Inquadramento generale
Interessi passivi su mutui e finanziamenti - sono gli interessi sui mutui e sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti da banche e altri finanziatori, compresi gli oneri accessori ripartiti con il costo ammortizzato.
La rata di un mutuo si compone di capitale e di interessi: solo gli interessi sono un costo, mentre la quota capitale riduce il debito. Il piano di ammortamento della banca indica le due parti per ogni scadenza ed è il documento da cui parte la registrazione.
Cosa ci rientra
- Esempi. Interessi sul mutuo ipotecario; interessi su un finanziamento chirografario; interessi su un finanziamento agevolato; interessi impliciti con il costo ammortizzato.
Come riconoscerlo nei documenti
Avviso di scadenza della rata con quota capitale e quota interessi.
Differenze con conti simili
- Quota capitale della rata. Riduce il debito e non è un costo.
- Interessi capitalizzati. Quelli su finanziamenti per costruire un bene si possono aggiungere al suo costo.
Collocazione in bilancio
C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR).
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).
Interessi passivi su mutui e finanziamenti: esempio di contabilizzazione
Una società ha un mutuo da 200.000 euro al 4% con rate semestrali il 1° aprile e il 1° ottobre. La rata del 1° ottobre 2025 comprende 6.000 euro di capitale e 2.200 di interessi; quella del 1° aprile 2026, 6.100 euro di capitale e 2.150 di interessi.
Gli interessi dei mutui e dei finanziamenti a medio e lungo termine sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari) di competenza dell'anno di maturazione; la deducibilità è limitata dagli interessi attivi e dal 30% del ROL (art. 96 TUIR).
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Rilevazione degli interessi passivi
Gli interessi passivi si rilevano per competenza, in base al tempo e al tasso, anche quando la rata si paga dopo la chiusura dell’esercizio; il debito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo per il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese (OIC 19; art. 2435-bis e 2435-ter c.c.). Gli interessi passivi possono essere capitalizzati nel costo di un bene solo nei limiti e alle condizioni previsti dall’OIC 16 e dall’OIC 24, e in quel caso vanno indicati in nota integrativa.
Ratei e risconti
Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.
Distinzione tra oneri finanziari e servizi bancari
Gli oneri finanziari propri della classe C sono quelli che remunerano un finanziamento; le commissioni per servizi che non riguardano un finanziamento, come la tenuta del conto o gli incassi, sono servizi in B.7. La quota di interessi dei canoni di leasing resta nel canone in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) e si indica in nota integrativa.
Costo ammortizzato
Le spese iniziali del finanziamento, come istruttoria e imposta sostitutiva, riducono il valore iniziale del debito e si imputano a conto economico lungo la durata con il tasso di interesse effettivo, che si somma agli interessi contrattuali (OIC 19); per le società minori e le micro-imprese che scelgono di non applicarlo si usa il criterio del valore nominale, con risconti sulle spese iniziali.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
- Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; oneri finanziari capitalizzati; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR). La parte che eccede si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende anche gli interessi capitalizzati nel costo dei beni. Gli interessi si imputano per competenza, in base alla maturazione. Per i finanziamenti destinati a immobili patrimonio delle società immobiliari valgono regole particolari.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).
Limite alla deducibilità
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, e per l’eccedenza fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (art. 96 TUIR); la parte indeducibile si riporta ai periodi successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende gli interessi capitalizzati nel costo dei beni e non si applica a banche e altri intermediari finanziari, ai quali è dedicato un regime specifico.
Competenza
Gli interessi si deducono per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR), e non alla data di pagamento della rata: per questo il rateo di fine anno è deducibile nello stesso esercizio.
IVA: operazioni esenti
Gli interessi, le commissioni e gli altri compensi per finanziamenti, garanzie e sconto di crediti sono operazioni esenti da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972): la fattura o il documento della banca non espone imposta e non c’è detrazione. Le prestazioni di servizi accessorie non finanziarie, come la tenuta del conto, restano invece imponibili.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Rata semestrale di un mutuo, rateo di fine anno e rata successiva
Una società ha un mutuo da 200.000 euro al 4% con rate semestrali il 1° aprile e il 1° ottobre. La rata del 1° ottobre 2025 comprende 6.000 euro di capitale e 2.200 di interessi; quella del 1° aprile 2026, 6.100 euro di capitale e 2.150 di interessi.
1. Pagamento della rata - 1° ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso banche (D.4) | 6.000,00 | - |
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | 2.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 8.200,00 |
| Totale | 8.200,00 | 8.200,00 |
La quota capitale riduce il debito verso la banca; la quota interessi di 2.200 euro è un onere dell’esercizio. Le rate sono esenti da IVA.
2. Rateo passivo degli interessi maturati - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | 1.100,00 | - |
| Ratei passivi (E del passivo) | - | 1.100,00 |
| Totale | 1.100,00 | 1.100,00 |
Da ottobre a dicembre maturano tre mesi di interessi, circa 1.100 euro, di competenza del 2025 anche se saranno pagati il 1° aprile 2026.
3. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei passivi (E del passivo) | 1.100,00 | - |
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | - | 1.100,00 |
| Totale | 1.100,00 | 1.100,00 |
All’apertura dell’esercizio successivo il rateo si storna: gli interessi si rileveranno per intero alla scadenza della rata.
4. Pagamento della rata - 1° aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso banche (D.4) | 6.100,00 | - |
| Interessi passivi su mutui e finanziamenti (C.17) | 2.150,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 8.250,00 |
| Totale | 8.250,00 | 8.250,00 |
La rata comprende sei mesi di interessi. Al netto dello storno, nel 2026 competono 2.150 – 1.100 = 1.050 euro di interessi per i tre mesi da gennaio a marzo.
Controlli prima della dichiarazione
- Piano di ammortamento. Verificare ogni rata con il piano della banca e separare capitale e interessi.
- Ratei. Calcolare il rateo per ogni finanziamento dalla scadenza dell’ultima rata alla chiusura dell’esercizio.
- Prospetto dell’art. 96. Preparare ogni anno il calcolo degli interessi deducibili e delle eccedenze da riportare.
- Interessi capitalizzati. Separare gli interessi capitalizzati nel costo dei beni, che vanno indicati in nota integrativa.
Errori ricorrenti
Intera rata a conto economico
Solo la quota interessi è un costo: il capitale riduce il debito.
Interessi per cassa
Gli interessi maturati a fine anno competono all’esercizio, anche se la rata si paga dopo.
Limite dell’art. 96 trascurato
Gli interessi sono deducibili solo entro il limite: l’eccedenza si riporta e non va persa.
