Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Sconti finanziari passivi

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Sconti finanziari passivi - sono gli sconti che l’impresa concede ai clienti per il pagamento anticipato o in contanti, non indicati in fattura, e gli sconti trattenuti dalla banca per lo sconto di effetti.

Lo sconto finanziario passivo remunera il cliente, o la banca, per aver anticipato l’incasso: è il prezzo della liquidità. Non riguarda il prezzo della merce, che resta quello di fattura.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Sconto cassa del 2% concesso a un cliente; sconto di cambiali in banca; sconto trattenuto su ricevute anticipate.

Come riconoscerlo nei documenti

Minor incasso dal cliente secondo le condizioni di pagamento o distinta di sconto della banca.

Differenze con conti simili

  • Sconti commerciali ai clienti. Riducono i ricavi in A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).

Collocazione in bilancio

C.17 (interessi e altri oneri finanziari).

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR).
  • IRAP. I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione.
  • IVA. Se lo sconto è previsto dalle condizioni di vendita, si può emettere nota di variazione IVA (art. 26 DPR 633/1972).

Sconti finanziari passivi: esempio di contabilizzazione

Una società fattura merci per 10.000 euro più IVA di 2.200 euro. Il cliente paga entro dieci giorni e trattiene lo sconto cassa del 2% sull’imponibile, non indicato in fattura.

Regola Fondamentale & Ratio

Gli sconti che l'impresa concede ai clienti per il pagamento anticipato e non indica in fattura, e quelli trattenuti dalla banca sullo sconto di effetti, sono oneri di C.17 (interessi e altri oneri finanziari) e concorrono al limite dell'art. 96.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 96 TUIR; art. 26 DPR 633/1972; art. 10, n. 1, DPR 633/1972; art. 5 D.Lgs. 446/1997; OIC 12; OIC 15; dal 1° gennaio 2027 D.Lgs. 117/2026, art. 105

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione

L’OIC 12 comprende nella classe C i proventi e gli oneri finanziari: proventi da partecipazioni (C.15), altri proventi finanziari (C.16), interessi e altri oneri finanziari (C.17) e utili e perdite su cambi (C.17-bis). I componenti finanziari si rilevano per competenza, in base alla maturazione, anche se si incassano o si pagano in un altro esercizio.

Sconti finanziari e commerciali

Gli sconti finanziari non prevedibili al momento della rilevazione del ricavo si rilevano in C.17 (interessi e altri oneri finanziari); quelli previsti nelle condizioni di vendita e gli sconti commerciali riducono i ricavi di A.1 (OIC 15; OIC 12). La distinzione si basa sulla natura dello sconto e non sull’etichetta usata.

Sconto di effetti in banca

Lo sconto trattenuto dalla banca sugli effetti presentati all’incasso è un onere finanziario per la quota di interessi maturati sul periodo di anticipo; le commissioni di gestione sono servizi in B.7 (OIC 12; OIC 15).

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Suddivisione degli oneri finanziari. Gli interessi e gli altri oneri finanziari della voce C.17 (interessi e altri oneri finanziari) suddivisi tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 12, c.c.
  • Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, al netto degli interessi attivi, sono deducibili fino al 30% del risultato operativo lordo fiscale (ROL) dell’esercizio, più le eccedenze di ROL dei cinque anni precedenti (art. 96 TUIR). La parte che eccede si riporta agli anni successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende anche gli interessi capitalizzati nel costo dei beni. Gli interessi si imputano per competenza, in base alla maturazione.

IRAP

I proventi e gli oneri finanziari dell’area C non concorrono alla base IRAP delle società industriali e commerciali (art. 5 D.Lgs. 446/1997): la base è la differenza tra valore e costi della produzione. Fanno eccezione banche, società finanziarie e holding industriali, che hanno regole proprie. Lo sconto che in realtà riduce il prezzo va invece rilevato come rettifica dei ricavi in A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rientra nella base IRAP.

IVA

Se lo sconto è previsto dalle condizioni di vendita, si può emettere nota di variazione IVA (art. 26 DPR 633/1972).

Limite alla deducibilità

Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati sono deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi finanziari assimilati, e per l’eccedenza fino al 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (art. 96 TUIR); la parte indeducibile si riporta ai periodi successivi senza limiti di tempo. Il limite comprende gli interessi capitalizzati nel costo dei beni e non si applica a banche e altri intermediari finanziari, ai quali è dedicato un regime specifico.

Nota di variazione IVA

Se lo sconto è previsto contrattualmente, l’impresa può emettere una nota di variazione in diminuzione (art. 26, c. 2, DPR 633/1972) e recuperare l’IVA, mentre il cliente rettifica la detrazione; se lo sconto non è previsto dal contratto, l’IVA della fattura resta quella originaria.

IRAP: fuori dalla base

Per le società di capitali l’IRAP si calcola sulla differenza tra valore e costi della produzione (A e B del conto economico, art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti della classe C non concorrono alla base, né in aumento né in diminuzione. Banche, altri enti finanziari, assicurazioni e holding industriali seguono regole proprie (artt. 6 e 7 dello stesso decreto).

Nuovo testo unico dal 2027

Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 96 (interessi passivi) diventa l’art. 105; l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Sconto cassa del 2% concesso a un cliente che paga entro 10 giorni

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una società fattura merci per 10.000 euro più IVA di 2.200 euro. Il cliente paga entro dieci giorni e trattiene lo sconto cassa del 2% sull’imponibile, non indicato in fattura.

1. Fattura di vendita - 3 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso clienti (C.II.1) 12.200,00 -
Ricavi delle vendite (A.1) - 10.000,00
IVA a debito (D.12) - 2.200,00
Totale 12.200,00 12.200,00

La fattura non riporta lo sconto cassa: il ricavo è di 10.000 euro e l’IVA è esposta sull’intero imponibile.

2. Incasso con sconto cassa - 10 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 12.000,00 -
Sconti finanziari passivi (C.17) 200,00 -
Crediti verso clienti (C.II.1) - 12.200,00
Totale 12.200,00 12.200,00

Il cliente paga 12.000 euro: lo sconto di 200 euro è un onere finanziario. Se lo sconto era previsto dalle condizioni contrattuali, si può recuperare l’IVA di 44 euro con una nota di variazione.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Sconto previsto o no. Controllare se lo sconto era nelle condizioni di vendita: cambia il conto e il trattamento IVA.
  • Nota di variazione. Valutare l’emissione della nota di variazione IVA nei termini di legge.
  • Sconto sul prezzo. Rettificare i ricavi, non gli oneri finanziari, se lo sconto in realtà riduce il prezzo.
  • Prospetto dell’art. 96. Includere gli sconti finanziari nel limite degli interessi passivi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Sconto di prezzo in C.17 (interessi e altri oneri finanziari)

Se riduce il prezzo, va a rettifica dei ricavi in A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni).

Errore ricorrente

IVA non recuperata

Se lo sconto è previsto dal contratto, la nota di variazione riduce l’imposta dovuta.

Errore ricorrente

Sconto previsto rilevato a fine anno

Lo sconto matura quando il pagamento anticipato avviene.