Inquadramento generale
Partecipazione agli utili - lo statuto o un contratto possono attribuire a soggetti diversi dai soci una quota degli utili della società: agli amministratori, come parte del loro compenso, ai dipendenti, come premio legato ai risultati, agli associati in partecipazione, come remunerazione del loro apporto, o ai soci promotori e fondatori, come riconoscimento dell’attività svolta per costituire la società. Il trattamento in bilancio e soprattutto la deducibilità fiscale di queste somme dipendono dalla natura del rapporto con chi le riceve.
Profilo civilistico
Quando la partecipazione è attribuita dall’assemblea con la delibera di destinazione dell’utile, come prevede lo statuto, non transita dal conto economico: si rileva con la destinazione del risultato, riducendo l’utile e iscrivendo un debito verso il beneficiario. Quando invece è un elemento del compenso contrattualmente dovuto, per esempio un premio ai dipendenti calcolato sugli utili, è un costo di competenza dell’esercizio e va stimato già in chiusura. L’articolo 2389 del codice civile consente di attribuire agli amministratori una partecipazione agli utili come compenso.
Profilo fiscale
L’articolo 95 del TUIR prevede che la partecipazione agli utili spettante agli amministratori sia deducibile nell’esercizio in cui è corrisposta, anche se non imputata a conto economico; quella dei dipendenti è deducibile nell’esercizio di competenza, anche se non imputata al conto economico. Per gli associati in partecipazione conta il tipo di apporto: se consiste solo in opere e servizi la remunerazione è deducibile, se consiste in capitale o in capitale e lavoro non lo è, ai sensi dell’articolo 109, comma 9. Le partecipazioni dei soci promotori e fondatori sono distribuzioni di utili, non deducibili.
Profilo del percipiente
Per gli amministratori e i dipendenti le somme sono redditi di lavoro, soggetti a ritenuta e contributi. Per i soci fondatori seguono il regime dei dividendi.
Punti di attenzione
Occorre verificare i debiti per partecipazioni agli utili deliberate e non ancora pagate, soprattutto verso gli amministratori, perché la deduzione dipende dal pagamento, e controllare che la delibera sia conforme allo statuto.
Informativa
La nota integrativa indica i compensi degli amministratori, comprese le partecipazioni agli utili, secondo l’articolo 2427, n. 16, del codice civile.
Partecipazione agli utili: esempio di contabilizzazione
Lo statuto attribuisce all’amministratore delegato il 5% degli utili. Su un utile di 400.000 euro l’assemblea delibera 20.000 euro, pagati a febbraio dell’anno successivo: la società li deduce nell’esercizio del pagamento, operando le ritenute come per gli altri compensi.
Partecipazioni agli utili e bonus dei dipendenti
I premi di risultato ai dipendenti previsti dai contratti aziendali o territoriali, legati a incrementi di produttività, redditività o qualità, possono godere per il dipendente di un’imposta sostitutiva agevolata, entro i limiti annui di legge; la partecipazione agli utili prevista dallo statuto non gode di questo regime se non rispetta le condizioni della contrattazione collettiva.
Scritture
In sede di destinazione dell’utile si addebita il conto utile dell’esercizio e si accredita il debito verso amministratori, dipendenti o fondatori; al pagamento si chiudono il debito e le ritenute.
La partecipazione agli utili si rileva nella destinazione del risultato, non a conto economico: la deducibilità dipende dal beneficiario, per cassa agli amministratori, per competenza ai dipendenti, esclusa per gli associati di capitale.
Principi contabili (OIC)
Natura della partecipazione agli utili e collocazione in bilancio
L’esborso per la partecipazione agli utili non va imputato al conto economico, trattandosi di una destinazione del risultato d’esercizio già maturato e non di un costo di competenza dell’esercizio in cui la partecipazione viene deliberata: la relativa rilevazione avviene pertanto in sede di destinazione dell’utile, con contropartita nei debiti verso il percipiente (amministratori, dipendenti o altri soggetti a seconda dei casi), fino al momento dell’effettivo pagamento.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Compensi di amministratori e sindaci. L’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi ad amministratori e sindaci, cumulativamente per categoria, con tasso, condizioni e importi rimborsati o rinunciati, e gli impegni assunti per loro conto. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 16, c.c.; OIC 12, par. 117.
- Destinazione del risultato. La proposta di destinazione dell’utile o di copertura della perdita. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-septies, c.c.; OIC 12, par. 139.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: compensi di amministratori e sindaci; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Quattro regimi di deducibilità secondo il percipiente
Ai sensi dell’articolo 95 del TUIR, la partecipazione agli utili corrisposta agli amministratori è deducibile secondo il criterio di cassa allargata, cioè nell’esercizio di competenza se il pagamento avviene entro il 12 gennaio dell’anno successivo, in coerenza con il trattamento ordinariamente riservato ai compensi degli amministratori; quella corrisposta ai dipendenti è deducibile secondo il criterio ordinario di competenza; quella spettante agli associati in partecipazione con apporto di capitale, o di capitale e lavoro, non è invece deducibile per la società, ai sensi dell’articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, che equipara questa remunerazione a quella delle azioni, come confermato dalla Cassazione con la sentenza 27 settembre 2018, n. 23271; resta deducibile secondo le regole ordinarie proprie del rapporto sottostante soltanto la quota spettante all’associato con apporto di solo lavoro, fattispecie comunque non più costituibile per i nuovi contratti dal 2015 per effetto dell’articolo 53 del decreto legislativo 81/2015, salvi i rapporti già in essere a quella data; quella riservata ai soci promotori e ai soci fondatori in sede di costituzione della società è infine deducibile secondo il criterio di cassa.
Verifica dei debiti residui non ancora liquidati
In sede di revisione del bilancio occorre sempre verificare se siano esposti debiti per partecipazioni agli utili non ancora pagate, specialmente nei confronti degli amministratori, tenendo in considerazione anche i termini di prescrizione applicabili al credito del percipiente, poiché il protrarsi nel tempo di un debito non pagato può incidere sia sulla correttezza della rappresentazione patrimoniale sia sulla effettiva deducibilità fiscale, agganciata come detto al criterio di cassa allargata per gli amministratori.
Partecipazione agli utili degli amministratori
Lo statuto di una società attribuisce agli amministratori una partecipazione agli utili. L’assemblea che il 28 aprile 2026 approva il bilancio 2025 delibera di attribuire loro 20.000 euro, pagati il 31 maggio 2026. Il compenso è reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: si applicano le ritenute IRPEF e i contributi della gestione separata, per due terzi a carico della società. Fiscalmente la partecipazione agli utili degli amministratori è deducibile nell’esercizio in cui è pagata, anche se non transita dal conto economico.
1. Delibera di destinazione dell’utile - 28 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Utile dell’esercizio (A.IX) | 20.000,00 | - |
| Debiti verso altri – Amministratori c/compensi (D.14) | - | 20.000,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
Quando la partecipazione è attribuita con la destinazione dell’utile, non passa dal conto economico: riduce l’utile distribuibile.
2. Contributi a carico della società - 31 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Contributi su compensi amministratori (B.7) | 4.870,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 4.870,00 |
| Totale | 4.870,00 | 4.870,00 |
Ipotizzando un’aliquota complessiva della gestione separata del 36,53%, da verificare per l’anno di riferimento, i contributi sono 7.306 euro, di cui due terzi, 4.870 euro, a carico della società e un terzo trattenuto all’amministratore.
3. Pagamento agli amministratori - 31 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso altri – Amministratori c/compensi (D.14) | 20.000,00 | - |
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | - | 2.436,00 |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | - | 5.500,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.064,00 |
| Totale | 20.000,00 | 20.000,00 |
4. Versamento in F24 - 16 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso istituti di previdenza (D.13) | 7.306,00 | - |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | 5.500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 12.806,00 |
| Totale | 12.806,00 | 12.806,00 |
Nella dichiarazione 2026 la società deduce i 20.000 euro con una variazione in diminuzione, perché pagati in quell’anno. Il limite del 12 gennaio vale per i compensi di competenza di un esercizio pagati all’inizio del successivo, non per la partecipazione agli utili deliberata a primavera.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta identificazione del percipiente. Verificare la qualifica di ciascun beneficiario della partecipazione agli utili per applicare il corretto criterio di deducibilità.
- Rispetto del termine di cassa allargata per gli amministratori. Verificare che il pagamento della partecipazione agli utili agli amministratori sia avvenuto entro il 12 gennaio dell’esercizio successivo, ai fini della deducibilità nell’esercizio di competenza.
- Corretta collocazione contabile. Verificare che l’esborso per la partecipazione agli utili non sia stato impropriamente imputato al conto economico anziché rilevato in sede di destinazione del risultato d’esercizio.
- Debiti residui non liquidati. Verificare l’esistenza di debiti per partecipazioni agli utili non ancora pagate, tenendo conto dei termini di prescrizione applicabili.
Errori ricorrenti
Quota dei dipendenti pagata come un dividendo
La partecipazione agli utili attribuita ai lavoratori dipendenti è reddito di lavoro dipendente, soggetto a ritenute e contributi previdenziali come la retribuzione ordinaria, salvo i regimi agevolati espressamente previsti. Erogarla senza passare dal cedolino, trattandola come un dividendo, comporta omesse ritenute e omessi versamenti contributivi con le relative sanzioni.
Tassazione agevolata senza accordo aziendale depositato
L'imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme erogate come partecipazione agli utili presuppone un contratto collettivo aziendale o territoriale che ne definisca criteri e parametri, depositato nei termini. Applicarla sulla base di una semplice comunicazione del datore di lavoro fa venire meno il regime agevolato e obbliga a recuperare la tassazione ordinaria.
Quota agli amministratori senza fondamento statutario o assembleare
La partecipazione agli utili degli amministratori è una forma di compenso e deve trovare fondamento nello statuto o in una delibera dell'assemblea. Attribuirla con una decisione del solo organo amministrativo, o in misura superiore a quella deliberata, rende la somma priva di titolo e ne compromette la deducibilità.
