Inquadramento generale
Utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di capitale - sono gli utili che l’impresa associante deve agli associati che hanno apportato capitale, o capitale e lavoro, in un contratto di associazione in partecipazione o di cointeressenza.
Con l’associazione in partecipazione l’associante remunera l’associato con una quota di utili in cambio di un apporto, che può essere di denaro o di beni, di opere e servizi, o misto. La natura dell’apporto determina il conto e il trattamento fiscale della quota.
Cosa ci rientra
- Esempi. Quota di utili spettante a un investitore associato; cointeressenza agli utili riconosciuta a un finanziatore.
Come riconoscerlo nei documenti
Contratto di associazione e rendiconto annuale degli utili.
Differenze con conti simili
- Associato con solo lavoro. La sua quota è in B.7 (costi per servizi) ed è deducibile.
Collocazione in bilancio
C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. La remunerazione dovuta agli associati che apportano capitale, o capitale e lavoro, non è deducibile per l’associante (art. 109, c. 9, lett. b, TUIR): è trattata come un dividendo.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. La ripartizione di utili è fuori campo IVA.
Utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di capitale: esempio di contabilizzazione
Una società ha ricevuto da un associato un apporto di capitale per un affare. Spetta all’associato il 20% dell’utile dell’affare: 10.000 euro nel 2025, dedotto il 31 dicembre e pagato il 30 aprile 2026 al lordo della ritenuta del 26%, se l’associato è una persona fisica.
La quota di utili che l'associante deve agli associati che hanno apportato capitale è un onere di C.17 (interessi e altri oneri finanziari) e non è deducibile.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Rilevazione dell’onere
La quota di utili spettante agli associati si rileva per competenza, sulla base del rendiconto o di una stima attendibile, con un debito verso l’associato; la sua classificazione dipende dalla natura dell’apporto: di solo lavoro tra i costi per servizi in B.7, di capitale tra gli oneri finanziari in C.17 (OIC 12; OIC 19).
Apporto di capitale e perdite
L’apporto di capitale non è un finanziamento: il rischio d’impresa è in capo all’associato, che partecipa anche alle perdite entro il limite dell’apporto (art. 2553 c.c.). Se l’apporto è rilevante, se ne dà informazione in nota integrativa.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
La remunerazione dovuta agli associati che apportano capitale, o capitale e lavoro, non è deducibile per l’associante (art. 109, c. 9, lett. b, TUIR): è trattata come un dividendo.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
La ripartizione di utili è fuori campo IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.
Indeducibilità per l’associante
Non è deducibile ogni remunerazione dovuta ai contratti di associazione in partecipazione e a quelli dell’art. 2554 c.c. quando è previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, c. 9, lett. b, TUIR): l’importo si riprende con una variazione in aumento. La quota dell’associato con solo apporto di lavoro, invece, è un costo deducibile.
Ritenuta
Se l’associato è una persona fisica, gli utili sono per lui redditi di capitale e l’impresa applica la ritenuta del 26% prevista per gli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione (art. 27, c. 1, DPR 600/1973); se è una società di capitali residente, gli utili sono per lui esclusi per il 95%.
IVA
La ripartizione di utili tra associante e associato è fuori campo IVA.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa, remunerazioni non deducibili) diventa l’art. 118; l’art. 44 (redditi di capitale) diventa l’art. 46.
Quota di utili di un associato che ha apportato capitale
Una società ha ricevuto da un associato un apporto di capitale per un affare. Spetta all’associato il 20% dell’utile dell’affare: 10.000 euro nel 2025, dedotto il 31 dicembre e pagato il 30 aprile 2026 al lordo della ritenuta del 26%, se l’associato è una persona fisica.
1. Stanziamento della quota di utili - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Utili spettanti ad associati in partecipazione con apporto di capitale (C.17) | 10.000,00 | - |
| Altri debiti (D.14) | - | 10.000,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
La quota compete al 2025 in base al rendiconto dell’affare. Ai fini fiscali l’onere è indeducibile e si riprende con una variazione in aumento.
2. Pagamento con ritenuta - 30 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Altri debiti (D.14) | 10.000,00 | - |
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | - | 2.600,00 |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 7.400,00 |
| Totale | 10.000,00 | 10.000,00 |
All’associato persona fisica si trattiene la ritenuta del 26%: 2.600 euro da versare con il modello F24 e 7.400 euro accreditati.
3. Versamento della ritenuta - 16 maggio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari – Erario c/ritenute (D.12) | 2.600,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.600,00 |
| Totale | 2.600,00 | 2.600,00 |
La ritenuta si versa entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento.
Controlli prima della dichiarazione
- Natura dell’apporto. Determinare se l’apporto è di capitale, di lavoro o misto: cambia conto e deducibilità.
- Rendiconto. Acquisire e conservare il rendiconto degli utili.
- Variazione in aumento. Riprendere in dichiarazione la quota indeducibile.
- Ritenuta. Se l’associato è persona fisica, applicare e versare la ritenuta e rilasciare la certificazione.
Errori ricorrenti
Quota dedotta come compenso
Se l’apporto è di capitale, non è deducibile.
Associato di solo lavoro in C.17 (interessi e altri oneri finanziari)
La sua quota è un costo di B.7 (costi per servizi), deducibile.
Ritenuta dimenticata
Gli utili corrisposti a persone fisiche subiscono la ritenuta: l’omessa applicazione espone a sanzioni.
