Inquadramento generale
Interessi attivi bancari e postali - sono gli interessi riconosciuti dalla banca o da Poste sui conti correnti e sui depositi dell’impresa, al netto della ritenuta del 26%.
Gli interessi bancari sono il compenso che la banca riconosce sulla liquidità depositata: dipendono dal saldo, dal tasso e dal tempo. L’estratto conto li espone al lordo, con la ritenuta a parte: registrare solo il netto accreditato è l’errore più frequente.
Cosa ci rientra
- Esempi. Interessi sul conto corrente; interessi su conti deposito vincolati; interessi sul conto BancoPosta.
Come riconoscerlo nei documenti
Estratto conto con le competenze trimestrali o annuali, che espone interessi lordi e ritenuta.
Differenze con conti simili
- Interessi da clienti. Hanno un conto proprio.
Collocazione in bilancio
C.16.d (proventi diversi dai precedenti), al lordo della ritenuta.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES.
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Dividendi, interessi, cedole e altri proventi finanziari incassati non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e sono fuori campo IVA; la cessione di partecipazioni e di titoli è esente (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) e non entra nel pro-rata se è accessoria all’attività imponibile (art. 19-bis, c. 2).
Interessi attivi bancari e postali: esempio di contabilizzazione
Una società incassa gli interessi trimestrali del conto corrente, 200 euro lordi con ritenuta del 26%, e ha un deposito vincolato di 50.000 euro al 2% annuo aperto dal 1° luglio 2025, con liquidazione degli interessi alla scadenza del 30 giugno 2026.
Gli interessi attivi bancari e postali si rilevano al lordo della ritenuta del 26% a titolo d'acconto, in C.16 (altri proventi finanziari), sottovoce d, e la ritenuta è un credito verso l'Erario da scomputare dall'IRES.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Rilevazione degli interessi
Gli interessi attivi maturano in base al tempo e al tasso pattuito e si rilevano al lordo delle ritenute subite, che sono un credito verso l’Erario (OIC 12; OIC 15). Il credito si valuta al costo ammortizzato, salvo le scelte di non applicarlo consentite alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e alle micro-imprese (art. 2435-bis e 2435-ter c.c.).
Ratei e risconti
Gli interessi maturati ma non ancora liquidati alla chiusura dell’esercizio si rilevano con un rateo, attivo se sono proventi e passivo se sono oneri, in proporzione al tempo (OIC 18); l’importo pagato o incassato in anticipo per il periodo successivo si rinvia con un risconto. Alla riapertura dell’esercizio il rateo si storna e il componente si rileva per intero alla liquidazione.
Disponibilità liquide
I conti correnti e i depositi a vista sono disponibilità liquide valutate al valore nominale (OIC 14); gli interessi maturati e non ancora accreditati non aumentano il saldo del conto ma si rilevano con un rateo attivo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi attivi concorrono al reddito per competenza, in base alla maturazione (art. 109 TUIR); le ritenute subite, per esempio il 26% sugli interessi bancari, sono a titolo d’acconto e si scomputano dall’IRES. Gli interessi attivi compensano gli interessi passivi ai fini del limite dell’art. 96 TUIR.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Dividendi, interessi, cedole e altri proventi finanziari incassati non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e sono fuori campo IVA; la cessione di partecipazioni e di titoli è esente (art. 10, n. 4, DPR 633/1972) e non entra nel pro-rata se è accessoria all’attività imponibile (art. 19-bis, c. 2). Gli interessi di mora sono fuori campo per la loro natura risarcitoria (art. 15).
Ritenuta a titolo d’acconto
Gli interessi sui conti correnti bancari e postali corrisposti a imprese e società sono soggetti a una ritenuta del 26% a titolo d’acconto (art. 26, c. 2, DPR 600/1973): concorrono al reddito per l’importo lordo e la ritenuta si scomputa dall’imposta dovuta, con il residuo credito riportato o chiesto a rimborso.
Compensazione con gli interessi passivi
Gli interessi attivi si sommano ai proventi finanziari assimilati e riducono l’eccedenza degli interessi passivi da confrontare con il 30% del risultato operativo lordo (art. 96 TUIR).
IVA e pro-rata
Gli interessi attivi bancari non sono corrispettivi di una prestazione dell’impresa e non sono soggetti a IVA. Le operazioni finanziarie esenti accessorie all’attività imponibile non entrano nel calcolo del pro-rata di detrazione se non costituiscono attività propria (art. 19-bis, c. 2, DPR 633/1972).
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi e attivi, limite di deducibilità) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Competenze del conto corrente e interessi di un deposito vincolato
Una società incassa gli interessi trimestrali del conto corrente, 200 euro lordi con ritenuta del 26%, e ha un deposito vincolato di 50.000 euro al 2% annuo aperto dal 1° luglio 2025, con liquidazione degli interessi alla scadenza del 30 giugno 2026.
1. Accredito delle competenze del conto corrente - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 148,00 | - |
| Erario c/ritenute subite (C.II.5-bis) | 52,00 | - |
| Interessi attivi bancari e postali (C.16.d) | - | 200,00 |
| Totale | 200,00 | 200,00 |
L’estratto conto espone interessi lordi di 200 euro e ritenuta di 52 euro (26%): la banca accredita 148 euro. La ritenuta è un credito verso l’Erario a scomputo dell’IRES.
2. Rateo degli interessi del deposito - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ratei attivi (D dell’attivo) | 500,00 | - |
| Interessi attivi bancari e postali (C.16.d) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
Dal 1° luglio al 31 dicembre il deposito matura sei mesi di interessi: 50.000 x 2% x 6/12 = 500 euro lordi, di competenza del 2025 anche se saranno accreditati nel 2026.
3. Storno del rateo - 1° gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Interessi attivi bancari e postali (C.16.d) | 500,00 | - |
| Ratei attivi (D dell’attivo) | - | 500,00 |
| Totale | 500,00 | 500,00 |
L’esercizio si apre stornando il rateo: gli interessi si rilevano per intero quando la banca li accredita.
4. Accredito degli interessi alla scadenza - 30 giugno 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 740,00 | - |
| Erario c/ritenute subite (C.II.5-bis) | 260,00 | - |
| Interessi attivi bancari e postali (C.16.d) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Gli interessi lordi dell’anno sono 1.000 euro (50.000 x 2%), la ritenuta è di 260 euro e la banca accredita 740 euro. Al netto dello storno, nel 2026 competono 500 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Interessi al lordo. Registrare gli interessi lordi e la ritenuta separatamente, non il solo netto accreditato.
- Credito per ritenute. Riportare le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi e verificarle con le certificazioni della banca.
- Ratei sui depositi. Calcolare a fine anno gli interessi maturati sui depositi vincolati non ancora accreditati.
- Prospetto dell’art. 96. Includere gli interessi attivi nel prospetto del limite alla deduzione degli interessi passivi.
Errori ricorrenti
Solo il netto in bilancio
Se si rileva l’importo accreditato, gli interessi sono sottostimati e la ritenuta non è recuperata.
Ritenuta come costo
La ritenuta a titolo d’acconto non è un onere: è un credito verso l’Erario.
Deposito vincolato senza rateo
Gli interessi maturati a fine anno competono all’esercizio anche se la banca li accredita a scadenza.
