Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Lavori in corso su ordinazione infrannuali e ultrannuali

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Lavori in corso su ordinazione infrannuali e ultrannuali - quando un’impresa realizza un’opera su commessa, come un edificio, una nave o un impianto su misura, alla fine dell’esercizio deve valutare i lavori non ancora ultimati. L’OIC 23 prevede due criteri: la percentuale di completamento, che attribuisce a ogni esercizio i ricavi e il margine in proporzione all’avanzamento dei lavori, e la commessa completata, che valuta i lavori al costo e rinvia l’intero margine all’esercizio in cui l’opera è consegnata. La scelta cambia profondamente il risultato di ciascun esercizio.

Profilo civilistico

Il criterio della percentuale di completamento è obbligatorio quando ne ricorrono le condizioni: un contratto vincolante che definisce le obbligazioni delle parti, il diritto al corrispettivo che matura con l’avanzamento dei lavori e la possibilità di stimare attendibilmente ricavi, costi e stato di avanzamento. Per le commesse di durata inferiore all’anno si può comunque usare la commessa completata. L’avanzamento si misura in genere con il rapporto tra costi sostenuti e costi totali previsti, oppure con misurazioni fisiche o in base alle ore lavorate.

Ricavi e costi di commessa

I ricavi comprendono il prezzo contrattuale, le varianti, le revisioni prezzi e gli incentivi, quando è probabile che siano accettati dal committente. I costi comprendono quelli direttamente attribuibili, una quota dei costi indiretti di produzione e, se previsto dalla politica contabile, gli oneri finanziari specifici.

Perdite

Le perdite probabili si rilevano per intero nell’esercizio in cui diventano prevedibili, a riduzione dei lavori in corso e, per l’eccedenza, in un fondo per rischi, qualunque sia il criterio adottato.

Profilo fiscale

Il D.Lgs. 192/2024 ha allineato la valutazione fiscale a quella di bilancio per le commesse avviate dal 2024, superando la precedente distinzione tra commesse infrannuali e ultrannuali. Per quelle avviate prima continua il regime previgente fino al completamento. Le maggiorazioni di prezzo richieste in base a leggi o clausole contrattuali concorrono al reddito almeno per il 50%, anche se non ancora definitivamente riconosciute.

Acconti e SAL

Gli acconti ricevuti e gli stati di avanzamento non ancora accettati in via definitiva dal committente sono debiti, iscritti nella voce D.6 (acconti). Solo con l’accettazione definitiva di un SAL il ricavo si considera realizzato per la parte liquidata.

Punti di attenzione

Occorre aggiornare a ogni chiusura il preventivo dei costi a finire, perché su di esso si basano sia la percentuale di avanzamento sia la verifica delle perdite.

Informativa

La nota integrativa indica il criterio adottato, il metodo di misurazione dell’avanzamento e le principali stime.

Lavori in corso su ordinazione infrannuali e ultrannuali: esempio di contabilizzazione

Una commessa con prezzo di 1.000.000 euro e costi previsti di 800.000 euro ha costi sostenuti a fine anno per 400.000 euro. Con la percentuale di completamento l’avanzamento è del 50% e i lavori in corso valgono 500.000 euro; con la commessa completata valgono 400.000 euro.

Commesse infrannuali

Per le commesse che si concludono entro l’anno la scelta tra i due criteri ha effetti limitati, ma va comunque applicata con coerenza a tutte le commesse simili.

Regola Fondamentale & Ratio

I lavori in corso su ordinazione si valutano con la percentuale di completamento o con la commessa completata, secondo le condizioni dell'OIC 23; le perdite attese vanno sempre rilevate interamente appena prevedibili.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 23OIC 16D.Lgs. 192/2024

🏛️Principi contabili (OIC)

Due criteri di valutazione e le condizioni per il trasferimento dei rischi

Con il criterio della commessa completata, i ricavi e il margine sono riconosciuti solo al momento del trasferimento al committente dei rischi e dei benefici relativi all’opera realizzata, che l’OIC 23 individua nell’ultimazione dell’opera con accettazione del committente, nell’avvenuto collaudo con esito positivo, o nel completamento della costruzione quando gli effetti residui sono stimabili in modo attendibile; fino a quel momento le rimanenze sono valutate al costo di produzione. Con il criterio della percentuale di completamento, preferito dall’OIC 23 in quanto maggiormente in linea con il principio di competenza economica, i ricavi e il margine emergono progressivamente in funzione dell’avanzamento dei lavori, misurato secondo il metodo del costo sostenuto, delle ore lavorate, delle unità consegnate o delle misurazioni fisiche.

Costi e ricavi di commessa

Concorrono alla valutazione della commessa, tra i ricavi, il prezzo base contrattuale, le rettifiche pattuite con atti aggiuntivi, le maggiorazioni per revisione prezzi, i corrispettivi per varianti, e gli incentivi dovuti dal committente per il raggiungimento di specifici obiettivi; tra i costi diretti, i materiali, la manodopera di cantiere, i subappalti, il trasferimento e lo smobilizzo di impianti, gli ammortamenti e i noli dei macchinari impiegati; tra i costi indiretti, la progettazione riferibile all’intera attività produttiva, i costi generali di produzione e gli oneri finanziari, quando specificamente riferibili alla commessa secondo le condizioni dell’OIC 16 in tema di capitalizzazione degli interessi passivi. I costi di acquisizione della commessa, se l’assegnazione è ragionevolmente certa alla data di redazione del bilancio, e i costi pre-operativi sostenuti dopo la sottoscrizione del contratto ma prima dell’avvio della produzione, sono inclusi nel costo della commessa; non sono invece mai capitalizzabili le spese generali, amministrative e di vendita.

Perdite di commessa e maggiorazioni di prezzo

Le perdite, anche solo probabili, devono essere immediatamente portate a riduzione del valore dei lavori in corso, senza possibilità di rinviarle agli esercizi successivi tramite una sopravvalutazione delle rimanenze, e senza possibilità di compensarle con margini positivi previsti su altre commesse, dovendo ciascuna commessa essere valutata individualmente; se la perdita eccede il valore dei lavori in corso, l’eccedenza va iscritta in un apposito fondo rischi. Le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali, ancorché non definitivamente stabilite, concorrono a formare i ricavi secondo prudenza, limitatamente all’ammontare la cui manifestazione è ragionevolmente certa; le richieste di maggiori compensi fondate su varianti non ancora accettate dal committente restano invece estranee alla valutazione della commessa fino alla loro accettazione.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri per le commesse. Il criterio adottato (percentuale di completamento o commessa completata), il metodo di misura dell’avanzamento, il trattamento dei costi di acquisizione, preoperativi e successivi, degli oneri finanziari e delle perdite probabili. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 23, par. 94.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. Gli impegni contrattuali per opere ancora da eseguire e l’esposizione verso i committenti per lavori non definitivamente accertati. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
  • Altre informazioni sulle commesse. Se rilevanti: effetti dell’aggiornamento dei preventivi, richieste di corrispettivi aggiuntivi, distinzione tra anticipi e acconti. Principio contabile: OIC 23, par. 99.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri per le commesse; oneri finanziari capitalizzati; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Riforma del D.Lgs. 192/2024: piena rilevanza fiscale del criterio civilistico

Il D.Lgs. 192/2024 ha riscritto gli articoli 92, comma 6, e 93, comma 6, del TUIR, superando la previgente distinzione tra opere e servizi infrannuali (valutati fiscalmente al costo, salvo eccezioni) e ultrannuali (valutati fiscalmente al corrispettivo): oggi, tanto per le commesse infrannuali quanto per quelle ultrannuali, le imprese che contabilizzano in bilancio le opere, forniture e servizi con il metodo della percentuale di completamento, in conformità ai corretti principi contabili, applicano il medesimo metodo anche ai fini della determinazione del reddito; le imprese che invece valutano le rimanenze al costo, imputando i corrispettivi all’esercizio di consegna dell’opera o di ultimazione del servizio, in conformità ai corretti principi contabili, applicano tale metodo anche ai fini fiscali. Il criterio civilistico adottato, in altre parole, diventa pienamente rilevante anche sul piano tributario, in coerenza con il principio di derivazione rafforzata.

Regime transitorio per le commesse avviate prima del 2024

Per i lavori su ordinazione avviati prima del 31 dicembre 2023, continua ad applicarsi il previgente sistema del doppio binario civile-fiscale anche negli esercizi successivi, fino al completamento della commessa: quando permane un disallineamento tra i criteri di valutazione civilistici e quelli fiscali applicabili a queste commesse pregresse, occorre continuare a operare le opportune variazioni in sede di dichiarazione dei redditi e a rilevare la relativa fiscalità differita in bilancio.

Maggiorazioni di prezzo: rilevanza fiscale minima del 50%

Le maggiorazioni di prezzo richieste in applicazione di disposizioni di legge o di clausole contrattuali concorrono a formare il reddito fiscale delle commesse ultrannuali in misura non inferiore al 50%, ancorché non siano state definitivamente stabilite alla data di chiusura dell’esercizio: si tratta di una soglia minima di rilevanza fiscale che può risultare superiore alla prudente valutazione civilistica, generando in tal caso una specifica variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.

Costi dei subappaltatori e ritenute a garanzia

I costi relativi agli stati di avanzamento lavori liquidati in via provvisoria ai subappaltatori, quando hanno concorso alla valutazione delle rimanenze dell’appaltatore secondo il criterio della percentuale di completamento, sono fiscalmente deducibili per quest’ultimo nel medesimo esercizio. Le ritenute a garanzia trattenute dal committente, che l’OIC 23 tratta quali poste di credito e debito, costituiscono un costo per il committente e un ricavo per l’appaltatore nello stesso esercizio in cui rilevano quali componenti della commessa, indipendentemente dal momento del loro effettivo pagamento; ai fini IVA, tali ritenute assumono invece rilevanza solo al momento del loro effettivo pagamento da parte del committente, salvo che siano già state fatturate in precedenza.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Commessa ultrannuale valutata con la percentuale di completamento

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Sigma Srl esegue dal 1° marzo 2025 una commessa di 500.000 euro, da completare entro giugno 2026, con costi totali stimati di 300.000 euro. Nel 2025 sostiene costi per 180.000 euro, pari al 60% del totale, e fattura al committente un SAL accettato di 250.000 euro più IVA a titolo di acconto. La commessa è iniziata nel 2025, quindi il valore di bilancio vale anche ai fini fiscali.

1. Costi della commessa - nel corso del 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Acquisti di materie prime (B.6) 80.000,00 -
Costi per servizi – Subappalti (B.7) 100.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 17.600,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 197.600,00
Totale 197.600,00 197.600,00

I costi si rilevano per natura; i subappalti edili sono soggetti a inversione contabile e qui si considerano senza IVA.

2. Fattura del SAL come acconto - 30 settembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 305.000,00 -
Acconti (D.6) - 250.000,00
IVA a debito (D.12) - 55.000,00
Totale 305.000,00 305.000,00

Il SAL non ancora definitivo è un acconto, non un ricavo: resta tra i debiti fino al completamento.

3. Valutazione dei lavori in corso - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3) 300.000,00 -
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (A.3) - 300.000,00
Totale 300.000,00 300.000,00

Con la percentuale di completamento i lavori valgono 500.000 × 60% = 300.000 euro: il margine del 2025 è 300.000 − 180.000 = 120.000 euro.

4. Costi per completare la commessa - primo semestre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Costi per servizi – Subappalti (B.7) 120.000,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 120.000,00
Totale 120.000,00 120.000,00

5. Consegna e fattura finale - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Acconti (D.6) 250.000,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) 305.000,00 -
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) - 500.000,00
IVA a debito (D.12) - 55.000,00
Totale 555.000,00 555.000,00

Con l’accettazione dell’opera si rileva il ricavo complessivo e si chiude l’acconto; la fattura finale è di 250.000 euro più IVA.

6. Chiusura dei lavori in corso - 30 giugno 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (A.3) 300.000,00 -
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3) - 300.000,00
Totale 300.000,00 300.000,00

I lavori in corso iscritti a fine 2025 si stornano: nel 2026 il margine è 500.000 − 300.000 − 120.000 = 80.000 euro, e il margine complessivo di 200.000 euro risulta diviso in proporzione all’avanzamento.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Coerenza del metodo di avanzamento. Verificare che il metodo scelto per la determinazione della percentuale di completamento sia applicato con coerenza nel tempo e documentato in un apposito prospetto per ciascuna commessa.
  • Valutazione individuale delle commesse. Verificare che le perdite di commessa siano rilevate individualmente, senza compensazione con margini positivi previsti su altre commesse.
  • Applicazione della riforma 2024. Verificare la corretta applicazione del nuovo regime di piena rilevanza fiscale del criterio civilistico per le commesse avviate dal 2024, distinguendole da quelle pregresse ancora soggette al doppio binario transitorio.
  • Distinzione tra anticipi e acconti. Verificare la corretta classificazione ed esposizione in bilancio degli anticipi e degli acconti ricevuti dal committente, entrambi iscritti tra i debiti fino alla fatturazione definitiva.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Percentuale di completamento senza stime attendibili

Il criterio della percentuale di completamento richiede un contratto vincolante e la possibilità di stimare in modo attendibile ricavi, costi e stato di avanzamento. Applicarlo a commesse con preventivi di costo incompleti o con corrispettivo ancora in discussione anticipa margini che potrebbero non realizzarsi; in questi casi si utilizza il criterio della commessa completata.

Errore ricorrente

Varianti non approvate incluse nel corrispettivo

Le richieste di maggiori compensi per varianti, revisioni prezzi o riserve possono essere incluse nei ricavi di commessa solo quando è probabile che il committente le accetti e il loro importo è attendibilmente stimabile. Considerarle come già acquisite, perché presentate formalmente, gonfia il margine e la valutazione delle rimanenze.

Errore ricorrente

Perdita attesa ripartita sugli anni residui

Quando si prevede che i costi totali della commessa supereranno i ricavi, l'intera perdita va rilevata nell'esercizio in cui diventa probabile, riducendo il valore dei lavori in corso e, per l'eccedenza, con un fondo per rischi. Distribuirla in proporzione all'avanzamento, come si fa con i margini positivi, rinvia a esercizi futuri una perdita già nota.