Inquadramento generale
Costi sostenuti per conto di terzi - capita spesso che un’impresa sostenga una spesa nell’interesse di un altro soggetto, con l’accordo di farsela rimborsare: una società del gruppo che paga consulenze per le consociate, un’agenzia che anticipa spese per i clienti, un committente che acquista materiali per un appaltatore. Il trattamento contabile e fiscale del riaddebito dipende dal rapporto contrattuale sottostante: mandato con rappresentanza, mandato senza rappresentanza, commissione, o semplice anticipazione di spese accessorie a un’altra prestazione.
Mandato senza rappresentanza
Nel mandato senza rappresentanza il mandatario acquista in nome proprio ma per conto del mandante, e poi riaddebita il costo. Ai fini IVA l’articolo 3, comma 3, del DPR 633/1972 equipara le prestazioni rese o ricevute dal mandatario a quelle rese o ricevute dal mandante: il riaddebito segue lo stesso regime IVA della prestazione originaria, come chiarito dalla risoluzione 6/E del 1998. Ai fini delle imposte sui redditi, secondo la risoluzione 377/E del 2002, per il mandatario rileva solo il compenso per il servizio reso: le spese e i rimborsi non hanno effetti sul suo reddito.
Mandato con rappresentanza
Quando l’impresa agisce in nome e per conto del terzo e la fattura è intestata a quest’ultimo, le somme anticipate non sono costi né ricavi dell’impresa: sono crediti verso il terzo, esclusi dalla base imponibile IVA secondo l’articolo 15 del DPR 633/1972, se documentate.
Profilo civilistico
Coerentemente con la risoluzione 377/E, il mandatario senza rappresentanza include tra i propri ricavi solo il margine di intermediazione, senza che ciò costituisca una compensazione di partite vietata: le spese anticipate e i rimborsi transitano come crediti e debiti verso il mandante. Le spese accessorie a una propria prestazione, come il trasporto fatturato al cliente, fanno invece parte del corrispettivo e seguono la prestazione principale.
Commissione
Nel contratto di commissione il commissionario compra o vende beni in nome proprio per conto del committente: ai fini IVA si hanno due cessioni distinte, e il commissionario rileva acquisti e vendite.
Punti di attenzione
Il contratto di mandato va formalizzato per iscritto, con indicazione delle spese da riaddebitare e dell’eventuale compenso. Nei gruppi il riaddebito deve riflettere costi effettivi e utili per chi li riceve.
Informativa
Se i riaddebiti infragruppo sono rilevanti, vanno descritti tra i rapporti con le imprese del gruppo nella relazione sulla gestione.
Costi sostenuti per conto di terzi: esempio di contabilizzazione
Una capogruppo acquista in nome proprio licenze software per tutte le controllate e le riaddebita al costo. Ai fini IVA applica al riaddebito lo stesso regime dell’acquisto; ai fini dei redditi il riaddebito non genera margine, salvo il compenso pattuito per il servizio.
Se invece la capogruppo aggiungesse un ricarico per il servizio di acquisto centralizzato, quel ricarico sarebbe un ricavo imponibile, soggetto a IVA secondo le regole della prestazione di servizi resa alle controllate. Il contratto di mandato, con l’indicazione delle spese da riaddebitare, protegge da contestazioni sull’inerenza per entrambe le parti.
Chi anticipa costi per conto altrui deve prima qualificare il rapporto: nel mandato senza rappresentanza il riaddebito segue il regime IVA dell'operazione originaria e tra i ricavi entra solo l'eventuale margine.
Principi contabili (OIC)
Mandato senza rappresentanza: assenza di compensazione di partite
Nel mandato senza rappresentanza, la società mandataria che sostiene un costo per conto della mandante e lo riaddebita successivamente deve includere tra i propri ricavi solamente il margine di intermediazione eventualmente pattuito, senza che questo comporti una compensazione di partite tra il costo sostenuto e il ricavo da riaddebito: l’operazione transita quindi, per la parte relativa al costo puramente anticipato, attraverso i conti di credito e debito verso la società collegata, e non attraverso il conto economico.
Spese anticipate accessorie a un’operazione principale
Quando le spese anticipate per conto di terzi sono accessorie a un’operazione principale già oggetto di un rapporto commerciale con lo stesso soggetto, ad esempio le spese di trasporto anticipate in nome e per conto del cliente in occasione di una vendita di beni, l’impresa che le anticipa non le registra come proprio costo, poiché si tratta di una mera anticipazione finanziaria che verrà recuperata integralmente al momento del riaddebito, senza margine di intermediazione.
Contratto di commissione: trasferimento diretto della proprietà
Nello schema del contratto di commissione, in cui un committente conferisce a un commissionario il mandato di acquistare o di vendere beni per conto del committente ma in nome del commissionario, la proprietà del bene si trasferisce direttamente dal cedente originario all’acquirente finale, senza che il commissionario ne acquisisca mai la titolarità sostanziale: nella commissione alla vendita, il committente emette la fattura intestata al commissionario solo al momento della vendita del bene da parte di quest’ultimo al terzo, mentre nella commissione all’acquisto il commissionario fattura al committente al momento della consegna o della spedizione del bene a quest’ultimo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Regime IVA del riaddebito nel mandato senza rappresentanza
Secondo l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria (risoluzione ministeriale n. 6/E dell’11 febbraio 1998), la prestazione di riaddebito nel mandato senza rappresentanza segue le stesse regole IVA della prestazione ricevuta dal mandatario: se il servizio sottostante è esente, anche il riaddebito è esente. La risoluzione n. 168/E del 4 giugno 2002 ha precisato, con riguardo a servizi ricettivi con IVA parzialmente indetraibile, che se tali servizi rientrano nell’attività abitualmente esercitata dal mandatario, l’IVA pagata è detraibile ma la fattura di riaddebito deve indicare separatamente il corrispettivo e assoggettarlo ad aliquota ordinaria; se invece i servizi sono accessori e occasionali rispetto all’attività propria del mandatario, o manca l’indicazione separata in fattura, l’IVA sull’acquisto resta indetraibile e il corrispettivo riaddebitato è assoggettato ad IVA ordinaria e detraibile per il destinatario finale. La risoluzione n. 377/E del 2 dicembre 2002 ha ribadito che il mandatario deve includere tra i propri ricavi solamente il margine di intermediazione, senza che ciò comporti una compensazione di partite vietata dai principi generali di rappresentazione in bilancio.
Indeducibilità del costo: effetto limitato al mandante
La Norma di comportamento dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti n. 139 del 1999 ha chiarito un principio di rilevante importanza pratica: l’effetto derivante dall’eventuale indeducibilità di un costo, ai fini delle imposte sui redditi o dell’IRAP, si produce direttamente ed esclusivamente in capo al mandante che ha sostenuto economicamente la spesa, e non si estende al mandatario che si è limitato a riaddebitarla; quest’ultimo mantiene infatti la piena deducibilità del costo iniziale e la piena imponibilità del ricavo da riaddebito, indipendentemente dal regime fiscale che il costo assume presso il mandante.
Spese sostenute in nome e per conto della controparte
Quando l’impresa anticipa una spesa in nome e per conto di un terzo, ricevendo essa stessa la fattura intestata al terzo beneficiario, la spesa anticipata non ha alcuna rilevanza reddituale né ai fini della detrazione dell’IVA in capo a chi la anticipa, poiché il rapporto tributario sottostante intercorre direttamente tra il fornitore e il beneficiario finale della prestazione: l’impresa che anticipa si limita a registrare un credito verso il beneficiario, che si estingue al momento del rimborso, senza generare alcun componente di reddito né alcuna detrazione IVA propria.
Riaddebito di spese pubblicitarie tra società collegate
Epsilon Srl (mandataria) sostiene spese di pubblicità per 1.000 euro (oltre IVA 22%, pari a 220 euro) per conto della collegata Zeta Srl (mandante), addebitando a quest’ultima il costo maggiorato di un margine di intermediazione di 50 euro. Trattandosi di mandato senza rappresentanza, ai fini IVA il riaddebito segue le stesse regole della prestazione ricevuta e va assoggettato per intero, sull’intera base di 1.050 euro (costo più margine), e non sul solo margine: è questo l’effetto dell’articolo 3, terzo comma, del DPR 633/1972, richiamato dalla risoluzione ministeriale n. 6/E del 1998. La regola dell’assenza di compensazione di partite riguarda invece esclusivamente il conto economico, dove Epsilon iscrive come ricavo solo il margine di intermediazione.
1. Ricevimento della fattura del fornitore di pubblicità, intestata a Epsilon
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti v/collegate (C.II.3) | 1.000,00 | - |
| IVA c/acquisti (C.II.5-bis) | 220,00 | - |
| Fornitori (D.7) | - | 1.220,00 |
| Totale | 1.220,00 | 1.220,00 |
2. Emissione della fattura di riaddebito a Zeta, con IVA sull’intera base di 1.050 euro
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti v/collegate (C.II.3) | 1.281,00 | - |
| Crediti v/collegate, storno anticipazione (C.II.3) | - | 1.000,00 |
| Ricavi per riaddebito (A.1) | - | 50,00 |
| IVA c/vendite (D.12) | - | 231,00 |
| Totale | 1.281,00 | 1.281,00 |
Epsilon rileva tra i propri ricavi solo il margine di intermediazione di 50 euro, coerentemente con l’orientamento dell’Amministrazione finanziaria sull’assenza di compensazione di partite nel mandato senza rappresentanza: la parte di costo puramente anticipata (1.000 euro) transita attraverso i conti di credito verso la collegata, senza alcun effetto sul conto economico di Epsilon. L’IVA, invece, non gode di questa stessa esenzione dal computo per intero: l’IVA a debito sul riaddebito (231 euro) e l’IVA a credito sull’acquisto (220 euro) confluiscono nella liquidazione periodica di Epsilon, che verserà all’Erario la differenza di 11 euro, corrispondente all’IVA sul solo margine di intermediazione.
3. Pagamento del fornitore di pubblicità
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fornitori (D.7) | 1.220,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.220,00 |
| Totale | 1.220,00 | 1.220,00 |
4. Incasso dalla collegata Zeta
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 1.281,00 | - |
| Crediti v/collegate (C.II.3) | - | 1.281,00 |
| Totale | 1.281,00 | 1.281,00 |
Dopo l’incasso i conti verso la collegata sono chiusi e nel conto economico di Epsilon resta solo il margine di 50 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Qualificazione del rapporto. Verificare se il rapporto tra le parti configura un mandato senza rappresentanza, un mandato con rappresentanza o un contratto di commissione, poiché ciascuna figura comporta regole di fatturazione e di rilevazione diverse.
- Assenza di compensazione di partite. Verificare che il mandatario abbia rilevato tra i ricavi solamente il margine di intermediazione, senza compensare costo e ricavo dell’intera operazione riaddebitata.
- Regime IVA del riaddebito. Verificare la corretta applicazione del regime IVA del servizio sottostante al riaddebito, distinguendo i servizi rientranti nell’attività abituale del mandatario da quelli accessori od occasionali.
- Effetto dell’indeducibilità. Verificare che un’eventuale indeducibilità del costo sottostante sia correttamente attribuita al solo mandante, senza riflessi sulla posizione fiscale del mandatario che ha riaddebitato la spesa.
Errori ricorrenti
Anticipazioni escluse dall'IVA con documenti intestati al mandatario
Le somme anticipate in nome e per conto del cliente restano fuori dalla base imponibile IVA solo se i documenti di spesa sono intestati al cliente stesso. Se la fattura del fornitore è intestata a chi ha anticipato la spesa, il successivo riaddebito costituisce un corrispettivo da assoggettare all'imposta. L'esclusione non può fondarsi sulla sola intenzione di rifatturare al costo.
Spese anticipate spesate e riaddebitate nell'anno successivo
Le spese sostenute nell'interesse di un cliente e da questi rimborsabili vanno rilevate come credito nel momento in cui vengono pagate. Imputarle a costo e registrare il riaddebito come ricavo solo quando viene emessa la fattura, magari nell'esercizio seguente, sposta costi e ricavi tra periodi diversi e altera entrambi i risultati.
Riaddebiti tra società collegate senza accordo scritto
La ripartizione di costi comuni tra società collegate richiede un accordo che indichi i criteri di ripartizione e le prestazioni coperte. In assenza di un contratto, le somme riaddebitate possono essere considerate prive di inerenza per chi le paga e liberalità o ricavi non giustificati per chi le riceve, con contestazioni su entrambi i lati.
