Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Opere, forniture e servizi ultrannuali e infrannuali

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Opere, forniture e servizi ultrannuali e infrannuali - le imprese che eseguono opere, forniture o servizi su ordinazione, come costruzioni, impianti, software su misura o progetti di consulenza, devono valutare a fine esercizio i lavori non ancora ultimati. La distinzione tradizionale riguarda la durata: le commesse ultrannuali, la cui esecuzione supera i dodici mesi, e quelle infrannuali, di durata inferiore. La distinzione ha perso gran parte del suo peso fiscale con la riforma del 2024, ma conserva rilievo in bilancio, perché le regole dell’OIC 23 lasciano per le commesse brevi una maggiore libertà di scelta del criterio.

Profilo civilistico

Per le commesse ultrannuali l’OIC 23 richiede il criterio della percentuale di completamento, quando ricorrono le condizioni: contratto vincolante, diritto al corrispettivo che matura con l’avanzamento e possibilità di stimare in modo attendibile ricavi, costi e stato di avanzamento. Per quelle infrannuali l’impresa può scegliere tra percentuale di completamento e commessa completata, ma deve applicare il criterio scelto in modo coerente a tutte le commesse simili. In entrambi i casi le perdite probabili si rilevano subito per intero.

Somministrazioni periodiche

Le forniture e i servizi a esecuzione periodica o continuativa, come la manutenzione programmata o la fornitura di energia, non sono commesse: i ricavi si rilevano man mano che le prestazioni vengono rese, senza valutare lavori in corso.

Profilo fiscale

Per le commesse avviate dal 2024 il D.Lgs. 192/2024 ha allineato la valutazione fiscale a quella di bilancio, sia per le opere ultrannuali, disciplinate dall’articolo 93 del TUIR, sia per quelle infrannuali, disciplinate dall’articolo 92. Per le commesse iniziate prima restano le regole precedenti fino al completamento: le infrannuali valutate fiscalmente al costo e le ultrannuali in base ai corrispettivi maturati.

Profilo IVA

Ai fini IVA le prestazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo o dell’emissione della fattura, se anteriore; per le cessioni di beni, alla consegna o alla spedizione. Gli stati di avanzamento lavori non generano IVA finché non vengono pagati o fatturati.

Punti di attenzione

Occorre qualificare correttamente ciascun contratto come commessa, somministrazione o vendita, perché ne dipendono il criterio di valutazione e il momento di rilevazione dei ricavi.

Informativa

La nota integrativa indica il criterio adottato per ciascuna categoria di commesse e le ragioni della scelta per quelle infrannuali.

Opere, forniture e servizi ultrannuali e infrannuali: esempio di contabilizzazione

Un’impresa impiantistica ha una commessa di sei mesi iniziata a ottobre. Può valutarla al costo, con la commessa completata, e rilevare il margine a marzo alla consegna, oppure alla percentuale di completamento, se è il criterio che adotta per tutte le commesse simili.

Varianti e revisioni prezzi

Le varianti richieste dal committente e le revisioni prezzi concorrono ai ricavi di commessa quando è probabile che siano accettate. Ai fini fiscali, le maggiorazioni di prezzo non ancora definitivamente riconosciute concorrono al reddito almeno per il 50% nelle commesse ultrannuali.

Regola Fondamentale & Ratio

Il criterio di valutazione dipende dalla durata della commessa: per quelle entro l'anno l'OIC 23 lascia scegliere tra commessa completata e percentuale di completamento, e dal 2024 la scelta di bilancio vale anche fiscalmente.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 13OIC 23TUIR, art. 92

🏛️Principi contabili (OIC)

Opere e servizi infrannuali: la scelta del criterio secondo l’OIC 23

Anche le opere, le forniture e i servizi su ordinazione di durata non superiore ai dodici mesi rientrano nell’ambito dell’OIC 23, che per queste commesse consente di scegliere tra il criterio della commessa completata e quello della percentuale di completamento: la commessa completata, con iscrizione delle opere in corso al costo di produzione sostenuto e senza anticipazione del margine, non produce infatti andamenti irregolari dei risultati quando la commessa si esaurisce entro l’anno. Per le commesse ultrannuali l’OIC 23 privilegia invece la percentuale di completamento, quando ne ricorrono le condizioni, con i corrispettivi maturati che concorrono già al valore della produzione dell’esercizio. Il criterio scelto va applicato con costanza e illustrato in nota integrativa.

Distinzione dai contratti di somministrazione a esecuzione continuativa

Le forniture e i servizi a esecuzione periodica o continuativa, quali i contratti di somministrazione di beni o servizi, si distinguono sia dalle commesse ultrannuali sia dalle opere infrannuali isolate: la loro rappresentazione in bilancio segue il criterio della competenza economica maturata in ciascun esercizio in relazione alla frazione di prestazione già eseguita, senza dover ricorrere né al metodo della percentuale di completamento né a una valutazione unitaria dell’intera opera come bene in corso di produzione.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri per le commesse. Il criterio adottato, il metodo di misura dell’avanzamento, il trattamento degli oneri finanziari e delle perdite probabili. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.; OIC 23, par. 94.
  • Variazioni della voce. Le variazioni intervenute nella consistenza della voce; per fondi, trattamento di fine rapporto e patrimonio netto, la formazione e gli utilizzi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 4, c.c.
  • Impegni, garanzie e passività potenziali. Gli impegni per opere e servizi ancora da eseguire a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
  • Metodi di rilevazione dei ricavi. Se rilevanti: la stima dei corrispettivi variabili, il metodo di allocazione del prezzo alle singole prestazioni e la misura dello stato di avanzamento dei servizi. Principio contabile: OIC 34, par. 37.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri per le commesse; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Criterio di durata ai fini della qualificazione fiscale

Ai fini della disciplina fiscale delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, prevista dall’articolo 93 del TUIR per le commesse pattuite come oggetto unitario la cui esecuzione si protrae per un periodo di durata superiore ai dodici mesi, il computo della durata decorre dalla data di stipula del contratto o dalla data di inizio dell’esecuzione, se successiva, fino alla data di ultimazione o di consegna definitiva: per le commesse che si esauriscono entro i dodici mesi si applica l’articolo 92, comma 6. Dal periodo d’imposta 2024, per effetto del D.Lgs. 192/2024 che ha riscritto entrambe le disposizioni, per le commesse avviate da tale periodo il criterio adottato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili, commessa completata o percentuale di completamento, assume rilevanza anche ai fini fiscali.

Momento impositivo IVA nelle forniture e nei servizi a esecuzione periodica

Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che si effettuano periodicamente o continuativamente in dipendenza di contratti di somministrazione, l’operazione si considera effettuata, ai fini IVA, all’atto del pagamento del corrispettivo, e non al momento della singola consegna o prestazione: qualora prima del pagamento sia emessa fattura, o il corrispettivo sia pagato solo in parte, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento parziale. Questa regola si distingue nettamente da quella applicabile alle commesse ultrannuali, per le quali la fatturazione segue le condizioni contrattualmente previste per gli stati di avanzamento lavori.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Rilevazione di una fornitura infrannuale in corso a fine esercizio

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa esegue una fornitura di componentistica industriale con durata contrattuale complessiva di sette mesi, a cavallo tra due esercizi: a fine esercizio ha sostenuto costi di produzione per 45.000 euro, non ancora fatturati al committente.

Costi di produzione della fornitura - ottobre-dicembre

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Acquisti di materie prime (B.6) 30.000,00 -
Costi per servizi – Lavorazioni esterne (B.7) 15.000,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 9.900,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 54.900,00
Totale 54.900,00 54.900,00

I costi si rilevano per natura durante l’esercizio; a fine anno la voce A.3 (variazioni dei lavori in corso su ordinazione) li trasferisce ai lavori in corso.

1. Rilevazione della produzione infrannuale in corso di lavorazione

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3) 45.000,00 -
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (A.3) - 45.000,00
Totale 45.000,00 45.000,00

L’impresa adotta per le commesse infrannuali il criterio della commessa completata, ammesso dall’OIC 23: la fornitura resta iscritta al costo di produzione sostenuto, pari a 45.000 euro, senza anticipazione del margine atteso sul contratto. Se l’impresa applicasse la percentuale di completamento, anch’essa ammessa, il margine maturato concorrerebbe già al risultato dell’esercizio; in entrambi i casi il criterio di bilancio vale anche ai fini fiscali.

2. Consegna e fattura nell’esercizio successivo

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 85.400,00 -
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) - 70.000,00
IVA a debito (D.12) - 15.400,00
Totale 85.400,00 85.400,00

Con la consegna la fornitura è completata e si rileva il ricavo di 70.000 euro. I costi sostenuti nel nuovo esercizio si rilevano per natura.

3. Storno dei lavori in corso - alla consegna

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Variazione dei lavori in corso su ordinazione (A.3) 45.000,00 -
Lavori in corso su ordinazione (C.I.3) - 45.000,00
Totale 45.000,00 45.000,00

Con il criterio della commessa completata l’intero margine emerge nell’esercizio della consegna.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Corretta qualificazione della durata contrattuale. Verificare che il computo della durata (ultrannuale o infrannuale) sia stato effettuato dalla data di stipula o di inizio esecuzione fino all’ultimazione o consegna definitiva.
  • Criterio adottato per le commesse infrannuali. Verificare quale criterio sia stato scelto per le opere e i servizi di durata non superiore ai dodici mesi, commessa completata o percentuale di completamento, che sia applicato con costanza e che il valore fiscale coincida con quello di bilancio.
  • Momento impositivo IVA nelle forniture periodiche. Verificare che il momento di effettuazione ai fini IVA delle forniture a esecuzione periodica o continuativa sia stato correttamente individuato nel pagamento del corrispettivo, salvo fatturazione anticipata.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Varianti e revisioni prezzi incluse prima dell'accettazione

I maggiori corrispettivi richiesti per varianti, revisioni prezzi o riserve possono essere considerati nella valutazione solo quando l'approvazione del committente è ragionevolmente certa. Includerli sulla base della sola richiesta, spesso contestata, anticipa margini che potrebbero non essere mai riconosciuti e sopravvaluta le rimanenze della commessa.

Errore ricorrente

Perdita attesa sulla commessa non stanziata

Quando è probabile che i costi totali superino i ricavi di commessa, la perdita va rilevata interamente nell'esercizio in cui diventa prevedibile, con un fondo per rischi, e non distribuita sugli anni residui. Limitarsi a valutare le opere in corso al costo, rinviando il riconoscimento della perdita, rappresenta un risultato migliore di quello effettivo.

Errore ricorrente

Acconti e SAL definitivi confusi

I corrispettivi liquidati a titolo definitivo sugli stati di avanzamento accettati dal committente costituiscono ricavi, mentre gli acconti non definitivi restano debiti e non riducono la valutazione delle opere. Trattare ogni incasso come ricavo, o viceversa mantenere tra le rimanenze lavori già collaudati parzialmente e liquidati, altera il risultato e l'imponibile.