Inquadramento generale
Commesse infrannuali in corso - sono le opere e i servizi su ordinazione di durata inferiore a dodici mesi che a fine anno non sono ancora conclusi, perché iniziati a cavallo dei due esercizi: una ristrutturazione iniziata a ottobre, un impianto consegnato a marzo. Si valutano al costo sostenuto oppure, se le condizioni dell’OIC 23 sono soddisfatte, con la percentuale di completamento.
Imprese edili, installatori e fornitori di servizi su misura hanno spesso a fine anno lavori a metà. Il costo sostenuto fino al 31 dicembre non appartiene all’anno se il ricavo arriverà nel successivo: la rimanenza serve proprio a rinviarlo, così da confrontare costi e ricavi nello stesso esercizio.
Cosa ci rientra
- Esempi. Ristrutturazione iniziata a novembre e finita a febbraio; impianto su misura in consegna nel nuovo anno; servizio di consulenza a corpo non concluso.
- Cosa non ci rientra. Commesse di durata superiore all’anno (conto proprio); lavori già ultimati e non fatturati (fatture da emettere in C.II.1, crediti verso clienti).
Come riconoscerlo nei documenti
Ordine o contratto del cliente, costi di commessa accumulati fino al 31 dicembre, rapportini delle ore.
Differenze con conti simili
- Lavori ultrannuali. Hanno regole fiscali proprie.
- Fatture da emettere. Se il lavoro è finito il ricavo è già maturato.
Collocazione in bilancio
Attivo C.I.3 (lavori in corso su ordinazione), come le commesse ultrannuali: l’OIC 23 si applica anche alle commesse di durata inferiore all’anno, che si possono valutare sia a commessa completata sia a percentuale di completamento (par. 43). La variazione va in A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione).
Due criteri
Con il criterio della commessa completata i lavori si valutano al costo e il margine emerge alla consegna; con la percentuale di completamento si rileva anche la quota di margine maturata, se il contratto è vincolante e i costi e ricavi sono stimabili in modo attendibile (OIC 23).
Regime fiscale prima del 2024
Fino al 2023 le opere infrannuali si valutavano fiscalmente in base alle spese sostenute, anche se in bilancio si usava la percentuale di completamento (interpello 93/2023); dal 2024 il criterio di bilancio conforme all’OIC 23 vale anche fiscalmente, mentre le opere già in corso al 31 dicembre 2023 restano alla disciplina precedente.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo.
- IRAP. Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite.
Commesse infrannuali in corso: esempio di contabilizzazione
Un’impresa edile ristruttura un negozio per 25.000 euro più IVA; i lavori iniziano a novembre 2025 e finiscono a febbraio 2026. A fine anno ha sostenuto 14.000 euro di costi e valuta la commessa al costo.
Le commesse su ordinazione di durata inferiore a dodici mesi non ancora concluse si iscrivono tra le rimanenze al costo sostenuto o con la percentuale di completamento; dal 2024 il criterio di bilancio vale anche ai fini fiscali.
Principi contabili (OIC)
Criteri di valutazione
L’OIC 23 applica alle commesse di durata inferiore all’anno il criterio del costo; la percentuale di completamento è ammessa se ricorrono le condizioni che la rendono attendibile. Il criterio scelto va applicato a tutte le commesse con caratteristiche simili.
Perdite probabili
Se si prevede che la commessa chiuderà in perdita, la perdita attesa si rileva interamente nell’esercizio in cui diventa probabile, riducendo i lavori in corso o con un fondo per rischi (OIC 23).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Svalutazioni e ripristini delle rimanenze. I criteri di svalutazione al valore di realizzo, gli eventuali ripristini del costo con il relativo effetto a conto economico e i gravami sulle rimanenze (pegno, riserva di proprietà). Principio contabile: OIC 13, par. 59-60 e 64.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; svalutazioni e ripristini delle rimanenze (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le rimanenze concorrono al reddito come variazione tra esistenze iniziali e finali (art. 92 TUIR): quelle finali di un anno sono le iniziali del successivo. Fiscalmente i beni fungibili si valutano per categorie omogenee al costo medio ponderato, al FIFO o al LIFO: il metodo adottato correttamente in bilancio vale anche fiscalmente, e il LIFO a scatti annuali diventa il valore minimo solo se in bilancio si usa un criterio diverso da quelli del codice civile; il costo comprende gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi interessi passivi e spese generali. Se il valore normale medio dell’ultimo mese dell’esercizio è inferiore al costo, la svalutazione è deducibile fino a quel valore (art. 92, c. 5); oltre si riprende in aumento. Per i beni valutati a costo specifico la svalutazione fiscale non è ammessa (ris. 78/E/2013). Chi cambia criterio deve indicarlo in dichiarazione. Per le commesse infrannuali, dal periodo d’imposta 2024 il criterio usato in bilancio, costo o percentuale di completamento, vale anche fiscalmente (art. 92, c. 6, TUIR, D.Lgs. 192/2024); prima la valutazione fiscale era a costi specifici.
IRAP
Per le società di capitali le variazioni delle rimanenze entrano nella base IRAP per l’importo iscritto a conto economico, in B.11 (variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) per materie e merci, in A.2 (variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) e A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) per prodotti e lavori in corso (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Anche le svalutazioni del magazzino oltre il limite fiscale dell’art. 92, c. 5, TUIR rilevano ai fini IRAP per l’importo di bilancio secondo la dottrina prevalente, perché sono rettifiche di valore e non accantonamenti; se si usa un fondo deprezzamento, conviene documentare che rettifica il valore dei beni, per evitare che sia trattato come accantonamento indeducibile. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio applicano le regole del TUIR.
IVA
L’inventario di fine anno non è un’operazione IVA: l’IVA riguarda gli acquisti, detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972), e le vendite. I beni che mancano dal magazzino senza prova di furto, distruzione o cessione gratuita documentata si presumono venduti (DPR 441/1997): distruzioni ed eliminazioni volontarie vanno comunicate in anticipo o documentate con verbale.
Ristrutturazione iniziata a novembre e consegnata a febbraio
Un’impresa edile ristruttura un negozio per 25.000 euro più IVA; i lavori iniziano a novembre 2025 e finiscono a febbraio 2026. A fine anno ha sostenuto 14.000 euro di costi e valuta la commessa al costo.
1. Rilevazione dei lavori in corso - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Lavori in corso su ordinazione infrannuali (C.I.3) | 14.000,00 | - |
| Variazione lavori in corso su ordinazione (A.3) | - | 14.000,00 |
| Totale | 14.000,00 | 14.000,00 |
I costi di materiali, manodopera e subappalti sono già a conto economico; la rimanenza li rinvia al 2026, quando si rileverà il ricavo.
2. Storno dei lavori in corso - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Variazione lavori in corso su ordinazione (A.3) | 14.000,00 | - |
| Lavori in corso su ordinazione infrannuali (C.I.3) | - | 14.000,00 |
| Totale | 14.000,00 | 14.000,00 |
3. Fattura al cliente alla consegna - 20 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 30.500,00 | - |
| Ricavi delle prestazioni (A.1) | - | 25.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 5.500,00 |
| Totale | 30.500,00 | 30.500,00 |
Con la consegna si rileva il ricavo, che nello stesso esercizio si confronta con i costi rinviati dalla rimanenza. Il negozio non è abitativo: l’IVA è al 22%.
Controlli prima della dichiarazione
- Criterio coerente. Verificare che il criterio fiscale coincida con quello di bilancio per i periodi dal 2024.
- Perdite attese. Stanziare subito le perdite probabili.
- Acconti ricevuti. Tenere gli acconti del cliente nel passivo fino alla consegna.
Errori ricorrenti
Acconti del cliente portati a riduzione dei lavori in corso
Gli acconti sono debiti (D.6) fino alla chiusura della commessa.
Valutazione fiscale alle spese sostenute dopo il 2023
Per le opere avviate dal 2024 conta il criterio di bilancio: il vecchio doppio binario non si applica più.
Commesse infrannuali trattate come ultrannuali
L’art. 93 TUIR riguarda solo le opere di durata superiore all’anno.
