Inquadramento generale
Commissioni su affidamenti e finanziamenti - sono le commissioni bancarie che remunerano la disponibilità di credito o sono accessorie ai finanziamenti: commissione di disponibilità fondi, commissione di istruttoria veloce, commissioni di istruttoria dei mutui, commissioni su fideiussioni rilasciate per ottenere un finanziamento.
Le banche addebitano sui finanziamenti e sugli affidamenti commissioni diverse dagli interessi: quella per la disponibilità dei fondi messi a disposizione, quella di istruttoria veloce per gli sconfinamenti, le spese di istruttoria di un mutuo. Sono oneri finanziari se collegate al credito e servizi bancari in B.7 se riguardano altro.
Cosa ci rientra
- Esempi. Commissione di disponibilità fondi (CDF); commissione di istruttoria veloce; spese di istruttoria del mutuo; commissioni su garanzie per finanziamenti.
Come riconoscerlo nei documenti
Estratto conto o documento di sintesi del finanziamento.
Differenze con conti simili
- Spese di tenuta conto. Sono servizi in B.7.
- Commissioni di incasso. Sono servizi in B.7.
Collocazione in bilancio
C.17 (interessi e altri oneri finanziari); le commissioni iniziali dei finanziamenti a lungo termine si ripartiscono con il costo ammortizzato o con i risconti.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR).
- IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
- IVA. Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).
Commissioni su affidamenti e finanziamenti: esempio di contabilizzazione
La banca addebita ogni trimestre una commissione di disponibilità fondi sugli affidamenti, 250 euro nel terzo trimestre 2025. Il 1° ottobre 2025 la società paga 3.000 euro di spese di istruttoria per un mutuo di cinque anni, ripartiti sulla durata.
Le commissioni di disponibilità fondi, di istruttoria veloce e le spese iniziali dei finanziamenti sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari) esenti da IVA; quelle iniziali si ripartiscono sulla durata del finanziamento.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.
Distinzione tra oneri finanziari e servizi bancari
Gli oneri finanziari propri della classe C sono quelli che remunerano un finanziamento; le commissioni per servizi che non riguardano un finanziamento, come la tenuta del conto o gli incassi, sono servizi in B.7. La quota di interessi dei canoni di leasing resta nel canone in B.8 (costi per godimento di beni di terzi) e si indica in nota integrativa.
Spese iniziali dei finanziamenti
Le spese di istruttoria e le altre commissioni iniziali dei finanziamenti riducono il valore iniziale del debito e si imputano con il tasso di interesse effettivo nel corso della durata (OIC 19); per chi non applica il costo ammortizzato si iscrive un risconto attivo che si riduce ogni anno per la quota di competenza (OIC 18).
Oneri pluriennali
Le commissioni sui finanziamenti non si iscrivono tra le immobilizzazioni immateriali come oneri pluriennali: dal 2016 i costi di transazione riducono il debito o si rinviano con risconti.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR). La parte che eccede si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende anche gli interessi capitalizzati nel costo dei beni. Gli interessi si imputano per competenza, in base alla maturazione. Le commissioni che remunerano la disponibilità del credito sono oneri assimilati agli interessi.
IRAP
I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie.
IVA
Dividendi e partecipazioni sono fuori campo IVA; interessi, dilazioni di pagamento e operazioni su crediti e titoli sono esenti (art. 10, c. 1, n. 1 e 4, DPR 633/1972); gli interessi di mora sono fuori campo perché hanno natura risarcitoria (art. 15).
Limite alla deducibilità
Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, e per l’eccedenza fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (art. 96 TUIR); la parte indeducibile si riporta ai periodi successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende gli interessi capitalizzati nel costo dei beni e non si applica a banche e altri intermediari finanziari, ai quali è dedicato un regime specifico.
Commissioni e oneri assimilati
Le commissioni che remunerano la disponibilità del credito sono oneri finanziari assimilati agli interessi e concorrono al limite dell’art. 96 TUIR; le spese iniziali si deducono per competenza lungo la durata del finanziamento.
IVA: operazioni esenti
Gli interessi, le commissioni e gli altri compensi per finanziamenti, garanzie e sconto di crediti sono operazioni esenti da IVA (art. 10, n. 1, DPR 633/1972): la fattura o il documento della banca non espone imposta e non c’è detrazione. Le prestazioni di servizi accessorie non finanziarie, come la tenuta del conto, restano invece imponibili.
IRAP: fuori dalla base
Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Commissione di disponibilità fondi e spese di istruttoria di un mutuo quinquennale
La banca addebita ogni trimestre una commissione di disponibilità fondi sugli affidamenti, 250 euro nel terzo trimestre 2025. Il 1° ottobre 2025 la società paga 3.000 euro di spese di istruttoria per un mutuo di cinque anni, ripartiti sulla durata.
1. Addebito della commissione trimestrale - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Commissioni su affidamenti e finanziamenti (C.17) | 250,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 250,00 |
| Totale | 250,00 | 250,00 |
La commissione è esente da IVA perché remunera la messa a disposizione del credito.
2. Pagamento delle spese di istruttoria - 1° ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Risconti attivi (D dell’attivo) | 3.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 3.000,00 |
| Totale | 3.000,00 | 3.000,00 |
Le spese iniziali di un finanziamento di cinque anni non sono un costo di un solo esercizio: si rinviano con un risconto attivo, per chi non applica il costo ammortizzato.
3. Quota di competenza dell’esercizio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Commissioni su affidamenti e finanziamenti (C.17) | 150,00 | - |
| Risconti attivi (D dell’attivo) | - | 150,00 |
| Totale | 150,00 | 150,00 |
Le spese si ripartiscono su 60 mesi: la quota di tre mesi è 3.000 x 3/60 = 150 euro.
4. Quota di competenza dell’esercizio successivo - 31 dicembre 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Commissioni su affidamenti e finanziamenti (C.17) | 600,00 | - |
| Risconti attivi (D dell’attivo) | - | 600,00 |
| Totale | 600,00 | 600,00 |
Ogni anno intero si imputano 3.000 x 12/60 = 600 euro: il risconto residuo si riduce fino a zero alla fine del mutuo.
Controlli prima della dichiarazione
- Natura della commissione. Distinguere le commissioni sul credito, in C.17 (interessi e altri oneri finanziari), dalle spese per servizi bancari, in B.7.
- Spese iniziali. Ripartire le spese di istruttoria sulla durata del finanziamento.
- IVA. Verificare che i documenti della banca non espongano IVA per le commissioni finanziarie.
- Estratto conto. Controllare che le commissioni rispettino il contratto e i limiti di legge.
Errori ricorrenti
Istruttoria tutta nell’anno
Le spese iniziali di un finanziamento pluriennale vanno ripartite sulla durata.
Commissioni in B.7 (costi per servizi)
Se remunerano il credito, sono oneri finanziari: cambia il conto e il limite dell’art. 96.
Spese di tenuta conto in C.17 (interessi e altri oneri finanziari)
Sono servizi bancari, in B.7, e non concorrono al limite degli interessi.
