediti verso clienti – Fatture da emettere (C.II.1) | - | 2.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
La fattura differita, che può raccogliere più consegne e ne indica i documenti di trasporto, si emette entro il 15 del mese successivo (art. 21, c. 4, DPR 633/1972); l’IVA si registra con riferimento al mese della consegna (art. 23), quindi rientra nella liquidazione di dicembre.
3. Incasso - 20 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 2.440,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 2.440,00 |
| Totale | 2.440,00 | 2.440,00 |
Il cliente paga a 30 giorni dalla fattura.
4. Storno delle rimanenze iniziali - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione delle rimanenze di materie prime (B.11) | 41.700,00 | - |
| Rimanenze di materie prime (C.I.1) | - | 41.700,00 |
| Totale | 41.700,00 | 41.700,00 |
Il magazzino di materie prime all’inizio dell’anno valeva 41.700 euro, compreso il lotto di lamiere venduto (1.700 euro): a fine anno le rimanenze iniziali si portano a costo.
5. Rilevazione delle rimanenze finali - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Rimanenze di materie prime (C.I.1) | 40.000,00 | - |
| Variazione delle rimanenze di materie prime (B.11) | - | 40.000,00 |
| Totale | 40.000,00 | 40.000,00 |
L’inventario di fine anno, senza il lotto ceduto, vale 40.000 euro: la variazione netta di 1.700 euro in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) è il costo del lotto venduto, che si contrappone al ricavo di 2.000 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Classificazione del bene. Verificare che il bene fosse una materia prima e non un bene strumentale: in quel caso la cessione dà luogo a plusvalenza o minusvalenza.
- Scarico di magazzino. Registrare lo scarico al costo con il metodo di valutazione adottato e confrontare il margine.
- Regime IVA. Controllare aliquota e natura dell’operazione: cessioni a clienti UE o extra UE sono non imponibili, rottami e cascami seguono l’inversione contabile.
- Operazioni infragruppo. Se il cliente è del gruppo, applicare il valore normale ai fini delle imposte sui redditi e segnalare l’operazione tra parti correlate se non a condizioni di mercato.
Errori ricorrenti
Plusvalenza al posto del ricavo
Le materie prime non sono beni strumentali: il prezzo non si confronta con il valore netto contabile, è un ricavo pieno con il costo a rimanenze.
Mancato scarico di magazzino
Lasciare la materia venduta tra le rimanenze gonfia l’attivo e il risultato dell’esercizio.
IVA al 22% su rottami
Le cessioni di rottami e cascami seguono l’inversione contabile e vanno in un conto diverso.
