Inquadramento generale
Fondo rischi di collaudo e completamento commesse - accoglie i costi che l’impresa dovrà ancora sostenere su lavori già consegnati e fatturati: collaudi, sistemazioni, interventi richiesti dal committente, ripristini. Si stanzia nell’anno in cui si rileva il ricavo della commessa, per correlare costi e ricavi.
È il caso tipico delle imprese impiantistiche: il ricavo è maturato con la consegna, ma il lavoro non è davvero finito finché il cliente non firma il verbale di collaudo.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Collaudo di un impianto consegnato a dicembre; sistemazioni su un’opera edile completata; ritocchi richiesti dal committente dopo la consegna.
- Cosa non ci rientra. Perdite previste su commesse in corso; garanzia su prodotti di serie (Fondo garanzia prodotti).
Come riconoscerlo nei documenti
Verbale di consegna, stima dei costi residui per commessa, corrispondenza con il committente.
Differenze con conti simili
- Fondo garanzia prodotti. Riguarda beni prodotti in serie.
- Lavori in corso. Le commesse non concluse si valutano tra le rimanenze.
Collocazione in bilancio
Passivo B.4 (altri fondi per rischi e oneri); l’accantonamento in B.13 (altri accantonamenti) o, per natura, nella voce del costo.
Fiscalità differita
L’accantonamento indeducibile crea una differenza temporanea: nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo che ci saranno redditi imponibili per recuperarle; quando il fondo si utilizza, la variazione in diminuzione riassorbe le imposte anticipate.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero.
- IRAP. Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997).
- IVA. Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA.
Fondo rischi di collaudo e completamento commesse: esempio di contabilizzazione
Una società stima 8.000 euro di costi per il collaudo di un impianto già consegnato e fatturato.
Quando una commessa è consegnata e fatturata ma restano collaudi o lavori di completamento, il loro costo si stanzia nel fondo; è indeducibile fino a quando si sostiene.
Principi contabili (OIC)
Condizioni di iscrizione
L’OIC 31 ammette un fondo solo per passività di natura determinata, con esistenza certa o probabile e importo stimabile con ragionevolezza alla data di bilancio. Non sono ammessi fondi generici privi di giustificazione economica; le passività solo possibili si descrivono in nota integrativa, quelle remote non si menzionano.
Correlazione con i ricavi
Per l’OIC 23 i costi da sostenere dopo la chiusura della commessa, come collaudi e garanzie, si stimano e si accantonano quando si rileva il ricavo.
Utilizzo e rilascio
Il fondo si utilizza in modo diretto e solo per gli oneri per cui è stato costituito. Se l’onere effettivo è minore, l’eccedenza si rilascia a conto economico nella stessa area dell’accantonamento, di norma in A.5 (altri ricavi e proventi); se è maggiore, la differenza è un costo della voce di natura.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
- Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato e il rischio di perdite ulteriori. Principio contabile: OIC 31, par. 49.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’accantonamento non è deducibile, perché non rientra tra quelli ammessi dagli artt. 105, 106 e 107 TUIR (art. 107, c. 4): nell’anno dello stanziamento si fa una variazione in aumento e si iscrivono le imposte anticipate, se è ragionevolmente certo il loro recupero. Quando l’onere si manifesta e il fondo si utilizza, il costo diventa deducibile, con una variazione in diminuzione, se in quel momento è certo e determinabile. Il rilascio del fondo eccedente non è tassato per la parte a suo tempo non dedotta.
IRAP
Per le società di capitali gli accantonamenti iscritti in B.12 (accantonamenti per rischi) e B.13 non concorrono alla base IRAP (art. 5 D.Lgs. 446/1997). Quando il fondo si utilizza, il costo è deducibile ai fini IRAP se per sua natura sarebbe stato rilevante, per esempio una spesa per servizi; il rilascio del fondo non dedotto non è tassato. Gli accantonamenti classificati per natura in altre voci, come B.7 (costi per servizi), seguono quella voce.
IVA
Il fondo e l’accantonamento sono stime interne di fine anno: non c’è un’operazione con un fornitore e quindi non c’è IVA. L’IVA riguarda le fatture dei costi quando l’impresa li sostiene e utilizza il fondo, con le regole ordinarie di detrazione.
Collaudo di un impianto consegnato a dicembre
Una società stima 8.000 euro di costi per il collaudo di un impianto già consegnato e fatturato.
1. Stanziamento dei costi di collaudo - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Accantonamento per costi di completamento delle commesse (B.13) | 8.000,00 | - |
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | - | 8.000,00 |
| Totale | 8.000,00 | 8.000,00 |
2. Imposte anticipate sulla ripresa - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | 1.920,00 | - |
| Imposte anticipate (20) | - | 1.920,00 |
| Totale | 1.920,00 | 1.920,00 |
3. Collaudo eseguito - 20 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 7.500,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 1.650,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 9.150,00 |
| Totale | 9.150,00 | 9.150,00 |
Il tecnico esterno fattura il collaudo: il costo si imputa al fondo e si deduce nel 2026.
4. Rilascio dell’eccedenza - 20 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fondo oneri (B.4 del passivo) | 500,00 | - |
| Altri ricavi e proventi – Rilascio fondi eccedenti (A.5) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
Il collaudo è costato meno del previsto: l’eccedenza di 500 euro si rilascia, senza tassazione.
5. Riassorbimento delle imposte anticipate - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte anticipate (20) | 1.920,00 | - |
| Crediti per imposte anticipate (C.II.5-ter) | - | 1.920,00 |
| Totale | 1.920,00 | 1.920,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Commesse consegnate. Verificare per ogni commessa chiusa i costi residui previsti.
- Imposte anticipate. Calcolare le imposte anticipate sulla ripresa e verificarne ogni anno la recuperabilità.
- Utilizzi del fondo. Imputare al fondo solo gli oneri per cui è stato costituito e rilevare la variazione in diminuzione nell’anno dell’utilizzo.
Errori ricorrenti
Costi di completamento lasciati all’anno successivo
Il ricavo risulterebbe senza i suoi costi.
Accantonamento dedotto
Salvo i casi tassativi degli artt. 105, 106 e 107 TUIR, l’accantonamento va ripreso in aumento nell’anno dello stanziamento.
Rilascio tassato due volte
Il rilascio di un fondo non dedotto non è tassato: va neutralizzato con una variazione in diminuzione.
