Inquadramento generale
Minusvalenze da cessione di partecipazioni - è la perdita realizzata vendendo una partecipazione a un prezzo inferiore al suo valore di bilancio.
Vendere una partecipazione a un prezzo inferiore al valore a cui è iscritta genera una perdita realizzata. Se prima della vendita la partecipazione era stata svalutata, la minusvalenza si calcola rispetto al valore già ridotto.
Cosa ci rientra
- Esempi. Vendita delle quote di una controllata in perdita; cessione di azioni immobilizzate sotto costo.
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di cessione confrontato con il valore di carico della partecipazione.
Differenze con conti simili
- Svalutazioni di partecipazioni. Le valutazioni di fine anno sono in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie).
Collocazione in bilancio
C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Se la partecipazione ha i requisiti dell’esenzione (art. 87 TUIR), la minusvalenza non è deducibile (art. 101, c. 1, TUIR); senza i requisiti è deducibile, salvo la limitazione antielusiva per le azioni e quote che hanno distribuito dividendi esenti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 109, c. 3-bis).
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. La cessione di partecipazioni è esente o fuori campo IVA.
Minusvalenze da cessione di partecipazioni: esempio di contabilizzazione
Una società vende il 30 settembre 2025 una partecipazione iscritta a 150.000 euro al prezzo di 120.000 euro, che incassa il 15 ottobre 2025. La partecipazione ha i requisiti dell’esenzione dell’art. 87 TUIR.
La perdita che deriva dalla vendita di una partecipazione a un prezzo inferiore al valore di bilancio è un onere di C.17 (interessi e altri oneri finanziari) e non è deducibile se la partecipazione ha i requisiti della participation exemption.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Minusvalenza realizzata e svalutazioni
La minusvalenza da cessione si rileva nella data in cui la cessione è perfezionata, per la differenza tra il corrispettivo e il valore di iscrizione, tenuto conto delle svalutazioni già effettuate; i ripristini e le svalutazioni sono in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie) e D.19 (OIC 21). Il corrispettivo eventualmente condizionato o differito si rileva secondo la sua natura.
Indicazione in nota integrativa
Le minusvalenze su partecipazioni fanno parte degli oneri finanziari della nota integrativa, se di importo significativo, e vanno tenute distinte per controllate, collegate e altre partecipate (art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Se la partecipazione ha i requisiti dell’esenzione (art. 87 TUIR), la minusvalenza non è deducibile (art. 101, c. 1, TUIR); senza i requisiti è deducibile, salvo la limitazione antielusiva per le azioni e quote che hanno distribuito dividendi esenti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 109, c. 3-bis).
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
La cessione di partecipazioni è esente o fuori campo IVA. Nelle operazioni esenti il fornitore non addebita IVA: non c’è imposta da detrarre e il costo si registra per l’intero importo pagato. L’esenzione dipende dalla natura dell’operazione, non da chi acquista (art. 10 DPR 633/1972).
Indeducibilità con i requisiti dell’esenzione
La minusvalenza su partecipazioni che hanno i requisiti dell’esenzione dell’art. 87 TUIR non è deducibile (art. 101, c. 1, TUIR): la stessa simmetria che rende esente al 95% la plusvalenza. Senza i requisiti la minusvalenza è deducibile, salvo la limitazione antielusiva per le azioni e quote che hanno distribuito dividendi esenti nei 36 mesi precedenti il realizzo (art. 109, c. 3-bis, TUIR). Dal 2026 la soglia del 5% del capitale o dei 500.000 euro di valore fiscale incide sulla platea delle partecipazioni esenti.
Comunicazione delle minusvalenze
Le minusvalenze su partecipazioni immobilizzate di importo superiore a 5 milioni di euro vanno comunicate all’Agenzia delle entrate (art. 101, c. 2, TUIR).
IVA
La cessione di partecipazioni è esente da IVA (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) o fuori campo.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 101 (minusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 110; l’art. 87 (plusvalenze esenti) diventa l’art. 96; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa, comprese le regole sui dividendi esenti nei 36 mesi) diventa l’art. 118.
Cessione di una partecipazione a un prezzo inferiore al valore di carico
Una società vende il 30 settembre 2025 una partecipazione iscritta a 150.000 euro al prezzo di 120.000 euro, che incassa il 15 ottobre 2025. La partecipazione ha i requisiti dell’esenzione dell’art. 87 TUIR.
1. Cessione della partecipazione - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri crediti (C.II.5-quater) | 120.000,00 | - |
| Minusvalenze da cessione di partecipazioni (C.17) | 30.000,00 | - |
| Partecipazioni (B.III.1) | - | 150.000,00 |
| Totale | 150.000,00 | 150.000,00 |
La perdita realizzata è la differenza di 30.000 euro tra il prezzo e il valore di iscrizione. Il credito verso l’acquirente nasce alla data dell’atto.
2. Incasso del prezzo - 15 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 120.000,00 | - |
| Altri crediti (C.II.5-quater) | - | 120.000,00 |
| Totale | 120.000,00 | 120.000,00 |
L’incasso chiude il credito. In dichiarazione la minusvalenza di 30.000 euro si riprende con una variazione in aumento, perché la partecipazione ha i requisiti dell’esenzione: non si iscrivono imposte anticipate.
Controlli prima della dichiarazione
- Requisiti dell’esenzione. Verificare a data di cessione i requisiti dell’art. 87 per stabilire se la minusvalenza è deducibile.
- Dividendi nei 36 mesi. Per le partecipazioni non esenti verificare i dividendi esenti incassati prima della cessione.
- Comunicazione. Valutare l’obbligo di comunicazione per le minusvalenze sopra i 5 milioni di euro.
- Svalutazioni precedenti. Calcolare la minusvalenza tenendo conto del valore già svalutato.
Errori ricorrenti
Minusvalenza dedotta con PEX
Se la partecipazione ha i requisiti dell’esenzione, la perdita non è deducibile.
Svalutazione e minusvalenza confuse
La svalutazione di fine anno è in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie); la minusvalenza da cessione è in C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Nessuna ripresa in dichiarazione
La variazione in aumento dell’importo indeducibile va fatta nell’anno della cessione.
