Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Utili da associazione in partecipazione con apporto di capitale

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Utili da associazione in partecipazione con apporto di capitale - sono gli utili che l’impresa riceve come associata in un contratto di associazione in partecipazione o di cointeressenza, quando ha apportato capitale.

Con l’associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di un affare, in cambio di un apporto (art. 2549 c.c.). Se l’associato apporta capitale, o capitale e lavoro, la sua remunerazione ha natura finanziaria e non di corrispettivo di servizi.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Quota di utili di un affare a cui l’impresa ha apportato capitale; cointeressenza agli utili di un’altra impresa.

Come riconoscerlo nei documenti

Contratto di associazione e rendiconto dell’associante.

Differenze con conti simili

  • Dividendi. Sono in C.15 (proventi da partecipazioni).

Collocazione in bilancio

C.16.d (proventi diversi dai precedenti).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Per l’associante la remunerazione dovuta a chi apporta capitale non è deducibile (art. 109, c. 9, lett. b, TUIR); per l’associato, società di capitali, gli utili sono esclusi dal reddito per il 95% come i dividendi, perché l’art. 89, c. 2, TUIR richiama i contratti dell’art. 109, c. 9, lett. b.
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. La ripartizione di utili è fuori campo IVA.

Utili da associazione in partecipazione con apporto di capitale: esempio di contabilizzazione

Una società ha apportato 80.000 euro a un’impresa associante per un affare, con diritto all’utile netto del 20%. Sulla base del rendiconto provvisorio dell’associante, la quota di utile dell’esercizio 2025 è di 8.000 euro, incassata il 30 aprile 2026.

Regola Fondamentale & Ratio

La quota di utili che l'impresa riceve come associata in partecipazione, avendo apportato capitale, è un provento di C.16 (altri proventi finanziari), sottovoce d, trattato fiscalmente come un dividendo.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2549 c.c.; artt. 44, 89 e 109, c. 9, lett. b, TUIR; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 21; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, artt. 46, 98 e 118

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Rilevazione degli utili

L’associato rileva la quota di utili per competenza, sulla base del rendiconto dell’associante o di una stima attendibile alla chiusura dell’esercizio, con una posta tra i crediti; le perdite, se a suo carico, riducono il valore dell’apporto (OIC 12; OIC 15).

Apporto di capitale

L’apporto è un investimento iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie o tra i crediti, secondo la sua natura e durata; se è sotto forma di beni, si applica l’OIC 16 e, per la cessione, le regole del bene apportato. Il contratto di associazione è descritto in nota integrativa se significativo.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Proventi da partecipazioni diversi dai dividendi. L’ammontare dei proventi della voce C.15 (proventi da partecipazioni) diversi dai dividendi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 11, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Per l’associante la remunerazione dovuta a chi apporta capitale non è deducibile (art. 109, c. 9, lett. b, TUIR); per l’associato, società di capitali, gli utili sono esclusi dal reddito per il 95% come i dividendi, perché l’art. 89, c. 2, TUIR richiama i contratti dell’art. 109, c. 9, lett. b.

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.

IVA

La ripartizione di utili è fuori campo IVA. Le operazioni finanziarie seguono regole IVA proprie: dividendi, utili e rimborsi di capitale sono fuori campo; interessi, negoziazione di titoli e partecipazioni e operazioni su crediti sono di regola esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); le differenze di cambio non sono corrispettivi. In nessun caso c’è IVA da detrarre.

Trattamento come dividendo

Per l’associante non è deducibile la remunerazione dovuta agli associati che apportano capitale o beni (art. 109, c. 9, lett. b, TUIR); per l’associato, società di capitali, gli utili sono esclusi dal reddito per il 95% come i dividendi, perché l’art. 89, c. 2, richiama i contratti dell’art. 109, c. 9, lett. b, e concorrono al reddito quando sono percepiti.

Dal 2026 la soglia per l’esclusione

Per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026 l’esclusione del 95% degli utili spetta alle società di capitali solo se la partecipazione è almeno pari al 5% del capitale della società che distribuisce, anche indirettamente nell’ambito dello stesso gruppo, oppure se il suo valore fiscale è di almeno 500.000 euro (art. 89 TUIR, come modificato dalla L. 199/2025); in mancanza gli utili sono imponibili per intero.

IVA

La ripartizione degli utili tra associante e associato è fuori campo IVA.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 89 (dividendi) diventa l’art. 98; l’art. 87 (plusvalenze esenti) diventa l’art. 96; l’art. 86 (plusvalenze patrimoniali) diventa l’art. 95.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Quota di utili di un affare cui l’impresa ha apportato capitale

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società ha apportato 80.000 euro a un’impresa associante per un affare, con diritto all’utile netto del 20%. Sulla base del rendiconto provvisorio dell’associante, la quota di utile dell’esercizio 2025 è di 8.000 euro, incassata il 30 aprile 2026.

1. Stanziamento della quota di utili - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri crediti (C.II.5-quater) 8.000,00 -
Utili da associazione in partecipazione con apporto di capitale (C.16.d) - 8.000,00
Totale 8.000,00 8.000,00

L’utile compete al 2025 e si iscrive con un credito verso l’associante, sulla base del rendiconto provvisorio.

2. Incasso della quota - 30 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 8.000,00 -
Altri crediti (C.II.5-quater) - 8.000,00
Totale 8.000,00 8.000,00

L’incasso avviene nel 2026 e chiude il credito. Fiscalmente il 95% è escluso dal reddito dell’anno in cui la somma è percepita.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Rendiconto dell’associante. Acquisire il rendiconto dell’associante per rilevare gli utili con un dato attendibile.
  • Momento dell’incasso. Ai fini fiscali conta l’incasso, non la competenza.
  • Soglia del 5%. Verificare la soglia del 5% o dei 500.000 euro per l’esclusione del 95% dal 2026.
  • Classificazione dell’apporto. Distinguere l’apporto di capitale da quello di lavoro.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Utili tassati per intero

Per le società di capitali sono esclusi per il 95% se ricorrono le condizioni.

Errore ricorrente

Utili rilevati all’incasso

In bilancio compete l’esercizio di maturazione; solo la tassazione segue l’incasso.

Errore ricorrente

Apporto di lavoro e di capitale confusi

L’associato che apporta solo opera o servizi non riceve un provento finanziario.