Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Campioni gratuiti di modico valore

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Campioni gratuiti di modico valore - i campioni gratuiti sono beni distribuiti ai clienti, o potenziali clienti, per farne conoscere le caratteristiche e promuoverne l’acquisto: flaconi di prova, confezioni omaggio di prodotti alimentari, piccoli quantitativi di merce. A differenza del campionario, che resta all’impresa, i campioni sono ceduti senza corrispettivo. La legge li esclude dal campo dell’IVA solo a condizioni precise, per evitare che cessioni commerciali vere e proprie sfuggano all’imposta con l’etichetta di campione.

Profilo IVA

L’articolo 2, comma 3, lettera d), del DPR 633/1972 esclude dalle cessioni di beni quelle di campioni gratuiti di modico valore, appositamente contrassegnati. Le condizioni sono tre e devono ricorrere insieme: il valore deve essere modico, il bene deve essere contrassegnato in modo indelebile come campione gratuito, e la cessione deve avere una finalità promozionale. Se manca anche uno solo dei requisiti, la cessione è imponibile, salvo che rientri nella disciplina degli omaggi.

Profilo civilistico

Il costo dei campioni distribuiti è una spesa promozionale, rilevata secondo la natura: il costo dei beni prodotti o acquistati per essere distribuiti come campioni, oppure lo scarico dal magazzino dei prodotti destinati a questo uso. I campioni non ancora distribuiti a fine esercizio restano tra le rimanenze, valutati al costo.

Profilo fiscale

Ai fini delle imposte sui redditi il costo dei campioni è una spesa di pubblicità, deducibile nell’esercizio secondo l’articolo 108 del TUIR, perché mira direttamente a promuovere le vendite. Non si applicano i limiti delle spese di rappresentanza, che riguardano gli omaggi.

Modico valore e contrassegno

La legge non fissa una soglia numerica per il modico valore: va valutato in relazione al tipo di prodotto e al suo prezzo di vendita. Il contrassegno deve essere tale da impedire la commercializzazione del campione, ad esempio con una dicitura stampata sulla confezione, e non basta un’etichetta facilmente rimovibile.

Punti di attenzione

Occorre documentare la distribuzione dei campioni, con documenti di trasporto o bolle di consegna, e conservare esempi del contrassegno utilizzato. La distribuzione di quantità rilevanti allo stesso cliente può far perdere la finalità promozionale e trasformare la cessione in una vendita a prezzo zero, imponibile.

Campioni gratuiti di modico valore: esempio di contabilizzazione

Un’azienda cosmetica distribuisce ai negozi 5.000 flaconi da 10 ml con la dicitura indelebile campione gratuito, vietata la vendita, per un costo di 2.500 euro. Le cessioni sono fuori campo IVA e il costo è deducibile come spesa di pubblicità.

Campioni e omaggi

Quando mancano i requisiti del campione gratuito, la cessione senza corrispettivo segue la disciplina degli omaggi: se il bene rientra nell’attività propria dell’impresa, la cessione è imponibile IVA, con possibilità di non addebitare l’imposta al destinatario; se non rientra nell’attività e costa fino a 50 euro, l’IVA sull’acquisto è detraibile e la cessione è fuori campo. Ai fini delle imposte dirette gli omaggi sono spese di rappresentanza, deducibili per intero solo se di valore unitario non superiore a 50 euro. La distinzione tra campione e omaggio va quindi fatta prima della distribuzione, non dopo.

Regola Fondamentale & Ratio

La cessione gratuita di campioni esce dal campo IVA solo con valore modico, contrassegno e finalità promozionale presenti insieme; manca anche uno solo dei requisiti e la cessione è imponibile.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 12D.P.R. 633/1972D.P.R. 633/1972, art. 2

🏛️Principi contabili (OIC)

Storno dal magazzino e imputazione a costo commerciale

Il costo dei campioni gratuiti distribuiti alla clientela è rilevato per competenza tra i costi di natura commerciale, secondo l’OIC 12, quale onere connesso alla promozione dei prodotti; non si tratta di una cessione di rimanenze di magazzino a titolo oneroso, ma di un costo per servizi o di un onere diverso di gestione, a seconda della natura del bene ceduto e della sua originaria destinazione contabile. Se i beni erano già iscritti tra le rimanenze, la loro cessione a titolo di campione comporta lo storno dal magazzino con imputazione a conto economico del relativo costo.

Tracciabilità della distribuzione

Una tenuta analitica delle quantità distribuite a titolo di campione, distinta da quella delle vendite ordinarie, è opportuna non solo a fini di controllo di gestione ma anche per documentare, in caso di verifica, il rispetto dei requisiti sostanziali di modico valore e di apposizione del contrassegno richiesti dalla disciplina IVA sull’esclusione da imposta.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Tre requisiti dell’esclusione da IVA

Ai fini IVA, la cessione gratuita di campioni non costituisce cessione di beni imponibile ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera d), del DPR 633/1972, quando ricorrono contemporaneamente tre condizioni: il valore dei beni ceduti è modico, i beni sono appositamente contrassegnati come campioni non destinati alla vendita, e la cessione è finalizzata alla promozione commerciale, per far conoscere il prodotto a utilizzatori attuali o potenziali oppure per consentirne il collaudo o la verifica tecnica. In presenza di questi requisiti l’operazione resta fuori campo IVA e non richiede fattura né registrazione; l’imposta pagata al momento dell’acquisto dei beni destinati a diventare campioni resta comunque detraibile ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), del medesimo decreto, proprio in ragione dell’esclusione della successiva cessione dal campo di applicazione del tributo.

Quando manca anche uno solo dei requisiti richiesti, in particolare quando i beni ceduti gratuitamente non sono privi dei caratteri di modico valore o non sono appositamente contrassegnati come campioni, la cessione gratuita è soggetta a IVA secondo le regole ordinarie sulle cessioni senza corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione della fattura o dell’autofattura.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Distribuzione di campioni gratuiti contrassegnati

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa cosmetica preleva dal magazzino prodotti finiti per un costo di 1.200 euro, da distribuire come campioni omaggio contrassegnati «campione gratuito – vietata la vendita» in occasione di una fiera di settore, nel rispetto dei requisiti di modico valore previsti dall’articolo 2, comma 3, lettera d), DPR 633/1972.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Spese di rappresentanza e promozione (B.7) 1.200,00 -
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti (A.2) - 1.200,00
Totale 1.200,00 1.200,00

La cessione resta fuori campo IVA, senza obbligo di fattura; l’imposta assolta all’acquisto delle materie prime impiegate nella produzione dei campioni resta detratta secondo le regole ordinarie. Se i medesimi prodotti fossero stati ceduti senza il contrassegno di campione o oltre la soglia del modico valore, l’operazione sarebbe stata soggetta a IVA con obbligo di autofattura sul valore normale dei beni.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Requisiti cumulativi. Verificare la compresenza di modico valore, contrassegno apposito e finalità promozionale: l’assenza anche di un solo requisito rende la cessione imponibile.
  • Contrassegno. Il bene deve recare un’indicazione che lo qualifichi come campione non destinato alla vendita, non essendo sufficiente la sola prassi commerciale.
  • Detrazione a monte. Verificare che l’IVA sull’acquisto dei beni destinati a diventare campioni sia stata detratta correttamente, essendo ammessa nonostante l’esclusione della cessione successiva.
  • Distinzione dal campionario. I beni che restano nella disponibilità dell’impresa per finalità dimostrative seguono le regole del campionario, non quelle dei campioni gratuiti ceduti a terzi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Distribuzione priva di documentazione dei destinatari

La finalità promozionale va dimostrata, e il modo più efficace è conservare le distinte di consegna con destinatari, quantità e occasione della distribuzione. Senza questa documentazione, i beni usciti dal magazzino non sono distinguibili da cessioni non fatturate, con il rischio che l'Amministrazione ricostruisca ricavi e IVA sulle quantità mancanti.

Errore ricorrente

Quantità commerciali qualificate come campioni

Il modico valore si valuta anche in relazione alla quantità consegnata al singolo destinatario. Consegnare allo stesso cliente quantitativi paragonabili a una normale fornitura, pur contrassegnati come campioni, trasforma l'operazione in una cessione gratuita imponibile. I campioni devono servire a far conoscere il prodotto, non a sostituirne l'acquisto.

Errore ricorrente

Costo dei campioni trattato come spesa di rappresentanza

I beni distribuiti gratuitamente per far conoscere i prodotti dell'impresa rientrano di regola tra le spese promozionali, e non tra quelle di rappresentanza soggette ai limiti di deducibilità in rapporto ai ricavi. Applicare per prudenza i limiti della rappresentanza comporta variazioni in aumento non dovute e un maggiore imponibile.