Inquadramento generale
Partecipazioni e titoli - le partecipazioni sono quote o azioni di altre società possedute dall’impresa; i titoli comprendono obbligazioni, titoli di Stato e altri strumenti finanziari. In bilancio la loro collocazione dipende dalla destinazione decisa dagli amministratori: tra le immobilizzazioni finanziarie se destinate a rimanere durevolmente nel patrimonio, come le partecipazioni in società controllate o collegate, oppure nell’attivo circolante se detenute per essere vendute. La classificazione determina i criteri di valutazione e, in parte, il trattamento fiscale.
Profilo civilistico
Le partecipazioni immobilizzate si iscrivono al costo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo degli oneri accessori, secondo l’OIC 21. Si svalutano quando subiscono una perdita durevole di valore, per esempio per perdite ripetute della partecipata non recuperabili con i piani futuri; se le ragioni della svalutazione vengono meno, si ripristina il valore fino al costo originario. Le partecipazioni in controllate e collegate possono essere valutate con il metodo del patrimonio netto. Quelle iscritte nell’attivo circolante si valutano al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato.
Participation exemption
L’articolo 87 del TUIR esenta dall’IRES il 95% delle plusvalenze da cessione di partecipazioni che soddisfano quattro requisiti: possesso ininterrotto da almeno dodici mesi, iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio del periodo di possesso, residenza della partecipata in uno Stato non a fiscalità privilegiata e svolgimento da parte sua di un’attività commerciale. Dal 2026 serve anche un quinto requisito: una partecipazione almeno pari al 5% del capitale o un valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025); senza, la plusvalenza è imponibile per intero. Per le imprese individuali e le società di persone l’esenzione è del 41,86%.
Minusvalenze e svalutazioni
Le minusvalenze su partecipazioni con i requisiti dell’esenzione sono indeducibili. Quelle sulle altre partecipazioni sono deducibili al realizzo, con alcuni limiti antielusivi; le minusvalenze superiori a 5 milioni di euro vanno comunicate all’Agenzia delle Entrate. Le svalutazioni delle partecipazioni immobilizzate non sono deducibili.
Dividendi
I dividendi percepiti da società di capitali sono esclusi dal reddito per il 95%, a prescindere dalla durata del possesso, salvo quelli provenienti da Stati a fiscalità privilegiata. Dal 2026 l’esclusione spetta solo se la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale o ha un valore fiscale di almeno 500.000 euro; sotto queste soglie il dividendo concorre per intero al reddito (art. 89 TUIR, come modificato dalla L. 199/2025).
Punti di attenzione
Occorre documentare la destinazione delle partecipazioni con una delibera degli amministratori e verificare a ogni chiusura gli indicatori di perdita durevole di valore.
Informativa
La nota integrativa riporta l’elenco delle partecipazioni in controllate e collegate, con sede, capitale, patrimonio netto, risultato e quota posseduta, secondo l’articolo 2427, n. 5.
Partecipazioni e titoli: esempio di contabilizzazione
Una società vende per 500.000 euro una partecipazione immobilizzata posseduta da tre anni e acquistata per 300.000 euro. La plusvalenza di 200.000 euro è esente per il 95%: solo 10.000 euro concorrono al reddito imponibile.
Titoli di debito
Le obbligazioni e gli altri titoli di debito immobilizzati si valutano con il costo ammortizzato, salvo che l’impresa rediga il bilancio abbreviato o quello delle micro-imprese. Gli interessi concorrono al reddito per competenza; le svalutazioni dei titoli immobilizzati non sono deducibili, mentre per quelli dell’attivo circolante valgono le regole dell’articolo 94 del TUIR.
La classificazione delle partecipazioni dipende dalla volontà di detenerle durevolmente e va decisa al primo bilancio: ne dipendono il criterio di valutazione e l'accesso alla participation exemption.
Principi contabili (OIC)
Classificazione tra immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante
Le partecipazioni destinate a permanere durevolmente nel patrimonio dell’impresa vanno iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, alla voce B.III, suddivise nei bilanci in forma ordinaria in imprese controllate, collegate, controllanti, sottoposte al controllo di queste ultime, e altre imprese; quelle destinate alla cessione nel breve periodo vanno iscritte nell’attivo circolante, alla voce C.III (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni). Ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, il controllo può essere di diritto, quando si dispone della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria, di fatto, quando si dispone di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante, o contrattuale, in virtù di particolari vincoli negoziali; il collegamento si presume quando si dispone di almeno il venti per cento dei voti nell’assemblea ordinaria, ridotto al dieci per cento per le società quotate. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate si presumono immobilizzazioni, secondo una presunzione relativa superabile con apposita delibera dell’organo amministrativo qualora siano effettivamente destinate alla negoziazione.
Criterio del costo comprensivo di oneri accessori
Le immobilizzazioni finanziarie sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, o di costituzione, maggiorato degli oneri accessori direttamente imputabili all’operazione, quali le spese di intermediazione, le commissioni, l’imposta di bollo e le spese per consulenze specificamente finalizzate all’acquisto: non è invece consentito capitalizzare gli interessi passivi eventualmente sostenuti per finanziare l’acquisto. Le spese sostenute in occasione della successiva cessione si rilevano autonomamente a conto economico, secondo il criterio nazionale, senza influenzare l’ammontare della plusvalenza o della minusvalenza realizzata.
Obbligo di svalutazione per perdita durevole di valore
Una partecipazione immobilizzata va svalutata quando la perdita di valore risulta durevole, cioè quando non si prevede che le sue cause possano essere rimosse nel breve periodo: tra gli indicatori rilevanti figurano, sul piano interno, perdite operative ormai strutturali ed eccesso di costi fissi non riducibili, e, sul piano esterno, crisi di mercato o perdita di quote a favore dei concorrenti. È possibile non procedere alla svalutazione, con adeguata motivazione in nota integrativa, soltanto quando la partecipata abbia deliberato piani di recupero concreti, analitici e di breve attuazione; se le ragioni della svalutazione vengono meno, il valore originario va ripristinato.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
- Immobilizzazioni finanziarie sopra il fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al fair value, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate: valore contabile, fair value e motivi per cui il valore non è stato ridotto. Obbligo di legge: art. 2427-bis, c. 1, n. 2, c.c.
- Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. L’ammontare dei proventi della voce C.15 (proventi da partecipazioni) diversi dai dividendi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.
- Svalutazioni e cambi di destinazione. Per le partecipazioni immobilizzate, le ragioni delle svalutazioni per perdita durevole o del loro mancato riconoscimento; per quelle del circolante, il mercato di riferimento; le partecipazioni trasferite tra comparti con le ragioni del trasferimento. Principio contabile: OIC 21, par. 60.
- Differenza rispetto al patrimonio netto. Per le partecipazioni in controllate e collegate iscritte per un valore superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto, la motivazione della differenza. Obbligo di legge: art. 2426, c. 1, n. 3, c.c.; OIC 21, par. 62.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rapporti con imprese del gruppo. I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo di queste ultime. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Valutazione fiscale e limite del metodo del patrimonio netto
Ai fini fiscali, la valutazione delle partecipazioni immobilizzate rinvia alle regole previste per i titoli dell’attivo circolante dall’articolo 94 del TUIR, richiamato dall’articolo 101, comma 2; per i titoli quotati, le minusvalenze da valutazione sono deducibili nel limite della differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e la media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo semestre. Quando la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto, l’articolo 101, comma 3, del TUIR esclude la deducibilità, anche a titolo di ammortamento, della parte di costo di acquisto eccedente la corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla partecipata prima dell’acquisto.
Regime di participation exemption
Le plusvalenze da cessione di partecipazioni sono esenti, ai sensi dell’articolo 87 del TUIR, nella misura del 95% per le società di capitali, e del 41,86% per le società di persone e le imprese individuali (percentuale in vigore per le plusvalenze realizzate dal 2018), quando ricorrono cumulativamente quattro requisiti: il possesso ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente la cessione (con applicazione del criterio LIFO per le partecipazioni acquisite in più tranche); l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie già nel primo bilancio di possesso, che cristallizza il regime applicabile rendendo irrilevanti le successive riclassificazioni; la residenza della partecipata in uno Stato diverso da quelli a fiscalità privilegiata; e l’esercizio, da parte della partecipata, di un’effettiva attività commerciale ininterrottamente dall’inizio del terzo periodo d’imposta precedente, requisito che si presume assolutamente insussistente per le società il cui patrimonio è prevalentemente investito in immobili non strumentali (le cosiddette immobiliari di gestione). Dal 2026 serve anche un quinto requisito: una partecipazione almeno pari al 5% del capitale o un valore fiscale di almeno 500.000 euro (L. 199/2025); senza, la plusvalenza è imponibile per intero.
Regime speculare delle minusvalenze
Le minusvalenze su partecipazioni che non soddisfano i requisiti della participation exemption sono deducibili nell’esercizio di realizzo, a condizione, se di importo superiore a 5.000.000 di euro, che siano indicate nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi; le minusvalenze realizzate su partecipazioni che soddisfano invece tali requisiti sono integralmente indeducibili, specularmente all’esenzione della plusvalenza, sia in caso di cessione sia in caso di chiusura della liquidazione o del fallimento della società partecipata; anche gli eventuali finanziamenti erogati alla partecipata e non restituiti, che incrementano il costo della partecipazione, seguono il medesimo regime di indeducibilità quando riferiti a una partecipazione esente.
Svalutazione di una partecipazione immobilizzata per perdita durevole di valore
Una società detiene una partecipazione immobilizzata non quotata iscritta a 500.000 euro; la partecipata registra per tre esercizi consecutivi perdite operative strutturali, dovute a un eccesso di costi fissi non riducibile nel breve periodo, senza che sia stato deliberato alcun piano di recupero analitico.
1. Rilevazione della svalutazione per perdita durevole di valore
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Svalutazione di partecipazioni (D.19.a) | 150.000,00 | - |
| Partecipazioni in imprese collegate (B.III.1.b) | - | 150.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
La partecipazione viene portata al valore recuperabile stimato di 350.000 euro, rilevando una svalutazione di 150.000 euro; qualora, viceversa, la partecipata avesse deliberato un piano di ristrutturazione concreto e analitico con tempi di recupero brevi e definiti, la società avrebbe potuto non svalutare, dandone idonea motivazione in nota integrativa.
2. Ripristino di valore in un esercizio successivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazioni in imprese collegate (B.III.1.b) | 100.000,00 | - |
| Rivalutazioni di partecipazioni (D.18.a) | - | 100.000,00 |
| Totale | 100.000,00 | 100.000,00 |
Se negli esercizi successivi la partecipata recupera redditività, la svalutazione si riprende fino al costo originario. Svalutazione e ripristino non hanno rilevanza fiscale: la svalutazione si riprende a tassazione e il ripristino non è tassato.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta classificazione tra immobilizzazioni e circolante. Verificare che la classificazione rifletta l’effettiva volontà gestionale e la capacità di detenzione durevole, non la mera prospettiva di vendita.
- Verifica dei requisiti Pex. Verificare il rispetto cumulativo dei quattro requisiti (possesso ultra-annuale, iscrizione tra le immobilizzazioni al primo bilancio, residenza non privilegiata, commercialità effettiva) prima di applicare l’esenzione sulla plusvalenza.
- Onere dichiarativo per le minusvalenze rilevanti. Verificare che le minusvalenze non esenti di importo superiore a 5.000.000 di euro siano state indicate nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi.
- Obbligo di svalutazione per perdita durevole. Verificare che le partecipazioni immobilizzate con perdite di valore durevoli siano state correttamente svalutate, in assenza di piani di recupero concreti e documentati.
- Limite del metodo del patrimonio netto. Verificare che il sovrapprezzo pagato rispetto al patrimonio netto della partecipata al momento dell’acquisto non sia stato dedotto, neppure tramite ammortamento.
Errori ricorrenti
Minusvalenze su partecipazioni esenti dedotte
Quando la partecipazione possiede i requisiti per l'esenzione delle plusvalenze, simmetricamente la minusvalenza da cessione è indeducibile. Dedurla perché al momento della vendita il risultato è negativo, senza verificare i requisiti di esenzione, genera una variazione in aumento omessa, frequentemente contestata perché il controllo parte proprio dalle partecipazioni cedute.
Dividendi rilevati solo all'incasso
Il dividendo si rileva in bilancio quando sorge il diritto alla riscossione, cioè con la delibera di distribuzione della partecipata, anche se il pagamento avviene nell'esercizio successivo; ai fini fiscali concorre invece al reddito al momento della percezione. Rinviare anche la rilevazione civilistica all'incasso sposta il provento nell'esercizio sbagliato.
Oneri accessori all'acquisto spesati
Commissioni, spese notarili, imposte e costi di consulenza direttamente connessi all'acquisto della partecipazione fanno parte del costo di iscrizione. Imputarli a conto economico riduce il costo della partecipazione e, al momento della cessione, fa emergere una plusvalenza maggiore di quella effettiva, con effetti anche sulla quota esente.
